Stato di polizia. (dossier a cura di individualità anarchiche)

A CURA DI INDIVIDUALITÀ ANARCHICHE

Primo compito dello stato è, a detta degli stessi teorici del diritto borghese, la conservazione dell’ordine, della sicurezza e della pace sociale, sul proprio territorio. A realizzare tale fine supremo concorrono tutte e tre le funzioni dello stato: la legislativa, la giudiziaria e l’amministrativa. Mentre la funzione legislativa si limita a porre le norme e le limitazioni alle attività degli individui, le altre due funzioni concorrono insieme alla conservazione dell’ordine sociale, ovvero dell’ordine e della sicurezza pubblici. Tradizionalmente, e s’è veduto trattarsi di una fortunatissima tradizione in Italia, la distinzione tra gli organismi che incarnano le funzioni giudiziaria da un lato e amministrativa dall’altro si compie sulla base del binomio repressione-prevenzione; a dire, cioè, che mentre la magistratura (funzione giudiziaria) ha il compito di reintegrare l’ordinamento giuridico (sociale, economico, politico che sia) ogni volta che esso sia violato, alla polizia (funzione amministrativa) spetta essenzialmente il compito, meramente negativo, di impedire che l’ordinamento subisca violazioni di sorta. La magistratura reprime, la polizia previene, quindi, secondo i canoni del diritto borghese.

 

STATO DI POLIZIA – La nascita del tutore dell’ordine 1814-1918

Spetta a Vittorio Emanuele I (francese) re di Sardegna il ‘merito storico’ della fondazione del Corpo dei Carabinieri Reali con le “Regie Patenti” del 13/7/1814. La nascita dei carabinieri è direttamente collegata all’esigenza delle forze feudali, rappresentate dalla monarchia sabauda e dalla stragrande maggioranza dell’aristocrazia, di ricostituire le condizioni della propria esistenza e del proprio predominio, sconvolte nel profondo dall’invasione francese. Quella che entra in scena è dunque una forza che è espressione e sostegno di un ordine sociale in gravi difficoltà di sopravvivenza: un disegno destinato a caratterizzare l’intera storia dell’arma, fino ai giorni nostri.
La creazione di una forza di polizia professionale e militare, per la prima volta strutturata organicamente e capillarmente distribuita (5 divisioni alle quali nel 1815 se ne aggiunse una sesta), relativamente numerosa (776 uomini saliti a 1.200 nel 1816; mentre il corpo militare di polizia, fondato da Vittorio Amedeo III nel 1791 e disciolto dai Francesi nel 1800, contava 44 uomini), dotata di un regolamento rigido e dettagliato (promulgato da Carlo Felice il 12/10/1822), e, infine, inserita nell’esercito, non si può certamente dire mirasse alla pura restaurazione di un ordinamento amministrativo e istituzionale. Mirava, piuttosto, alla ricomposizione di un ordine sociale messo in forse dall’ondata napoleonica; nella sua Premessa al regolamento, l’ispettore del corpo, generale D’Oncieu, rivela a chiarissime lettere quale sia la duplice funzione di una forza di polizia in una società in cui la dialettica delle classi comincia a porre seri problemi ai gestori del potere. Infatti i carabinieri reali “se per una parte sono armati per raffrenare i cattivi, devono per l’altra parte garantir e proteggere i buoni”, dove i buoni sono “i pacifici abitanti i quali o si danno a legittimi passatempi, o si occupano dei loro affari commerciali”, mentre i cattivi sono “i facinorosi di qualsivoglia specie i quali oppongono resistenza”. Del resto le regie patenti del 1814 non rappresentarono l’unica iniziativa in fatto di provvedimenti nuovi di natura poliziesca nella restaurazione nel regno di Sardegna: la costituzione per la prima volta di un ministero di polizia (detto “del buon governo”), avvenuta con le regie patenti del 15/10/1816, dimostra come la restaurazione non consistesse soltanto nel risuscitare gli antichi istituti, ma anche nel predisporre nuovi organismi e strumenti in grado di difendere l’assetto politico dall’assalto che nuove forze politiche venivano con sempre maggiore insistenza muovendo.
Già nel 1821 le forze della borghesia riuscirono ad imporre l’abolizione del ministero “del buon governo”, grazie a un moto di rivolta degli ufficiali liberali e di una fetta della nobiltà, il controllo della forza di polizia, cioè dei carabinieri, fu affidato al segretario degli interni.
L’avanzata di un liberalismo borghese, contrastato dalle forze reazionarie, si fece più decisa sotto il regno di Carlo Alberto (1831-1849). Nel 1841 l’organizzazione di polizia ritornava sotto la giurisdizione del ministero della guerra, ma 7 anni più tardi prevaleva nuovamente la dimensione civile su quella militare, con l’abolizione della carica militare di governatore generale della provincia e il susseguente trasferimento dei poteri di polizia nelle mani degli intendenti generali, civili: prefetti, questori, delegati, assessori, rappresentanti di Ps e sindaci. Interessante è notare che lo stesso Carlo Alberto tentò invano di opporsi all’eliminazione dei governatori militari: ma l’ascesa delle classi borghesi appariva inarrestabile.
La vittoria più consistente fu la creazione, con l’editto reale del 4/3/1848, di una guardia nazionale, che, costituita sul modello francese, esercitando un contrappeso alla forza armata dell’aristocrazia nobiliare (i carabinieri), rappresentava tangibilmente che la rivoluzione borghese nell’anno dello statuto albertino era oramai vincente. Già nel 1852 Cc e guardia nazionale lasciavano il posto ad una nuova forza di polizia, il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (legge 11/7/1852, n. 1404): la guardia nazionale perdeva d’importanza e i carabinieri si caratterizzavano come polizia militare e a dislocamento rurale, mentre alla neonata Ps erano affidate le funzioni di polizia nelle città.
La borghesia, giunta al potere, incomincia insomma a preoccuparsi di amministrarlo e difenderlo: la forte carica democratica presente nella creazione della guardia nazionale è assopita, e il 1° compito della nuova forza poliziesca diventa il mantenimento dell’ordine. Al fine della conservazione e del consolidamento del potere appena raggiunto, serve anche l’accentuazione del processo di centralizzazione delle strutture politico-amministrative dello stato; gli intendenti generali diventano sempre di più veri e propri agenti governativi, soggetti alle mutazioni di un regime in quel periodo assai instabile e (particolare importante, in quanto caratterizzerà la successiva funzione dei prefetti nel regno d’Italia) incominciano a svolgere il ruolo di agenti elettorali del governo. Tra il 1859 e il 1865 vengono emanate le prime leggi di unificazione dell’amministrazione di Ps e nuovi regolamenti del corpo: si giunge a definire con precisione i compiti istituzionali della polizia. Controlli sulle persone ridotte alla miseria: mendicanti, delinquenti contadini, briganti e prostitute sono le categorie più perseguitate, ammonizioni, arresti, processi penali, condanne: il tutto sulla semplice base del sospetto.
E’ infine questa l’epoca in cui si adottano le prime misure di polizia tendenti a porre sotto controllo restrittivo il mondo del lavoro: nascono le licenze per esercizi e stabilimenti pubblici, e, riprendendo un’analoga istituzione francese nata con chiari fini antioperai, nasce il libretto personale in dotazione ad ogni operaio.
L’accentuazione della funzione preventiva su quella repressiva è “un prodotto peculiare dell’assolutismo”. La prevenzione di Giolitti fu tuttavia un po’ diversa da quella sinora descritta: l’esperimento giolittiano di collaborazione fra le classi e di pacificazione, realizzava più compiutamente la prevenzione rispetto ai governi conservatori precedenti, ma intendendola come integrazione degli oppositori; la prevenzione in tal senso è la strategia ideale per le fasi di crescita produttiva di un paese e di sviluppo industriale delle sue strutture. In tal senso preventiva sarebbe stata, mezzo secolo dopo, l’attività di polizia per la conservazione della nuova pace sociale, durante la prima fase del centrosinistra (1962-1968). La repressione che non ha mai assunto significato giuridico ha assunto spesso però carattere politico; essa è stata la politica preferita dei momenti di prevalenza delle fasce più retrive del capitalismo sia terriero che commerciale, sia finanziario che industriale. L’avvento del fascismo nel periodo compreso tra la fine della guerra e il 1926 (anno delle leggi speciali, dell’arrivo di Bocchini alla direzione della Ps, di Mussolini al ministero dell’interno) ha rappresentato l’esaltazione massima di tale fase, che significa il tentativo di esclusione violenta degli oppositori; altri momenti repressivi nella politica dell’ordine pubblico italiana sono stati lo scelbismo(1947-1953), il breve ma intenso luglio di Tambroni, e infine, il periodo che va dalla seconda metà del 1968 a oggi.
Contemporaneamente allo sviluppo delle misure di prevenzione, si sviluppa il processo di accentramento, ponendosi le basi della “prefettocrazia” contro cui si scaglierà il governatore Salvemini; nel 1859 diventa il rappresentante in sede locale del potere esecutivo; alle sue dipendenze vengono posti gli intendenti generali, che assumono il titolo di vicegovernatori, con mere funzioni amministrative, mentre le necessità politiche son coperte dai governatori. Questi, nel 1861, acquisiscono, col titolo di prefetti, la gran parte delle funzioni che li caratterizzerà per oltre un secolo; le attribuzioni dei prefetti (ulteriormente precisate nel 1865) e degli intendenti per i circondari, i sottoprefetti, danno al regno un’impronta centralizzatrice fortissima, che scaturisce dai timori di sabotaggio al sistema politico liberal-conservatore giunto al potere con l’unità del paese da parte dei gruppi dissidenti (soprattutto i democratici mazziniani) e, ancor più, dalla paura di una vera e propria rivoluzione sociale che partisse dalle diseredate campagne del Mezzogiorno. Cosi nel 1865 il senatore Carlo Cadorna (più tardi ministro dell’interno), preoccupato per il “radicale e permanente indebolimento dell’azione del Governo sul Paese”, illustrava la funzione imprescindibile di questo rappresentante dell’esecutivo in sede locale.
I tempi erano certamente difficili per i nuovi rappresentanti della borghesia assetata di potere, che dovevano lottare contro le vecchie forze reazionarie interne (clero e aristocrazia) e le forze ostili esterne alleate delle prime, e, soprattutto, dovevano tenere a bada le tendenze democratiche e la spinta potenziale delle masse: la Ps e i Cc servivano esplicitamente a questo ultimo scopo. Il primo decennio di esistenza del regno unitario è un duro banco di prova per la nuova classe dirigente, la quale tenta di uscire dalle difficoltà instaurando un sistema combinato di potere giudiziario, esercito e polizia che già da allora le forze politiche d’opposizione definirono STATO DI POLIZIA. È significativo che all’inizio del decennio in questione il corpo dei carabinieri reali divenne arma, “la prima arma dell’esercito”, potenziata e suddivisa in legioni: essa, come è detto in un’agiografica opera di un suo generale, doveva vigilare sulla “grande fiumana”, che, “gonfia d’acque scorre cercando un più ampio alveo. Spetta ai Carabinieri arginarla, contenerla, perché l’assestamento avvenga senza scosse brusche, senza violenti straripamenti. Ma la fiumana, gonfia d’acque limpide viene spesso ad arte agitata da interessati e le acque si fanno allora torbide e la fiumana nel suo corso si fa impetuosa, ha ondate violente che sradicano, schiantano e travolgono or qua, or là …”. Il fenomeno della renitenza alla leva in Sicilia (1861-’62), la rivolta di Palermo (1865-’66), i moti contro la tassa sul macinato nel nord, che da soli causarono oltre 250 morti, 1000 feriti e quasi 4000 arresti (1869-’70), e il brigantaggio meridionale, che mise a nudo per l’intero decennio la reale portata dello scontro di classe nella società italiana postunitaria: sono gli eventi più clamorosi di questo periodo, di fronte ai quali lo stato di polizia ha modo di sperimentare e perfezionare la sua capacità repressiva e la sua tenuta politica per i cimenti futuri, che gli daranno la capacità di reggere con gli stessi metodi di governo fino ad oggi; la differenza sostanziale va vista nel diverso ordine di composizione della summa che oggi definiamo potere repressivo. Mentre oggi la forza d’urto della repressione armata è costituita proprio dalle forze di polizia, svolgendo l’esercito una funzione di copertura, sostegno e riserva, nel periodo in esame, che giunge fino alla I guerra mondiale compresa, è ancora l’esercito la forza principale dell’attacco armato dello stato borghese contro le masse contadine e operaie. Protagoniste dell’occupazione militare della Sicilia furono le truppe, cosi come furono le truppe lo strumento precipuo della feroce repressione del brigantaggio; la guardia nazionale in più di un caso, come ad esempio, in occasione dell’insurrezione contadina in Basilicata nel 1861, uno dei grandi momenti del brigantaggio, o all’epoca dei primi scontri contro l’imposta sul macinato nel gennaio 1869 in Emilia. Un ruolo particolare era quello svolto dall’arma dei carabinieri, che in quanto arma dell’esercito e forza di polizia, costituiva il tramite tra l’un settore e l’altro, assumendo ora la veste di forza d’assalto (nella lotta al brigantaggio l’apporto dei carabinieri fu determinante, anche in fatto di crudeltà e di violenze), ora quella di forza di controllo; un ruolo, in certa misura, ancora valido oggi. Un posto fondamentale, il suo, comunque, nell’organizzazione e nell’esecuzione del complessivo disegno di difesa-attacco delle classi al potere contro le classi sottoposte.

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STATO DI POLIZIA – La costruzione del regime poliziesco (1919-1943)

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-L’archivio dell’OVRA, il servizio segreto fascista. Il casellario di identificazione della polizia nel 1927.

La guerra porta a compimento molte situazioni facendone precipitare alcune: il biennio rosso 1919 – ’20 rappresenta l’ultima mancata rivoluzione di tutti i lavoratori italiani sfruttati che, sconfitti e stanchi si lasceranno imbavagliare e corporativizzare dal fascismo. Il sistema giolittiano mostrava ormai tutte le sue deficienze: appoggiato soltanto da alcuni settori della grande industria (soprattutto metallurgica), esso si rivelava inadatto a favorire e proteggere nei modi voluti le grandi concentrazioni capitalistico-industriali (in primo luogo siderurgiche) che proprio con la grande guerra si erano sviluppate irresistibilmente. La paura delle classi al potere a seguito dell’ondata del 1919 con l’occupazione delle fabbriche del 1920, offrirono l’esca per il cambio della guardia alla borghesia industriale ed agraria spinta dalle sue componenti più arretrate. La strategia della mediazione veniva sempre più spesso abbandonata, tranne che nei momenti obiettivamente difficili per il potere costituito, come nel luglio 1919 e nel settembre 1920, quando Nitti prima, poi ancora Giolitti ricorsero alla tattica difensiva, non essendo sicuri di poter condurre fino in fondo la repressione violenta. Proprio perché il governo non si sentiva sufficientemente garantito dall’apparato repressivo anteguerra, occorse riformarlo e potenziarlo. Nel 1920, l’elenco dei morti per mano poliziesca nei 12 mesi che vanno dall’aprile 1919 all’aprile 1920, sono di: 145 morti e 444 feriti gravi; nello stesso giorno a Torino venivano uccisi 4 operai, mentre numerosi altri erano feriti dalla forza pubblica, e altre uccisioni si verificavano in Istria e in Calabria. Un altro calcolo (riferito al periodo aprile 1919-settembre 1920) fa scendere a 320 gli uccisi, e a un migliaio i feriti: si era instaurato un clima terroristico di violenza poliziesca negli anni immediatamente precedenti il fascismo. “Gli arresti si moltiplicano: le guardie regie danno la caccia ai garofani e alle coccarde; gli arrestati vengono massacrati coi calci dei moschetti, vengono sfregiati, vengono calpestati fino a dover vomitar sangue; le vie e le piazze risuonano di fucilate contro le finestre, contro le porte, contro i gruppi di passanti; camion di guardie regie, coi fucili spianati contro le finestre, contro le porte, contro i passanti, imperversano nella città; gruppi di guardie sogghignanti sbucano da ogni cloaca per puntare le baionette contro il petto di ognuno, senza più distinzione di classe, di sessi, di età, tanta è la rabbia e la furia che gli ordini impartiti riescono a suscitare nella coscienza torbida e crepuscolare dei mercenari assoldati per la guerra civile.”
Lo stesso moltiplicarsi degli incidenti, contribuiva a persuadere le forze del capitale che era giunta l’ora di sostituire, all’intervento della polizia, il regime di polizia. Il fascismo non rappresentò un rovesciamento o un’inversione del regime liberale per quanto riguarda la dose della violenza di stato, ma soltanto un mutamento nell’organizzazione di questa violenza. Troppo spesso, ponendosi consapevolmente sulla scia dell’interpretazione crociana del fenomeno fascista come parentesi nella storia d’Italia, come “malattia” di un corpo sano prima e risanato dopo, si tende a presentare il periodo fascista (o se ne fanno le mostre), come “lo stato di polizia”, come una fase storica, iniziata con la marcia su Roma e terminata con la liberazione, al di fuori della tradizione costituzionale italiana, eterogeneo tanto riguardo al regno liberale che alla repubblica democratica.
Il fascismo esprime una perfetta continuità tra un regime e l’altro: la violenza poliziesca non caratterizza il ventennio mussoliniano più di quanto non caratterizzasse i governi “liberali” di Depretis, Crispi, Rudini, Pelloux, o i governi repubblicani “democratici” da De Gasperi a Fanfani; sotto il fascismo la violenza e le sue organizzazioni fisiche (polizia, carabinieri, milizia) erano in un rapporto molto più organico con la struttura dello stato, permeando di sé a fondo il tessuto sociale. Infatti, se l’uso di classe della polizia non muta nel passaggio dall’Italia liberale all’Italia fascista, fondamentalmente diversa è la politica dell’ordine pubblico: qui, indubbiamente, esiste un salto di qualità, nella misura in cui la società tesa sulla via dell’industrializzazione accelerata (dalla I guerra mondiale in avanti), differisce dalla società agricola del 1° mezzo secolo di storia unitaria. Proprio in funzione del controllo oppressivo e dell’irreggimentazione corporativistica delle masse dei lavoratori urbani, si articola la politica fascista dell’ordine pubblico. Non si tratta più di far sparare sui contadini, dai quali del resto Mussolini riceve, soprattutto inizialmente, fiducia e benevolenza, bensì di tenere a bada gli operai, non limitandosi semplicemente a frenarne le “intemperanze” ma congegnando l’intera organizzazione dello stato totalitario in modo da impedire la stessa possibilità di muoversi, esprimersi, ed organizzarsi, alle masse di lavoratori sfruttati, così da ridurre a un fatto marginale la pura “repressione”.
Non a caso la divisa della “prevenzione, prima della repressione” assunse ai più alti fastigi sotto il fascismo: l’intero apparato statale formava una cappa di piombo sotto la quale ogni alito di vita democratica risultava impossibile; fascismo come cristallizzazione autoritaria di uno stato già poliziesco, in definitiva, piuttosto che realizzazione dello stato poliziesco (attraverso la corruzione dello stato liberale). Già prima del fascismo, si era radicato l’atteggiamento mentale che sussiste tuttora e che conduce alla violazione dei diritti del cittadino da parte di chi fa agire la pubblica autorità e chi dipende quasi essenzialmente dallo scarso senso di autocontrollo, dall’abitudine al prepotere, cioè da un esercizio dei pubblici poteri scarsamente riguardoso dei diritti del cittadino e da un’atmosfera di fiscalismo e di autoritarismo. E’ comunque in dubbio che il periodo fascista segni un ampliamento dei poteri e un allargamento dei compiti della polizia, che trovarono come fondamento essenzialmente 2 strumenti: la nuova legislazione di Ps (e le norme particolari del codice penale e della legge di guerra) e l’apparato prefettizio. Nella legge fascista di pubblica sicurezza si assiste a una dilatazione dei compiti della polizia di sicurezza, si esalta l’aspetto concernente le situazioni d’emergenza (o presunte tali), un apparato per gli eventi straordinari che permettesse al potere in difficoltà di sospendere altre leggi in virtù di una serie di norme dalla assoluta discrezionalità. (Si noti per inciso che quest’apparato d’emergenza messo a punto dal fascismo, è tuttora in vigore). Arturo Bocchini, celebre capo della polizia fascista, accompagnava con queste parole le istruzioni ai prefetti a seguito della emanazione del nuovo t.u. di PS del 6/11/1926: “Per l’esatta applicazione devesi tener presente come criterio direttivo che nella nuova legge, ordine pubblico, non ha il vecchio significato meramente negativo, ma significa vita indisturbata e pacifica dei positivi ordinamenti politici, sociali ed economici che costituiscono essenza del regime. Stop. Chiunque attenti a tale pacifico sviluppo deve essere immediatamente messo in condizione di non nuocere” (circolare telegrafica dell’8/11/’26).
“Il prefetto, lo riaffermo solennemente, è la più alta autorità dello Stato nella provincia”. Inizia cosi la celebre circolare di Mussolini ai prefetti del 5/1/1927, in cui il capo del fascismo fissa in maniera chiara ed esplicita l’imprescindibile funzione del prefetto nello stato totalitario: un documento che è il caso di riportare estesamente per le implicazioni di rilievo che conserva oggi, in una situazione politicoamministrativa che vede il prefetto repubblicano tenacemente aggrappato a quel piedistallo su cui il ventennio l’aveva collocato. Prosegue dunque la circolare: “Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo centrale. […] Ma resti ben chiaro per tutti, che l’autorità non può essere condotta a ‘mezzadria’, né sono tollerabili slittamenti di autorità o di responsabilità. L’autorità è una ed unitaria. Se ciò non sia, si ricade in piena disorganizzazione e disintegrazione dello Stato: si distrugge uno dei dati basilari della dottrina fascista; si rinnega uno dei maggiori motivi di trionfo dell’azione fascista, che lottò, appunto, per dare consistenza, autorità, prestigio, forza allo Stato, per fare lo Stato uno e intangibile, come è e deve essere lo Stato fascista. […] il prefetto deve porre la massima diligenza nella difesa del regime contro tutti coloro che tendono ad insidiarlo o ad indebolirlo. Ogni paritetico agnosticismo in materia è deleterio. L’iniziativa alacre ed intelligente della lotta contro i nemici irriducibili del regime, deve essere dei prefetti. […] Le nuove leggi di Pubblica Sicurezza, unitamente al complesso degli altri provvedimenti per la difesa dello Stato, permettono ai prefetti di agire con l’inflessibilità necessaria nella eventualità, che appare ogni giorno più remota, di una ripresa antifascista. […] L’ordine pubblico non deve essere minimamente turbato. L’ordine pubblico tutelato e garantito significa il calmo, proficuo svolgimento di tutta l’attività della nazione. […] il prefetto fascista previene con la sua azione vigilante; previene, dirimendo le cause di ogni specie che possano turbare l’ordine pubblico. Una tempestiva prevenzione rende inutile una costosa e tardiva repressione. […] il prefetto fascista si occupa della tutela dell’ ‘ordine morale’, […] l’ordine morale fra i cittadini diventa il presupposto e la migliore garanzia dell’ ‘ordine pubblico’. […] il prefetto fascista non è il prefetto dei tempi demoliberali. Allora, il prefetto era soprattutto un agente elettorale; ora che di elezioni non si parla più, il prefetto cambia figura e stile: il prefetto deve prendere tutte le iniziative che tornino di decoro al regime, o ne aumentino la forza e il prestigio, […] è al prefetto che deve fare capo tutta la vita della provincia, ed è dal prefetto che la vita della provincia deve ricevere impulso, coordinazione, direttive…”.
In effetti la prefettocrazia liberale era stata posta in crisi già dalla guerra mondiale; davanti all’incalzare della marea fascista, i prefetti non vollero (né avrebbero potuto, dato che il movimento di Mussolini godeva di ben altri appoggi) abusare della loro autorità, ritrovandosi in ciò conniventi e complici alla stregua della polizia e dell’esercito. Fin dal 1920 infatti, l’aperta protezione delle questure e delle sedi dell’arma dei carabinieri, l’appoggio indiretto delle prefetture, l’avallo delle forze armate, erano assicurati allo squadrismo, che poté crescere e svilupparsi sino a diventare movimento e poi regime solo in virtù di questi aiuti. Il 1° episodio si può considerare quello avvenuto il 4/11/’20 a Bologna, dove una squadra fascista aveva assaltato la camera del lavoro, il cui segretario aveva chiamato la polizia in soccorso: le guardie, subito intervenute, con la scusa della perquisizione, avevano lasciato che i fascisti mettessero a soqquadro ogni cosa, appiccando il fuoco ai locali, dopo averli saccheggiati; a operazione conclusa la forza pubblica aveva tratto in arresto 96 operai. “Complessivamente, tra il 1918 e il ’22 i fascisti e le forze di polizia uccisero, insieme, almeno 1.500 persone tutte appartenenti in qualche modo al movimento operaio, contadino, socialista; si può dire che non vi fu spedizione nella quale i camion non siano forniti dall’esercito, l’azione non sia spalleggiata dalla polizia, i carabinieri non vengano subito prima o subito dopo ad arrestare i lavoratori che abbiano resistito”. Per migliaia di episodi che videro fascisti, guardie regie e carabinieri (e talora reparti dell’esercito) schierati in armi contro i lavoratori manuali (in alcuni casi in vere e proprie battaglie: così nell’estate del ’22 a Parma, Torino, Roma, Bari, dove i lavoratori sfruttati si erano organizzati per difendersi dagli assalti di fascisti e polizia). Del resto non erano proprio i militari dell’arma ‘benemerita’ a cantare in quel periodo: “noi siam carabinieri, ma siamo anche fascisti e vogliamo arrestare soltanto gli anarchici e i rossi”? Un colonnello dei carabinieri, sintetizzò con questa commossa rievocazione il ‘contributo dell’arma alla causa del fascismo’: “Il periodo che va dal 1919 al ’22 segna una delle pagine più gloriose della storia dell’Arma […]. Dispersi e sabotati i supremi valori della guerra […] i partiti estremi cercano di orientare lo spirito della masse verso chimeriche speranze di fraternità internazionale portando ovunque il caos, il disordine, la distruzione […]. Il governo demoliberale abulico e pusillanime non sa reagire agli attacchi sistematici degli anarchici e dei bolscevichi […].
Ebbene, anche nel corso di questa densa vigilia, sotto la guida di Benito Mussolini, il Fascismo cercava le sue mete e combatteva le sue aspre e spesso cruente battaglie, per le piazze e per le vie della nostra amata Penisola, i Carabinieri Reali, dando il giusto rilievo alla voce del sentimento, ed apprezzando tutta l’etica meravigliosa e l’apporto delle nuove idee, orientarono i loro atti ai sensi della più viva simpatia per questi giovani animosi […].
Spesso affiancati nella lotta comune contro la dilagante anarchia sovversiva, carabinieri e fascisti, si distinsero in numerosissimi episodi, cosicché bene a ragione l’Arma Benemerita […] poté meritarsi quell’elogio per cui fu definita ‘Granitica colonna dello Stato e del Regime’.”
Una volta consumato il colpo di stato della monarchia che, con l’appoggio delle forze armate e la complicità della polizia, aveva portato al governo il fascismo, Mussolini non ebbe più bisogno dello squadrismo, il quale però continuava nella sua opera metodica di ‘conquista’ della periferia dello stato che aveva preceduto la conquista del centro, e ora la seguiva, completandola. La violenza bruta ora serviva sempre meno al movimento che andava diventando regime, e il suo capo se ne rese perfettamente conto. A lui si presentavano, in quei primissimi tempi di gestione del potere, altri 2 pressanti problemi: da una parte garantirsi le spalle contro eventuali contraccolpi militari polizieschi o amministrativi che potessero tentare di rovesciare il piedistallo sui cui egli si era appena assiso; dall’altro lato togliere di mano ai “RAS”, i capetti dello squadrismo locale e specialmente agrario, il potere che costoro si erano conquistati con le imprese delle camicie nere. I provvedimenti che contraddistinsero l’esordio del fascismo in materia di organizzazione della sua sicurezza, furono dunque da un lato una vasta opera di epurazione nei vertici delle forze di polizia, delle forze armate, della burocrazia amministrativa, culminata nel decreto di soppressione del corpo della regia guardia (r.d. 31/12/1922, n° 1680), e, dall’altro lato, l’imbrigliamento del rassismo, di cui l’atto fondamentale fu la creazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (r.d. 14/1/’23), che istituzionalizzando le squadracce tendeva a neutralizzarle in quanto possibili strumenti, di potere alternativo a quello del duce, trasformando così lo squadrismo in una rigida organizzazione gerarchizzata a direzione unitaria (il 1° comandante generale della MVSN fu il gen. Emilio De Bono, uno dei ‘quadrunviri’ del fascismo della ‘marcia su Roma’). La milizia fascista fu circondata da un incredibile fiume di retorica, ma il suo valore bellico e la sua organizzazione militare si rivelarono per quello che effettivamente erano nella crisi successiva al 25 luglio quando questo mastodonte si dissolse come neve al sole, ancor prima di essere ufficialmente abolito da un decreto del governo Badoglio (r.d. 6/12/1943, n° 1613). “La Milizia è il fiore, l’aristocrazia, l’anima guerriera del Fascismo”, era detto nelle Linee programmatiche d’azione approvate dal gran consiglio del fascismo il 13/10/’23, ma questa presunta ‘guardia armata della rivoluzione’ nasceva già inutile a un tale scopo, per il quale si sarebbero rivelati ben più funzionali l’apparato legislativo e lo strumento giudiziario, nonché la polizia tradizionale. Il famoso ‘chi tocca la milizia avrà del piombo!’ mussoliniano non bastava in effetti a celare la realtà delle cose: “priva di una sua funzione propria e caratterizzante, braccio armato di un partito che si andava sempre più trasformando in una farraginosa struttura burocratica mancante di ogni creativo lievito politico, sostanzialmente screditata agli occhi della opinione pubblica non meno che degli stessi gerarchi del regime, sia a paragone dell’esercito che delle regolari forze di polizia, la milizia era ridotta a condurre una vita sterile anche se non grama, e a farsi notare più che altro per gli atteggiamenti sguaiatamente tracotanti, di cui facevano sovente mostra i suoi membri, e per la particolare brutalità con cui questi svolgevano il loro servizio di sorveglianza nei luoghi di confino”. Ci si può chiedere allora perché questo pletorico organismo fosse tenuto in vita, nonostante che, posto com’era fra esercito, polizia e carabinieri, non riuscisse a trovare una sua giustificazione d’essere. La risposta è nella domanda: la milizia fascista, lungi dall’essere come recitava l’art. 2 del decreto istitutivo, ‘al servizio di Dio, della Patria italiana’, si inseriva nel sistema di organizzazioni repressive in potenziale contrasto fra loro, cui Mussolini diede vita o ristrutturò a proprio uso e consumo al fine di ottenere un più ampio margine di sicurezza personale attraverso il reciproco spiarsi dei diversi organismi.
Questa politica aveva i suoi inconvenienti, dato che talvolta le organizzazioni si neutralizzavano a vicenda o giungevano allo scontro aperto; la milizia, per esempio, fu sempre in pessimi rapporti sia con le forze armate che con i fasci (in particolare coi carabinieri) tanto che il generale Gandolfo, comandante della MVSN, nel gennaio 1925 dovette inviare una circolare riservatissima ai comandi della milizia invitandoli a ridurre gli incidenti (che evidentemente dovevano essere giudicati ineliminabili) “al minor numero possibile […] procurando […] di creare quell’atmosfera di armonica attività che deve unire tutti gli organi statali”.
Proprio operando nel senso della politica del controllo reciproco, Mussolini procedette alla ricostituzione, per distacco dall’arma dei carabinieri, della pubblica sicurezza, che ritornò a chiamarsi Corpo degli Agenti di PS (r.d. 2/4/1925, n° 383). Sarebbe stato proprio questo il 1° strumento poliziesco del regime mussoliniano, specialmente da quando, in seguito a un ennesimo attentato al capo del governo nel settembre 1926, Arturo Bocchini venne chiamato a reggere la direzione generale della PS. Poco dopo Mussolini ritornò al ministero dell’interno, che aveva lasciato in precedenza al moderato Federzoni, per non abbandonarlo più sino alla fine; contemporaneamente il dittatore fornì ai suoi organi polizieschi, dei mezzi legislativi idonei a mettere un definitivo freno all’antifascismo degli anarchici e dei comunisti. Nasceva cosi la prima versione del testo unico delle leggi di PS (r.d. 6/11/1926, n° 1848), che pochi anni dopo sarebbe stato riveduto, allargando notevolmente i poteri discrezionali della polizia, dando vita al testo in vigore ancora oggi. Lo stato di diritto dei liberali abbandonava anche formalmente i propri principi garantisti: il cittadino veniva posto letteralmente in braccio al potere repressivo, la polizia diventava il suo invadentissimo tutore. Artefice principale della ripresa poliziesca del regime fu il Bocchini, personaggio controverso, definito comunemente il braccio destro del duce, ma di cui sono state peraltro messe in rilievo le presunte doti di ‘umanità’ e di ‘moderazione’ da 2 subalterni (Senise e Leto): in realtà egli, meglio di ogni altro, incarnò l’essenza del regime, contribuendo in non piccola parte a determinarla, essenza che può essere detta dell’equilibrio di polizia. Potenziando decisamente la Ps, ottenendo da Mussolini stanziamenti di bilancio e fondi segreti ingentissimi, praticamente illimitati, tessendo una fittissima rete di ‘prevenzione’ basata sull’impiego delle spie, degli agenti provocatori, degli infiltrati, di informatori e ricattatori professionisti, nonché sull’uso di alcuni strumenti legislativi e polizieschi particolari, accentrando nelle sue mani l’intero apparato di polizia, “il Bocchini poté apparire a tratti come un compiacente demiurgo, accompagnando abilmente il suo lavoro con doti di equilibrio che si addicevano al clima di sicurezza che egli aveva saputo garantire”. Gli strumenti legislativi furono i ‘provvedimenti per la difesa dello stato’ con cui si costituivano i tribunali speciali e una serie di disposizioni inserite nei codici o in leggi, come il confino di polizia, l’ammonizione, la diffida, lo stato di pericolo pubblico, lo stato di guerra per motivi di ordine pubblico, lo stato di guerra interno, che, permettendo di sbarazzarsi degli avversari del regime il più delle volte in via amministrativa, davano vita ad uno ‘stato di prevenzione civile’ permanente. Gli strumenti polizieschi nuovi furono gli ‘ispettorati speciali di pubblica sicurezza’, organizzati a partire dal 1926 e che, sotto il misterioso nome, per metà feroce e per metà burlesco, di OVRA, avrebbero rappresentato la vetta del sistema poliziesco fascista, il punto obbligato d’arrivo della ‘teoria della prevenzione’. Così Mussolini illustrò a Bocchini il significato della nascita dell’OVRA: “Dobbiamo trasformare l’ispettorato speciale di polizia in un organismo misterioso, potente, onnipresente. Tutti gli italiani dovranno sentire in ogni momento della loro vita di essere sotto controllo tenuti a bada, scrutati, sorvegliati […]. Sarà come se ogni individuo fosse costantemente sotto tiro di una bocca da fuoco, come se due braccia fossero pronte, in quell’istante, a immobilizzarlo […] come un mostruoso drago, come una gigantesca piovra. Ecco, si. Proprio come i tentacoli di una piovra!”. La sigla arcana alluderebbe quindi appunto alla parola ‘piovra’ di cui riprende le lettere terminali; ma altre versioni sono state tentate (la sigla è sempre rimasta a carattere non ufficiale) come ‘Organo di vigilanza dei reati antistatali’ o ‘Organizzazione per la vigilanza e la repressione dell’antifascismo’ e così via. La polemica tra gli accusatori ad oltranza dell’Ovra e i suoi minimizzatori (Ernesto Rossi riassume i primi, Guido Leto i secondi), non si è ancora sopita; indubbiamente il tentativo dei difensori della ‘pupilla del duce’, che insistono sull’ ‘italianità’ dell’organismo e sull’abisso esistente tra esso e analoghe forme di polizia politica segreta di altri regimi (in primo luogo, la Gestapo nazista, naturalmente) per ridurlo a una sorta di innocua organizzazione di supervisione politica, è ridicolo e sospetto; dall’altro canto, insistere sulla qualità di ‘ingranaggio spietato e crudele’ dell’Ovra, ha, in sé implicito il rischio di far passare questa polizia, come le altre organizzazioni similari del regime fascista, come un che di avulso dalle tradizioni politiche della classe dominante in fatto di apparati polizieschi; il che non è, in quanto se l’Ovra fu un organismo eterogeneo e nuovo rispetto alle tradizionali forme poliziesche liberali, il suo modello sarebbe stato ampiamente mantenuto in vita e trasfuso nel regime successivo al fascismo. In effetti, l’Ovra non era che il naturale sbocco di un processo di razionalizzazione dei servizi segreti di sicurezza dello stato, che faceva seguito all’assestamento del fascismo sulle basi della prevenzione quasi completamente sostituita alla repressione, al superamento della violenza indiscriminata, attraverso un suo assorbimento nel tessuto sociale, ed una sua gestione accorta ed equilibrata. L’Ovra, d’altronde, divideva equamente le sue attenzioni, tra fascismo e Mussolini aveva l’esigenza di neutralizzarli vicendevolmente per portare avanti la sua linea di potere personale) e antifascismo. ‘Si incrociano’ nell’edificio della polizia creata da Bocchini e voluta da Mussolini, influenze e derivazioni, materiali ed elementi diversi: una radice organica, che si potrebbe quasi dire borbonica […] e una matrice faziosa e partigiana, oscillante fra l’estremismo fascista di base e il dilettantesco tatticismo del capo del governo. Così dalle prime gesta spionistiche e squadristiche sperimentate fra il 1923 e il ’28, mentre i due opposti (fascismo e antifascismo) si definiscono, mentre il regime si consolida nelle sue istituzioni legali e nelle sue alleanze politiche: Tribunale speciale, Ovra, commissioni per il confino, insomma tutti i gradi concentrici e coordinati dello Stato poliziesco maturano e a loro volta si cristallizzano come uno Stato all’interno dello Stato, scudo personale del duce, strumento diretto del suo potere politico.
Carmine Senise, che fu capo della polizia dopo la morte di Bocchini (1940), in un’opera memorialistica, ha affermato, con un facile antifascismo postumo, di aver dedicato la sua gestione alla defascistizzazione della PS e all’amalgama dei carabinieri con la polizia in funzione antimilizia; Guido Leto, alto funzionario della direzione generale della PS, ha invece sostenuto, in un libro analogo, una tesi molto più persuasiva: ”La polizia, pur rivelandosi più duttile dell’arma dei carabinieri, quest’ultima, fortissima per coesione interna, a differenza della polizia, nei confronti della gemella istituzione ha costantemente seguito una politica di un certo distacco molto somigliante ad una autentica superiorità, essa fu durante il ventennio, esattamente quella che era stata durante i precedenti regimi democratici”. Tesi persuasiva, si diceva, per almeno 2 ordini di motivi. In 1° luogo, ciò che si è già accennato sopra circa la politica del duce di contrapporre le forze repressive le une alle altre, gli organismi di controllo ad altri organismi analoghi, i prefetti ai federali, la milizia ai carabinieri, la polizia ai fasci. In 2° luogo, la personalità assolutamente rilevante del Bocchini, che, tenendo saldamente in mano per quasi 3 lustri il timone dell’organizzazione di polizia, ne fece, in certa misura, un feudo personale, sottraendola in tal modo in buona parte ad un inevitabile processo di fascistizzazione.
Tuttavia, ammettere che la PS non sia stata fascistizzata, almeno non alla stregua di altre istituzioni e organismi dello stato, non deve affatto voler dire che la polizia fascista sia rimasta la stessa della polizia liberale: tra giolittismo e fascismo esiste senza dubbio una sostanziale continuità, ma a differenza del 1°, che si preoccupava essenzialmente di far crescere il paese in un clima in cui lo scontro sociale fosse ridotto ai minimi termini, il fascismo, esercizio della dittatura di classe nelle forme dure necessarie allo sviluppo del nuovo capitalismo dei monopoli, ebbe l’esigenza primaria di esercitare l’assoluta ed effettiva padronanza di tutte le potenziali opposizioni, mettendo a punto un dispositivo di oppressiva sorveglianza che risultò essere qualitativamente, oltre che quantitativamente, diverso dai sistemi prefascisti. Di qui la necessaria precisazione che la ‘prevenzione’ giolittiana, pur essendo madre della ‘prevenzione’ realizzata da Bocchini e Mussolini, è da essa molto differente: la prevenzione che Giolitti cercò di mettere a punto, sviluppando e perfezionando i sistemi dei governi precedenti, consisteva nell’arma poliziesca corrispondente al prevalere nel campo borghese della fase dell’integrazione (o cooptazione) su quella di segno opposto che è la repressione (in senso politico, non giuridico) corrispondente alla fase dell’esclusione (delle classi antagoniste, naturalmente). La prevenzione secondo il fascismo, non si limitava ad aggiornare e incrementare il vecchio e rozzo apparato di provocazione messo in piedi da Depretis e Nicotera, e che era in qualche modo durato fino alla gestione Federzoni, ma faceva di questo apparato, ingigantito e perfezionato, l’ossatura stessa del regime, la base e il culmine dell’attività di polizia. Insomma il fascismo, venuto al potere con un deciso attacco alle opposizioni parlamentari e alle masse di lavoratori manuali sfruttati, cioè con un esemplare momento repressivo, una volta consolidato, e fino alla sua caduta, uscì fuori dallo schema prevenzione-repressione, cristallizzandosi il regime in una somma che può essere definita con il termine oppressione, ovvero l’esercizio continuato della repressione di classe attraverso le armi della prevenzione.

 

STATO DI POLIZIA – il fascismo di ritorno (1943-1960)

Uno dei primissimi atti legislativi del governo Badoglio, il governo dei 45 giorni, fu la “concessione delle stellette” al corpo di PS, ovvero, la sua integrazione nelle forze armate (d.l. 31/7/1943, n° 687), un gesto significativo che testimoniava una precisa volontà di gestione della politica dell’ordine pubblico con la maniera forte. Un decreto dell’anno seguente restituiva all’organismo il nome primigenio di Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (d.Ut. 2/11/1944, n° 365). In una situazione politica confusa oltre che assai precaria (in cui oltre alla PS e ai carabinieri, organismi peraltro scompaginati, specialmente i secondi, entravano in azione numerose polizie più o meno private e segrete, tutte in reciproco contrasto e facenti un regolare uso della tortura nei loro ‘trattamenti’), l’esigenza del governo provvisorio era quella del rafforzamento della PS che era la forza di polizia conservatasi più intatta, giacché a differenza dei CC, ‘arma’ dell’esercito, non aveva partecipato agli eventi bellici. La polizia si teneva relativamente ‘al di fuori della mischia’ al fine di ritardare, se era proprio impossibile evitare, gli orrori della guerra civile. La scelta di stare in mezzo alle parti in contesa, fu dovuta al fatto che “c’erano ragioni per accettare la tesi monarchica e la contraria, la fascista e l’antifascista, la tesi della fedeltà all’Asse e quella favorevole agli Alleati” mentre i carabinieri si erano in certa parte schierati dalla parte degli anglo-americani, per spirito di fedeltà alla monarchia e non per solidarietà con la resistenza, verso la quale svolsero anzi funzione di freno e di controllo. La PS sarebbe passata così dai 17.565 uomini nel 1938, ai 25.059 nel 1942, ai 31.900 nel 1943, ai 51.367 nel 1946. Nel 1945 (d.l.lt. 13 febbraio, n° 43) nelle file della PS era assorbito anche il personale del famigerato corpo della ‘polizia dell’Africa italiana’ (PAI), polizia tra le polizie adusa ai metodi più biecamente razzisti e colonialisti, guidata da alcuni tra i peggiori elementi del regime fascista. Ma nella PS entrarono anche molti partigiani, mentre i CLN riuscivano a nominare e a insediare numerosi prefetti e questori e sindaci nelle zone liberate; con la fine dell’AMG (il governo militare alleato) tutti i funzionari di nomina resistenziale vennero posti davanti alla scelta ricattatoria, accettata da comunisti e socialisti (ministro dell’interno era il ‘socialista’ Romita), di entrare nel servizio di carriera, e quindi di farsi passivi esecutori delle disposizioni che sarebbero loro venute dall’alto e che certamente non sarebbero state le più gradite ad eseguirsi per dei ‘combattenti della libertà’; oppure di abbandonare le cariche conquistate armi in pugno: la quasi totalità scelse la seconda via, tanto che, al 1/1/1947, si contavano solo 8 prefetti su 133 immessi in carriera dopo la caduta del fascismo. Alla fine del 1946 un nuovo provvedimento, in apparenza tecnico-amministrativo, purgava anche a livello di truppa la polizia dai ‘rossi’. I provvedimenti del decreto (entrato in vigore il 27/12/1946) formalmente parlavano di ‘riorganizzazione’ del corpo delle guardie di PS, ma si trattava, come si esprime una fonte ufficiale, di “ricomporre, nell’assoluta legalità, le file di un organismo che, per cause di forza maggiore, aveva perduto la fisionomia di una forza ordinata ed inquadrata su adeguate basi normative. A sostituire i poliziotti partigiani vengono richiamati in servizio vecchi arnesi sui 60, quasi tutti pratici di manette, ma che sanno pochino a leggere e scrivere, e quel che è peggio vengono presi in servizio elementi della PAI, vengono riassunti i repubblichini, i fucilatori, i collaborazionisti, persino quelli che sono stati finora in galera per crimini fascisti e che l’amnistia ha rimesso in circolazione con relativi assegni arretrati”.
Ancora una volta lo strumento precipuo della ricostruzione del regime di polizia fu il prefetto. L’assemblea costituente (comitato sul decentramento) aveva votato all’unanimità la soppressione dell’istituto prefettizio. Ma “i prefetti non furono soppressi subito, non furono soppressi in seguito, non saranno soppressi mai più”, almeno come tutori supremi dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia. Fu appunto questo, d’altronde, il ruolo che dell’istituto i nuovi governi repubblicani furono subito portati ad accentuare, nel clima quarantottesco dominato dalla convulsa paura del comunismo e dell’anachismo, che la chiesa e la DC inculcavano in larga parte delle masse, soprattutto piccolo-borghesi, e di fronte al quale la strategia del gruppo dirigente del PCI, rigidamente chiusa ad ogni possibilità rivoluzionaria, si rivelava assolutamente impotente.
Agli inizi degli anni ’50, nel prefetto si rifletteva il regime restaurazionista democristiano. Il maggior requisito per giudicare la capacità professionale del prefetto, divenne la sua abilità a mantenere con fermezza il controllo della sua provincia, di dominare gli agitatori anarchici e di sinistra, distribuendo equamente minacce e repressioni violente. Il 2° dopoguerra richiama per troppi versi il 1°: come nel periodo 1918-’20, tra il ’45 e il ’48 le masse chiedono “diritti”, l’atmosfera politica del paese è surriscaldata dalla tensione sociale crescente, e, mentre si ricostruiscono gli apparati della “prevenzione” appresi dal fascismo (le spese per i confidenti di polizia passano da 8 milioni, nel 1948, a 112 milioni, nel 1949!), la repressione, intesa come attacco brutale
contro il movimento operaio (dunque non come la intendeva uno Zanardelli quasi un secolo avanti), diviene la nuova tattica del governo di uno stato che è irrimediabilmente rimasto poliziesco. “Ignoranza e polizia” sono le armi decisive del nuovo regime. L’attacco contro contadini, operai, studenti e tutti i militanti del movimento di classe che l’Italia degasperiana consuma in questo scorcio di anni a cavallo tra le due metà del secolo, ripete, in una certa misura, l’attacco che polizie e fascismo squadrista scatenarono tra il 1921 e il ’24 contro socialisti, comunisti e anarchici di allora; cosi come la riorganizzazione dei reparti celeri della PS, operata proprio in questi anni del primo dopoguerra, ricorda, nei fini perseguiti dal governo come nei metodi adottati dal “corpo mercenario,” la costituzione della guardia regia nel 1919.
Le imponenti lotte sociali che dalle città e dalle campagne scuotono il paese, vedono ripetuti scontri, anche a carattere di massa, tra forze dell’ordine e contadini, operai, popolani; a Catanzaro, nel gennaio 1946, la folla assale la prefettura e l’esattoria; ad Andria (marzo), la popolazione tiene per alcuni giorni in mano la città, avendo preso in ostaggio CC e agenti; a Caccamo (agosto), una sorta di battaglia tra popolazione e carabinieri ha come esito una dozzina di morti e un centinaio di feriti; a Roma (ottobre), punto culminante di questa fase di agitazioni a carattere insurrezionale, alcune migliaia di disoccupati e di lavoratori edili minacciati di licenziamento, assaliti da carabinieri a cavallo e da reparti celeri, reagiscono ingaggiando uno scontro con le forze dell’ordine che vedrà queste ultime retrocedere, lasciando via libera ai manifestanti che assalgono il Viminale riuscendo a penetrare fin nello studio di De Gasperi, che si salva fortunosamente.
Ma il 1946 rappresenta una trincea arretrata della linea padronale-governativa; solo dal 1947 in poi (anno di nascita dei reparti ‘celeri’) eliminati gli ‘alleati’ scomodi del PCI, organizzata la scissione saragattiana di
palazzo Barberini preannuncio di quella, decisiva, dei sindacati cattolici e socialdemocratici dalla CGIL che sarebbe avvenuta poco dopo e, con tali garanzie, ottenuto l’appoggio incondizionato degli americani, la repressione e l’assassinio di lavoratori divengono premeditata norma e programma di governo. I grossi capitalisti, ritornati nuovamente al comando e ancora pieni di paura, impongono la linea politica del terrorismo di classe. La ‘celere’, la più potente organizzazione di polizia, è lo strumento principe della repressione; il ministro Scelba ne è il protagonista. Nel gennaio del 1948 un arruolamento speciale assumeva temporaneamente in servizio 18.000 guardie di PS, 2.000 sottufficiali e 300 ufficiali, sulla base di requisiti straordinariamente lati. Una circolare del capo della polizia dell’8/7/1947 indirizzata a tutti i questori della repubblica, a nome del ministro, vietò ogni comizio o assemblea all’interno delle fabbriche. I prefetti proibiscono qualsiasi forma di assembramento nelle piazze, sciolgono con la forza ogni riunione non autorizzata, impediscono qualsiasi forma di critica al governo e al ministro dell’interno in particolare (giungendo sino al ridicolo, secondo il buon costume fascista), sciolgono tutta una serie di amministrazioni comunali e provinciali rette dalle sinistre “per ragioni di ordine pubblico”. Cominciano arresti in massa dei militanti del movimento, gli stessi parlamentari comunisti e socialisti non vengono risparmiati: 172 sono i procedimenti penali intrapresi contro i parlamentari del PCI, 37 contro quelli del PSI, accusati ora per fatti relativi alla lotta partigiana, ora per “attentati all’ordine costituito”, come istigazione a delinquere (per aver esclamato un parlamentare, davanti allo scioglimento violento di un comizio, che i cittadini possono riunirsi “dove e quando avessero voluto non essendo necessario alcun permesso”) o istigazione a disobbedire alle leggi. Rinasce altre si il tristo fenomeno dello squadrismo agrario, finanziato e organizzato dai proprietari terrieri e appoggiato dalle forze dell’ordine: Il nemico principale è infatti in questo periodo il risorgente movimento contadino, che assume negli anni tra il 1945 e il ’50, il valore di continuazione storica nel mezzogiorno della resistenza al nazifascismo, fenomeno pressoché esclusivamente settentrionale.
Davanti alla politica del binomio Scelba -De Gasperi (come non rammentarsi di altre ‘coppie’ divenute famose nel mantenimento dell’ordine pubblico? Depretis-Nicotera, Mussolini-Bocchini), fondata sull’abuso e sulla violenza, la costituzione cominciò ad apparire a qualche mente illuminata quello che effettivamente era: “una pura e semplice esercitazione accademica che 500 sciagurati costituenti decisero di scrivere per loro passatempo, ma di cui non si tiene nessun conto!” Significativa la frase di un capitano dei CC che alla domanda postagli nel corso di un dibattimento per uno dei tanti processi montati dallo scelbismo, se non avesse mai sentito nominare la costituzione, rispose: “Nessuno mi ha mai detto che io debbo conoscere la costituzione. Io conosco il codice penale e le leggi di polizia”. Lo stesso Scelba, in un’intervista concessa al Corriere della Sera l’1/9/1949, aveva precisato senza reticenze: “Quando divenni ministro dell’interno, mi resi subito conto che per fare la dittatura in Italia non occorrono leggi speciali; basta interpretare in un dato modo quelle vigenti.” Ciononostante il Partito comunista rimaneva arroccato sulla linea della difesa ad oltranza della costituzione, linea che i suoi dirigenti non furono disposti ad abbandonare neanche in seguito all’attentato del 14/7/1948 a Palmiro Togliatti. Intanto crescono gli effettivi di polizia (nel 1948 la PS contava 68.378 uomini, nel 1949, 75.604; mentre gli organici dei CC e della guardia di finanza raggiungono, le 180.000 unità complessive, si dilatano i bilanci della sicurezza pubblica (PS+CC: dai 9:8 miliardi del 1944/45 ai 79,3 miliardi del 1947/48, ai 93,3 miliardi del 1949/50).
Tre diverse fonti danno queste cifre, sulle persone uccise da parte delle forze di polizia nel corso delle manifestazioni di piazza, delle occupazioni di terre, degli scioperi rivendicativi e politici: 60 morti nel periodo 1947/50; 62 morti nel periodo 1948/50; 75 morti nel periodo 1948/54.
La celere, è una creazione postbellica basata su una tradizione fascista e il loro metodo di lavoro è stato usato dalla polizia scelbiana. I suoi uomini credono, obbediscono, combattono. La sua funzione secondo le direttive segrete è quella di ‘garantire l’ordine pubblico, allo stato presente e in prospettiva’. Questa formula consente la più comoda interpretazione. Essa organizza ‘preventivamente’ nei minimi particolari le cariche e le sparatorie; anche ‘preventivamente’ vengono preparate ad uso della stampa governativa e indipendente le versioni relative alle armi in possesso dei lavoratori, versioni che dovranno poi giustificare l’uso delle armi da parte della polizia. La politica dell’ordine pubblico dello scelbismo: la repressione come sublimazione della prevenzione.
Due episodi, meglio di ulteriori argomenti, serviranno a esplicitare la prassi poliziesca dello scelbismo. Il 1° è esemplarmente illustrativo della rabbiosa reazione padronale al grandioso moto di occupazione delle terre, che riuscì a strappare decine di migliaia di ettari all’assenteismo dei baroni agrari: Melissa, 30/10/1949. All’alba di quella domenica un nutrito gruppo di contadini, accompagnati dalle famiglie, si incolonna verso le terre incolte del feudo Fragalà, proprietà del marchese Berlingieri: 21.000 ettari di incolto cespuglioso. Il marchese, soltanto una settimana avanti, aveva espresso, nel corso di un incontro col prefetto della provincia di Catanzaro, la propria opinione, chiara e definitiva, che non poteva che essere accolta come un ordine dal rappresentante della pubblica autorità: “Sulle mie terre”, aveva detto il marchese “quei pezzenti non ce li voglio.” Ma i pezzenti calabresi del territorio circumvicino a Melissa quell’ultima domenica di ottobre si dirigono decisi e semplici, con la coscienza di chi è nel suo diritto, proprio sulle terre Berlingieri. Vi arrivano dopo 3 ore di marcia, e subito si pongono al lavoro, con la gioia di chi suda sulla sua terra, con la fermezza che deriva loro da una miseria antica. I contadini di Melissa iniziano senza frapporre indugi a preparare il terreno per il dissodamento. Dopo una breve pausa a metà della giornata, nel primissimo pomeriggio il lavoro riprende. Sono le 14 quando un ragazzo si precipita giù dalla collina annunciando “la celere!” I contadini continuano tranquilli nella loro opera; dirà un bracciante dopo la tragedia: “Quando ho visto i poliziotti mi sono sentito tranquillo. Temevamo solo l’aggressione di qualche campiere del barone, qualche provocazione. Ora la polizia ci difenderà, mi sono detto”. I camion della celere aggirano la collina, e poco dopo un centinaio di poliziotti arrivano alle spalle dei contadini, ricurvi sulla terra. “Gettate le armi!” intima il tenente che guida il reparto. Un attimo dopo i suoi agenti ubriachi del vino appena abbondantemente tracannato in un’osteria lungo il cammino aprono il fuoco con i mitragliatori e le bombe a mano. Un ragazzo di 15 anni, Giovanni Zito, e un bracciante di 29, Francesco Nigro, muoiono subito; altre 15 persone rimangono sul terreno, tutte colpite alle spalle; Angelina Mauro, 25 anni, morirà dopo un’agonia durata 9 giorni. Non vale nemmeno la pena di raccontare lo sviluppo successivo della strage di Melissa (completata, aggiungiamo, da una brutale caccia prolungatasi nella campagna circostante per un’ora, nella quale gli sbirri si accanirono contro gli anziani, i bambini, i feriti), con le ciniche versioni della polizia, accreditate dal ministro (“I contadini ci hanno aggredito con lancio di bombe a mano che ha provocato feriti tra gli stessi dimostranti”), e con la montatura imbastita attraverso la corruzione di un medico (al fine di ottenere un certificato attestante una “ferita provocata da arma da fuoco” in un agente), e, infine, conclusa, inutile specificarlo, dall’impunità per gli assassini. Lo stesso piano militare usato al G8 di Genova nel 2001 per difendere i potenti, che quel giorno decidevano non solo i piani di business del capitale globale, ma anche a chi toccava il ruolo principale della sicurezza europea; ecco il motivo per cui è scattata la trappola degli sbirri, con metodi fascisti e sleali, studiati a tavolino per terrorizzare migliaia di manifestanti: hanno picchiato e insultato donne, anziani e bambini e torturato e umiliato i giovani, fino ad uccidere il ventenne Carlo Giuliani. E poi il solito alone di impunità secolare: dopo i processi, tutti assolti.
Il 2° episodio storico illumina l’attacco antioperaio portato avanti da Scelba e i suoi uomini: Modena, 9/1/1950, è il corrispettivo esatto di Melissa; al Sud i poliziotti assalgono i contadini schierandosi dalla parte degli agrari, al Nord attaccano gli operai schierandosi al fianco degli industriali. Il padrone questa volta è l’industriale Orsi, titolare delle omonime fonderie. In seguito alla minaccia di licenziamento di 560 operai, tra i quali è compresa la componente politica e sindacale della fabbrica. Le maestranze nell’ultimo mese del ’49 danno vita a una dura e combattiva lotta; per battere la resistenza operaia Orsi attua la serrata. Il 9 gennaio, a un mese dall’inizio della serrata, a Modena viene dichiarato lo sciopero generale a sostegno della lotta operaia. Il lungo corteo di lavoratori si dirige verso le fonderie; un impressionante schieramento di polizia lo attende. Gli operai si fermano davanti ai cancelli presidiati dalla forza pubblica. (Quale ironia definire pubblica una forza armata che funziona soltanto come presidio del potere delle classi dominanti: a Modena la polizia difendeva l’illegale serrata di un padrone e aggrediva i lavoratori esercitanti un legittimo diritto di sciopero). Non appena il corteo si arresta, la polizia incomincia a far fuoco; cadono i primi morti, i primi feriti. Un gruppo di parlamentari e sindacalisti si precipita in questura per far cessare il massacro; li attendono le due supreme autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto assale gli arrivati accusandoli, in quanto “caporioni” degli scioperanti, dell’uccisione di 2 uomini della forza “pubblica” (naturalmente si tratta di una volgare provocazione) e conclude minaccioso: “Ritirate immediatamente tutti i vostri dalle fonderie, o qui succederà una strage! Abbiamo tante forze da sterminarvi tutti!”; “sarà un macello”, sentenzia il questore. La commissione non ha il tempo di ritornare: il macello è già avvenuto. Agli ordini di un vicequestore imbizzarrito, che da una camionetta segnala ai suoi uomini quali sono i “facinorosi” su cui indirizzare i colpi delle armi, mentre altri agenti appostati sui tetti delle case si divertono a giocare al tiro a segno, le forze dell’ordine capitalistico ammazzano 6 operai e ne feriscono 50. Per evitare la diffusione di notizie che precedano la versione ufficiale degli “scontri”, il ministro dell’interno dispone il blocco della città: il comunicato della questura, accolto naturalmente dal ministro e dalla stampa “indipendente”, affermerà che “alcune migliaia di operai assaltavano le forze di polizia presidianti gli stabilimenti, usando armi da fuoco, bombe a mano, martelli, sassi e bastoni”. Una versione davvero plausibile, codesta, se si pensa che un tale “assalto” operaio contro la polizia aveva come frutto la contusione di 3 agenti! Con spirito meno sofistico la piazza, individuando in Mario Scelba l’espressione corporea del terrorismo borghese contro gli operai in quegli anni, cantava: “ministro dell’interno è un certo Mario Scelba che spara sulla folla e poi prega il padreterno…”.
Il problema fondamentale del capitalismo italiano negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra mondiale era stato quello della ricostruzione del ciclo economico del capitale; negli anni ’50 il problema è l’incremento della produttività, il quale sfocerà nel “miracolo economico” del triennio 1960/62. “L’interesse generale del sistema alla fine degli anni ’40 appare diverso dall’interesse generale della seconda metà degli anni ’50: prima occorreva procedere in profondità liberandosi dei rami secchi, poi sembra più necessario procedere in estensione su tutto il sistema, magari recuperando le zone ‘arretrate’, tutelando la piccola industria, facendo concessioni al settore contadino e in una certa misura alla classe operaia”. Lo scelbismo, che può essere definito come la politica dell’ordine pubblico sotto il centrismo, vive il suo periodo d’oro negli anni in cui si imposta la riorganizzazione produttiva dell’economia del paese (gli anni che vanno, grosso modo, dalla rottura del tripartito [1947] alla sconfitta della “legge truffa” [1953]): in questa fase di ricostruzione e riorganizzazione, di ripresa e rilancio, il sistema borghese si trova nell’esigenza di scoraggiare la classe operaia dalle pretese ‘eccessive’, di dissuadere il PCI da eventuali velleità diverse dal ruolo che esso stesso peraltro ha abbondantemente dimostrato di voler ricoprire, di capofila dell’opposizione di sua maestà. Di qui la linea dura, la polizia come unico mezzo di dialogo con le classi subalterne, la strategia dell’attacco contro il movimento contadino, la repressione come estremo sviluppo consequenziale dell’attività di prevenzione. La sconfitta della legge truffa segna l’avvio del “declino politico del centrismo come formula parlamentare quadripartita e metodo di governo”; De Gasperi definisce la DC un “partito di centro che guarda a sinistra”: nascono i piani che sfoceranno un decennio più tardi nel centrosinistra. Ma la strategia morbida è per il momento solo una meta anche se la fase terroristica dello scelbismo accenna a scemare, per cedere il passo a una più ‘normale’ attuazione della teoria preventiva, il bilancio di 19 morti operai per mano delle forze dell’ordine nel periodo 195/59 parla da sé. La costante della storia italiana contemporanea è il fuoco della polizia contro i lavoratori e i civili. I “luttuosi incidenti” dovevano venire considerati dall’opinione pubblica alla stregua di eventi inevitabili e iscritti nell’ordine delle umane cose democristiane: a tal fine tendevano ovviamente i comunicati e gli interventi di parte filogovernativa.
Mario Scelba lascia il ministero di polizia nel 1951; Fanfani e Andreotti gli succedono per 2 brevi gestioni ‘ordinarie’; quindi è di nuovo Scelba alla guida del Viminale: ma un ‘uomo nuovo’ bussa alle porte. Egli, in un discorso tenuto il 15/8/1955 a Badia Prataglia (Arezzo), vale a dire poco più di un mese dopo essersi insediato al ministero, si presenta con queste parole: “Una polizia moderna è al servizio dello Stato nella sua continuità di tradizioni e di scopi e la fatica che ogni giorno essa compie è nobilissima. Difendere le libere istituzioni rafforzare gli strumenti della difesa, aumentare il margine di sicurezza della democrazia, garantire i cittadini deIl’effettivo esercizio della libertà. Una libertà che non deve essere impedimento all’esercizio della libertà altrui, ma armonia di diritti e di doveri, rispetto sostanziale di tutte le leggi, soggezione ideale e sincera ai superiori interessi della comunità nazionale: in una parola sola, alla Patria”. L’uomo che con tali nobili espressioni si insediava nel suo ministero era Fernando Tambroni il fondatore delle polizie parallele. Due mesi soli più tardi il linguaggio del nuovo ministro dell’interno è radicalmente mutato: scoprendo le proprie carte nel discorso pronunciato alla camera il 15 ottobre egli afferma: “Ogni tentativo di minaccia alle istituzioni (l’ho già detto, ma mi pare che nel nostro Paese vi sia molta gente con l’ovatta nelle orecchie), e quindi di pericolo per la libertà, sarà decisamente contenuto e, ove sia necessario, senza esitazioni, e per il bene della collettività decisamente represso.” Tambroni era un fascista (aveva anche ricoperto il grado di ‘centurione’ della milizia), con in più una forte mania di persecuzione e un arrivismo personale che passava al di sopra di tutto; quale fosse la sua strategia del ‘contenimento’ e della ‘prevenzione’ si seppe con abbondanza di particolari solo nel 1960, quando le manovre anticostituzionali di Gronchi, la colpevole acquiescenza della DC, le pressioni della destra reazionaria, portarono alla presidenza del consiglio l’ex centurione dell’invitta e gloriosa milizia, il quale in 4 giorni avrebbe scatenato la polizia sulle piazze del paese ottenendo il brillante risultato di 12 morti. Ma prima degli omicidi del luglio 1960, che avvennero con l’avallo del ministro dell’interno dell’epoca, il democristiano di destra Spataro, ma a cura del capo del governo, il nostro uomo nella sua conduzione del Viminale aveva instaurato un metodo di lavoro e una prassi di polizia che riprendeva pari pari i più tipici sistemi ‘preventivi’ del regime fascista. Il neoministro infatti creò un “ufficio psicologico”, cui prepose due suoi sgherri, e un ‘ufficio speciale di polizia politica’, affidato all’ex questore di Trieste, De Nozza che alcuni anni dopo si sarebbe distinto nel guidare le forze dell’ordine nella battaglia di piazza Cavour contro il movimento studentesco romano. Ruggero Zangrandi su Paese sera, definendo il De Nozza uomo “assai intrinseco dei servizi segreti americani” richiamava come modello di paragone l’OVRA; mentre Gianni Corbi sull’Espresso, sempre nel luglio ’60, dopo la caduta di Tambroni, scriveva che con quelle sue primissime iniziative Tambroni “sperava di riuscire a creare una polizia simile al servizio segreto che negli USA è diretto da Allen Dulles”. Il golpe del ‘piano solo’ fatto dalla brigata carabinieri del luglio ’64, l’inchiesta sul SIFAR, fa capire meglio il senso delle iniziative tambroniane, che meritano tutta la considerazione che va tributata all’opera degli antesignani rispettosi delle tradizioni dei padri. Servendosi di quegli speciali ‘uffici’, Tambroni riuscì ad acquistare nell’amministrazione della pubblica sicurezza, un potere enorme di tipo personale basato su alleanze di uomini, intrighi, scambi di ‘favori’: doveva davvero trattarsi di un potere significativo se nel corso della crisi del luglio ’60 lo stesso Moro, segretario della DC, si sentiva “minacciato nella sua persona” e ricorse, in via cautelativa, alla protezione dell’arma fedelissima, la quale aveva si sparato sui cittadini proprio come la PS, ma non condivideva “l’impostazione data dal Viminale ai fatti di luglio”. Inoltre l’uso spregiudicato della polizia per pedinare, spiare, schedare avversari politici e gli stessi colleghi di partito coi quali aveva rapporti di rivalità, avevano posto Tambroni in una posizione di sicurezza da eventuali attacchi politici, dandogli in mano un abbondante materiale di ricatto e di pressione, cosa che dovette non poco servirgli a tenerlo in sella in quei difficili momenti della ‘coalizione imperfetta’ coi missini.
Gli avvenimenti verificatisi nel mese di luglio del 1960 sono troppo noti perché si debbano qui rievocare particolareggiatamente: gli scontri di Genova (dove una mobilitazione decisa e cosciente della popolazione riuscì ad avere la meglio sulle forze di polizia, sconfiggendo fascisti e governativi); i morti di Licata, Palermo e Catania (qui Salvatore Novembre diciannovenne operaio edile è abbattuto a colpi di manganello: “mentre egli perde i sensi, un poliziotto gli spara addosso ripetutamente, deliberatamente. Uno, due, tre colpi fino a massacrarlo, a renderlo irriconoscibile. Poi il poliziotto si mischia agli altri, continua la sua azione. Ma Salvatore non è ancora morto: alcuni sbirri ne prendono il corpo martoriato e lo trascinano fino al centro della piazza dove si svolgono gli incidenti: deve servire da esempio e da orribile monito alla cittadinanza catanese: così finiscono gli attentatori all’ordine democratico e tambroniano. Alcuni CC rimangono a guardia del corpo che va lentamente diventando un cadavere, impedendo, mitra alla mano, a chicchessia di avvicinarsi e prestare soccorso al giovane: egli finirà dissanguato”; le cariche, rimaste famose per la tecnica multipla (con le camionette, i cavalli, gli idranti, e una coscienziosa caccia al manifestante), di Porta San Paolo a Roma. Tuttavia, il massacro di Reggio Emilia del 7 luglio, quando carabinieri e celerini spararono ininterrottamente per 40 minuti ammazzando 5 persone, merita di essere brevemente raccontato, almeno nella sua fase saliente; lo facciamo con le parole di Piergiuseppe Murgia, che al luglio 1960 ha dedicato un intero libro: “… e poi, d’un tratto, ancora tra il fumo accecante, si sente lo sgranare degli spari. La polizia spara. Spara sulla folla. La gente per un attimo si ferma, stupita. Non sa rendersi conto. Sparano da ogni parte della piazza. Sparano a distanza ravvicinata. Sugli uomini. Sparano senza sosta. Il primo a cadere è Lauro Ferioli, 22 anni, padre di un figlio. Ai primi spari, si è lanciato incredulo verso i poliziotti come per fermarli; gli agenti sono a cento metri da lui: lo fucilano in pieno petto, gli sparano sulla faccia. Dirà un ragazzo testimone: ‘Ha fatto un passo o due, non di più, e subito è partita la raffica di mitra. lo mi trovavo proprio alle sue spalle e l’ho visto voltarsi, girarsi su se stesso con tutto il sangue che gli usciva dalla bocca. Mi è caduto addosso con tutto il sangue. Intanto l’operaio Marino Serri che piangeva di rabbia si è affacciato oltre l’angolo della strada per protestare gridando: ‘Assassini, assassini!’ Un’altra raffica lo ha subito colpito e anche lui è caduto. Ovidio Franchi, un ragazzo operaio di 19 anni, muore poco dopo. Un proiettile l’ha ferito all’addome. Ferito, cercava di tenersi su, aggrappandosi a una serranda. Un altro, ferito lievemente, lo voleva aiutare, poi è arrivato uno in divisa e ha sparato su tutti e due. Emilio Reverberi, 30 anni, operaio, ex partigiano: lo spezza in due una raffica di mitra. L’operaio Afro Tondelli, 35 anni, viene assassinato freddamente da un poliziotto che s’inginocchia a prendere la mira in accurata disposizione di tiro e spara a colpo sicuro su un bersaglio fermo. Prima di spirare Afro Tondelli dice: ‘Mi hanno voluto ammazzare: mi sparavano addosso come alla caccia’. I feriti cadono a mucchi.”
Negli anni ’60, gli studenti e gli operai si organizzano per far valere i propri diritti calpestati dalle nuove riforme, ma inizia la repressione con l’attuazione della “strategia della tensione” con le stragi, le bombe di stato e le infiltrazioni dei “nuclei clandestini dello stato” nei Movimenti.

STATO DI POLIZIA  4° parte: il fascismo di ritorno (1943-1960)

 

STATO DI POLIZIA: L’ordine “democratico” (1960-1968)

Il 1960, coi drammatici giorni del luglio, rappresenta un vero e proprio spartiacque; il contrasto tra le opposte linee del capitale, si traduce in scontro fra le diverse correnti delle forze politiche maggioritarie, dopo l’esperimento tambroniano, che esprime un disperato colpo di coda della destra reazionaria e più ottusamente clericale per non perdere le proprie posizioni di potere, si affaccia con urgenza la necessità di operare la “svolta” che fin dal 1953 gli esponenti più capaci della borghesia avevano intravisto e preconizzato. Il centrosinistra, tuttavia, non nascerà prima del 1962, anno della nazionalizzazione della energia elettrica (il più vistoso atto della “rivoluzione” rappresentata dall’ingresso dei socialisti nella “stanza dei bottoni”). Il governo che succede all’avventura di Tambroni è guidato da Fanfani, e si presenta come governo di “restaurazione democratica” come confermano del resto le presenze di tutti i vecchi arnesi del centrismo nella compagine ministeriale: il ritorno (sarà l’ultimo) di Mario Scelba all’interno ha un valore simbolico. Su queste basi
la classe politica democristiana prepara l’innovazione maggiore della storia italiana del dopoguerra: la cattura del Partito socialista nell’area cosiddetta democratica. Sarà proprio Scelba a impostare la politica dell’ordine pubblico del centrosinistra: egli elimina due uomini di Tambroni (il capo della polizia Carcaterra, il questore di Roma, il famigerato Carmelo Marzano, braccio destro, veramente destro, di Tambroni) sostituendoli con due suoi uomini. Angelo Vicari, già addetto alla segreteria particolare di Mussolini poi di Badoglio, quindi infiltrato nell”‘antifascismo” dell’ultimissima ora, “ispiratore politico” di Romita, il “riorganizzatore” della Ps, infine prefetto di Palermo nei tempi più bui dello scelbismo, passando dalla prefettura di Milano. Alla direzione generale della Pubblica sicurezza, esprime, come meglio non si potrebbe, il senso della continuità storica della collocazione della forza poliziesca e del suo uso da parte del potere, al di là delle mutevoli formule governative, la difesa dell’ordine pubblico, concetto in evoluzione ma esprimente costantemente conservazione del privilegio di classe, passerà ora su posizioni più schiettamente difensive, dopo la parentesi tambroniana di attacco, rientrando, con qualche straripamento “inevitabile”, nell’alveo della seconda fase dello scelbismo; si ritorna insomma alla politica della prevenzione normalizzata, che si inserisce nel nuovo disegno di integrazione elaborato dal centrosinistra. Scelba, significativamente, annuncia in un proclama all’amministrazione della sicurezza pubblica, che il ministero dell’interno saprà “assicurare le condizioni per un ordinato sviluppo della Vita della Nazione” concludendo che “difendere e consolidare sempre più le libere istituzioni, costituisce il miglior antidoto contro le tentazioni dei movimenti antidemocratici di usare la violenza come mezzo della lotta politica”.
L’erede di Scelba nel ritorno alla strategia della prevenzione normalizzata, fu il “progressivo” Emilio Taviani, che per un intero quinquennio aveva retto l’altro dicastero repressivo, la difesa; la scelta, evidentemente, non è casuale, ma risponde alla complessiva esecuzione di un disegno politico generale, che è, ancora una volta, ma più decisamente e consapevolmente di sempre, quello dell’instaurazione di un periodo di pace sociale che si spera il più lungo possibile, lungo le direttrici delle riforme “di struttura” per le quali premono i socialisti. Ma il nuovo mito del benessere non è sufficiente a pacificare le tensioni, i moti di ribellione e di rifiuto dell’assetto sociale capitalistico: una serie di agitazioni sindacali scuote l’Italia, investendone tutte le regioni e tutte le categorie di lavoratori. Le occasioni di scontro fra polizia e dimostranti sono innumerevoli, ma gli “episodi luttuosi” sono pochi, relativamente, s’intende, ai tempi dello scelbismo duro; due morti nell’anno del centrosinistra, un operaio del saponificio Scala di Ceccano, contro le cui maestranze i carabinieri “si lasciano scappare” qualche scarica di fucileria, e uno studente milanese travolto da una jeep della celere che carica i manifestanti a favore della libertà di Cuba: un episodio significativo, quest’ultimo, che esprime compiutamente il senso della nuova politica dell’ordine pubblico, una politica nella quale si privilegeranno le cariche sulle sparatorie, le bombe fumogene sulle bombe a mano (imparando presto che quelle possono funzionare meglio di queste), le “lezioni” esemplari sui massacri indiscriminati. Il “nuovo corso” dell’uso delle forze di polizia è dimostrato anche dal comportamento del ministro dell’interno dopo il morto di Ceccano: annunciando in parlamento un’inchiesta (che avrebbe portato al collocamento a riposo del questore della provincia: un provvedimento del tutto nuovo nella storia recente dell’ordine pubblico in Italia), Taviani, per dirla con un socialista, “usò un tono nuovo, inconsueto in discussioni del genere” tanto che il comunista Novella dichiarò di “avere la sensazione che il dibattito non sarebbe stato vano come i precedenti”.
Si ebbe, insomma, più di un sintomo “di un modo diverso, sia da parte del ministro dell’interno che da parte degli agenti in servizio, di intendere l’ordine pubblico e la sua tutela”, prosegue il citato socialista, “ ma furono sintomi tenui, fugaci: nella sostanza”, egli conclude, non nascondendo l’amarezza di chi ha creduto, sulla scia di Nenni, al reale cambiamento di rotta che l’apporto del PSI avrebbe provocato, “i metodi di repressione adottati in passato dalla polizia furono applicati, con rare eccezioni, anche dopo la svolta di centrosinistra”. L’ordine pubblico rimaneva un subdolo concetto di mistificazione del ruolo antioperaio e anticontadino della polizia, nell’era del centrosinistra, così come lo era stato nelle epoche precedenti della nostra storia contemporanea: i fatti di piazza Statuto, a Torino, ne diedero una corposa conferma, gettando una freddissima doccia sugli entusiasmi socialisti e, perché no, anche comunisti.
Il 20/6/1962, per la prima volta dopo 8 anni nei quali la FIAT non aveva persa una sola ora
di lavoro, uno sciopero dei dipendenti spezzava il filo terroristico che la direzione aziendale tesseva a partire dal 1954, incrinando nel contempo anche l’atmosfera di levigata tranquillità consumistica che era la meta e l’arma principale della nuova linea di governo. La lotta operaia per il nuovo contratto metalmeccanico si rivelò dura e tenace, né a fermarla valse la stipulazione di un contratto separato da parte del SIDA, il sindacato giallo aziendale, e della UIL, e nemmeno la costante opera intimidatoria, sfociata nel licenziamento di 84 operai, che sarà effettuato all’inizio di agosto, svolta dalla direzione FIAT. Si chiama dunque al soccorso l’apparato repressivo, la polizia, che agisce per tutto il mese di luglio in funzione dichiaratamente antisindacale e antioperaia, impedendo i picchetti davanti ai cancelli, fermando, bastonando, denunciando i militanti più attivi; e la magistratura, cui tocca svolgere il ruolo di moderatrice del sopruso e della brutalità poliziesca, sanzionando di legittimità giuridica le operazioni di polizia. Tra i giorni 7 e 9 luglio lo scontro di classe raggiunge l’apice: gli operai metalmeccanici torinesi, guidati dal lavoratori della FIAT, scendono in sciopero generale, protestando prima contro il contratto accettato dal sindacato giallo (cattolico) socialdemocratico al fine di smorzare la combattività operaia, poi contro la “Gazzetta del popolo” (che falsifica deliberatamente i fatti del 7 in piazza Statuto), bersaglio, quest’ultimo, scelto più che altro per la sua vicinanza topografica alla sede della UIL (sindacato cattolico fascista), che si trova appunto nella piazza Statuto. Nella sentenza stesa dal tribunale di Torino a carico di 36 imputati per i fatti di piazza Statuto si dice che “la radunata delle persone convenute in piazza Statuto nel pomeriggio di quel giorno non presentò sulle prime carattere sedizioso. Si trattava, prosegue la sentenza, “da un lato di lavoratori che avendo esercitato il diritto di sciopero riconosciuto dalla costituzione, intendevano manifestare la propria disapprovazione nel confronti dei dirigenti di una organizzazione sindacale, che, al loro parere, aveva pregiudicato i loro comuni interessi. Si trattava, dall’altro, di una protesta attuata con manifestazioni puramente verbali nei confronti di quei dirigenti e tali pertanto da non poter essere considerate atte a turbare, per quanto vivaci e clamorose fossero, né la politica convivenza sociale né l’ordine pubblico.”… Una clamorosa conferma, codesta, che fu la polizia a passare ingiustificatamente all’attacco: infatti la situazione precipita con l’arrivo sul luogo di forti contingenti di. truppe celeri da Padova e da altre Città, le quali non frappongono indugi ad effettuare le prime durissime cariche. La funzione di “pompieraggio” svolta dai dirigenti sindacali, d’accordo con alcuni dirigenti della polizia torinese non servì a frenare la risposta della piazza alla violenza della celere. La battaglia si frantuma, si disperde, si placa, riprende, si riaccende, si tramuta infine, una volta che le truppe celeri e mobili della Ps e i militi dell’arma dei carabinieri sono rimasti padroni incontrastati del campo, in uno stillicidio impressionante di aggressioni e pestaggi individuali che colpiscono a caso, spessissimo ai danni dei soliti “cittadini” per bene che non hanno nulla a che fare con la lotta degli operai metalmeccanici. “Ho detto che ero li per caso, ma i carabinieri hanno continuato a picchiarmi e a insultarmi… sono sopravvenuti due celerini che mi hanno preso, buttato a terra e hanno continuato a picchiarmi con calci, pugni e manganelli. Hanno smesso quando un ufficiale ha detto: ‘Smettetela perché ci sono due giornalisti …’. Ho potuto notare che, ogni qualvolta che arrivava un camion carico di arrestati un celerino usando un elmetto a mo’ di campana richiamava i propri colleghi che immediatamente si buttavano sui nuovi arrivati per picchiarli. … Sopraggiunse una jeep e gli agenti bastonavano tutti quanti venivano a portata di manganello. Per questo mi sono rifugiato in un negozio. Ma loro sono scesi dalla jeep, hanno spalancato la porta e mi hanno preso. Mi hanno manganellato … fuori mi hanno dato il resto e caricato sulla jeep assieme ad altri, ed hanno cominciato a fare un po’ di caroselli …. Passando davanti al distributore, la jeep ha fatto una sterzata; vi era una donna sui vent’anni, mi pareva in stato di gravidanza; l’hanno presa e questa si è dimenata molto, ma era mezza fuori e mezza dentro, era una scena disgustosa …. Dopo un altro carosello ci hanno scaricati dietro il palazzo della UIL e caricati su camion, ci hanno lasciato dentro al camion mezz’ora. Quando è stato pieno l’hanno chiuso e ci hanno portato in corso Valdocco (nella caserma “Balbis” della Ps); calci e spintoni, pugni e cose simili …. Colpi di moschetto perché il camion era dei carabinieri, mentre chi ci aveva preso era la polizia. Mentre ci facevano scendere ci hanno picchiati quasi tutti. Dopo averci scaricato ci hanno fatto sedere in gruppo per terra e lì abbiamo aspettato mentre man mano arrivavano altri camion: veder scendere quelli era uno spettacolo: prendevano gente che piangeva, dai camion, sanguinanti, che non si reggevano in piedi e li pestavano perché si alzassero…. Ho sentito urla impressionanti venire da una stanzetta che dava nel cortile, un giovane meridionale aveva un coltello in tasca ed è stato pestato e fracassato coi piedi sullo stomaco. Lo hanno lasciato in terra per morto. Una frase detta da un maresciallo: “dovete ricordarvi per l’eternità di piazza Statuto”. Appena sceso, hanno cominciato a picchiarmi con moschetti, pugni e calci; uno mi teneva (il carabiniere) e uno picchiava…. Prima di salire sul camion un carabiniere mi ha detto: ‘Permetti?’ e dopo avermi tolto gli occhiali mi ha colpito prima con un ceffone poi con un colpo di calcio di moschetto che mi ha steso a terra. Mi hanno caricato sul camion e portato in corso Valdocco, sono stato fatto scendere ed obbligato a passare sotto una ‘galleria’ composta di 7-8 agenti…. Un giovane è stato bastonato a lungo perché aveva detto: ‘lo sono un libero cittadino!’ … Ho visto della gente picchiata in modo indescrivibile e ho udito queste frasi: ‘siamo venuti qui per pestarvi e stavolta vi pestiamo’ (carabinieri).”
Il 31/10/1962, il ministro Taviani in una dichiarazione alla camera, nella quale esprime il parere sfavorevole del governo sulla proposta, la prima presentata dal socialista Fenoaltea e altri di disarmo delle forze di polizia, dà un probante esempio del nuovo tipo di discorso politico che il centrosinistra cerca di fare sull’uso della polizia all’interno di uno stato “democratico” e “progressivo”. Taviani infatti, riconoscendo che “specie nel Mezzogiorno e anche in certe zone depresse del centro-nord, o in certi settori depressi, la vita si presenta tuttora irta di mille difficoltà, “giudica” non soltanto comprensibile, ma logico e auspicabile che i lavoratori di queste zone e di questi settori ambiscano di ottenere un ritmo di sviluppo economico e sociale più accelerato … Ma, rispondendo così implicitamente alle obiezioni mosse al comportamento delle forze dell’ordine nei fatti di Torino dall’opposizione comunista e anche dai socialisti appena diventati governativi, quando i contrasti di lavoro degenerano in manifestazioni di violenza, o comunque lesive della libertà, l’azione degli organi di governo deve essere ferma e decisa. Dopo un sermone dolciastro sull’“impegno dello Stato moderno a garantire ai cittadini l’esercizio dei loro diritti” il ministro conclude ribadendo che “quando si abbiano violenze, sopraffazioni o reati, l’intervento delle forze di polizia non può che essere fermo, deciso, imparziale.” Una delle richieste principali dei socialisti per entrare nella coalizione di governo era precisamente stata quella dell’imparzialità della pubblica amministrazione nei conflitti di lavoro, richiesta che equivaleva a domandare a uno stato e ad un governo espressioni del potere borghese di essere neutrali negli scontri di classe che opponevano alla borghesia le classi subalterne. I partiti di tradizione governativa sapevano bene che la richiesta socialista, ammesso che da parte del PSI ci fosse buona fede, non poteva essere esaudita, peggio era insensata (eppure dietro il PSI, i comunisti chiedevano le stesse cose), ma il punto era di assumere e portare avanti il più coerentemente possibile, compatibilmente con le spinte delle tendenze più reazionarie in seno alle forze politiche borghesi, una linea strategica che rappresentasse una sostanziale difesa degli interessi di classe dietro una superficiale sembianza di governo al di sopra delle parti in causa. Il centrosinistra si può in certo qual modo definire insomma come giolittismo di ritorno; come tale gravido di possibili involuzioni di tipo fascista. Come sotto Giolitti, nell’era del centrosinistra si riafferma la pericolosa teoria della funzione della prevenzione sociale della polizia: tutta la politica della sicurezza e dell’ordine pubblico del centrosinistra è improntata al privilegio amento della fase preventiva su quella repressiva; l’esempio tambroniano degli uffici “specali” psicogici, funzionanti sotto etichette di inesistenti attività commerciali, avrebbe fatto strada. Il SIFAR non fu la gramigna nel campo di grano, fu piuttosto lo sbocco obbligato di questo tipo di linea politica morbida, che per esser in apparenza tale, aveva l’assoluto e vitale bisogno di predisporre organismi di controllo generalizzato, dai quali al momento opportuno, quando per esempio le richieste delle masse andassero “troppo in là”, potesse scattare il dispositivo di freno, anche rude, anzi “fermo e deciso” per usare i termini di Taviani, a danno delle classi popolari. E’ proprio in questo periodo, tra l’altro, che l’opinione pubblica di tendenza democratica e antifascista, comincia ad avvertire l’impressione della proliferazione delle intercettazioni telefoniche, un’impressione destinata ad accrescersi sensibilmente nel corso degli ultimissimi anni.
Fino al 1968 nessuna morto “funesta” nelle manifestazioni di piazza: nel 1968 tre morti proletari nel Sud suonano la campana d’allarme. E’ l’anno delle elezioni politiche le quali danno, sull’ondata creata dal movimento studentesco, una significativa vittoria alla sinistra: nasce il I governo “balneare” di Leone, Franco Restivo è il nuovo titolare del dicastero dell’interno. Il ritratto del nuovo ministro sarà fatto un anno più tardi alla camera (15/4/1969) da Giancarlo Pajetta, il quale accusò Restivo di essere “ultimo e piccolo, nella lista dei Crispi, dei Di Rudini, dei Nicotera, degli Scelba, di coloro per i quali il contadino, quando non si presenta col cappello in mano e non si accontenta di dire: ‘vi bacio le mani’, può anche ricevere una fucilata”. Nel suo 1° messaggio alla polizia, in occasione dell’anniversario della fondazione del corpo di Ps, lo scelbiano Restivo, agrario siciliano, si rifà stranamente ai ‘valori delle “nobili tradizioni” della polizia e in luogo di fare l’accenno di prammatica al “progresso” caro al centrosinistra parla di “sereno e ordinato svolgersi della vita della Nazione”. Un’allocuzione presaga di manganello e altro. Non si dà, sia chiaro, un’eccessiva importanza alla funzione di colui che siede al Viminale nell’effettivo comportamento delle forze dell’ordine, contando la sua impostazione solo sul lungo periodo; d’altronde la polizia era ritornata all’attacco già alla fine del 1967. La violenta “disoccupazione” di palazzo Campana a Torino del 27 dicembre, dando il primo ‘via libera’ alla nuova fase repressiva, offriva nello stesso tempo un nuovo avversario ai manganellatori in grigioverde: gli studenti diventavano i “cattivi” della nuova situazione storico-politica. Nella prima metà del ’68, che vede il suo acme nell’aggressione di piazza Cavour (Roma, aprile), tutti i ruoli sono già fissati: “centinaia di incriminati, cariche selvagge di poliziotti, arresti, condanne, perquisizioni domiciliari, torture, percosse, intimidazioni, interrogatori ideologici. L’apparato repressivo dello Stato italiano si è scatenato contro il movimento universitario, tentando di decapitarlo con gli stessi metodi e la stessa ostinazione che il fascismo dei primi anni adottava nei confronti dell’opposizione democratica. La Costituzione, la legge, i diritti dell’uomo, le norme di convivenza di una società civile, tutto è carta straccia per il poliziotto col manganello alzato, per chi ha impartito l’ordine di alzarlo. E a Roma, a Pisa, a Torino, a Trento, ovunque da mesi gli’ studenti si battono contro le strutture autoritarie e classiste della scuola e della società italiana, regime ed establishrment hanno alzato la bandiera della vendetta contro eretici e ribelli. Le autorità accademiche puniscono o si accingono a farlo. La polizia percuote, interroga, perquisisce, arresta. La magistratura.incrimina e condanna. La televisione mente. I piccoli Springer di casa nostra incitano all’odio ed al linciaggio”.” Da Torino e Valdagno è ripartita intanto anche la lotta operaia: la polizia scende ogni giorno sul campo di battaglia. La tregua del riformismo spurio del centrosinistra è durata poco; il filo della repressione che si dipana nel 1968, che diverrà un fiume nel biennio successivo, non è del resto scaturito dal nulla. Pochi avevano badato negli anni precedenti (specialmente tra il 1965 e il ’68) all’innescarsi di un meccanismo repressivo ai danni di frange impolitiche, più che apolitiche, viventi ai margini della società capitalistica, “beat.” “capelloni,” pacifisti, prima di essere da questa assorbite e strumentalizzate (almeno in una certa parte), meccanismo attuato dalle forze di polizia in prima persona (basta uno sbirro per il capellone, non è certo il caso di scomodare il giudice), e che costituì la prova generale delle successive ben più importanti tappe dell’escalation della violenza del sistema contro i suoi ‘nemici interni’.”
Dietro la cooptazione, rispunta l’altra faccia del riformismo: la repressione. La polizia deve in qualche modo tenere conto dei tempi nuovi, che richiedono strumenti adeguati: sugli studenti, i quali sono si contestatori, ma pur sempre figli dei padroni, non è dato di fare indiscriminatamente fuoco come sui contadini diseredati del Sud, occorre sceverare i più cattivi dai meno cattivi, spiare, osservare, ascoltare e riferire ai superiori. Si accentua e si sviluppa perciò la “preparazione” professionale e psicologica dei poliziotti addetti all’ordine pubblico; le lezioni ideologiche e militari diventano un tantino sofisticate; si comincia a studiare sul serio, alla direzione della pubblica sicurezza, le possibilità d’impiego dei ritrovati della più moderna tecnologia, sul modello, come sempre, degli USA; “i mezzi di coazione fisica” vengono aggiornati e perfezionati; l’invasione massiccia dei luoghi di “sovversione” come l’università da parte dei ricomparsi agenti in borghese (che il ministro Taviani si era impegnato a non usare più); l’addestramento specialistico di agenti informatori e il reclutamento di studentelli filofascisti disposti a guadagnarsi un facile argent de poche con periodici abboccamenti coi dirigenti delle squadre politiche; tutto conferma la nuova accentuazione dell’apparato “preventivo” che, come sempre, metterà in moto una repressione indiscriminata, allorquando col formarsi di un ampio schieramento in seno alla borghesia, che andrà dalla coda reazionaria e nostalgica fino a parte della testa tecnocratica, le classi dominanti metteranno in atto un processo di fascistizzazione dello stato. La continuità storica del totalitarismo borghese emerge ancora una volta con chiarezza; il 1° gabinetto Rumor (dicembre 1968), e i successivi, si muoveranno mutatis mutandis, nel senso in cui il fascismo tra il 1919 e il 1924, lo scelbismo nell’immediato dopoguerra, il tambronismo nel 1960 si erano mossi prima di esso. Gli scontri della notte di capodanno davanti alla “Bussola” di Marina di Pietrasanta, sul lido viareggino, segnano ufficialmente, se così si può dire l’esordio di questa ulteriore fase della repressione preventiva, o d’attacco, nella quale, ancora una volta, più avanti di magistrati e giornalisti, troviamo poliziotti e carabinieri.
Poi arriva il ’69 con le stragi di stato ….. La strategia della tensione avrebbe agito attraverso l’infiltrazione in gruppi terroristici, di modo da spingerli a compiere azioni tali da creare allarme e terrore nell’opinione pubblica. In questo modo si sarebbero giustificate reazioni estreme come l’instaurazione di uno stato di polizia, o si sarebbe destabilizzata la posizione dell’Italia nelle sue alleanze.
Un altro metodo della Strategia della tensione era il confezionamento di attentati stragisti congegnati in modo tale da farli apparire ideati ed eseguiti da anarchici o da membri di organizzazioni dell’estrema sinistra.
Quel periodo fu caratterizzato da: trame nere, convivenze tra mafia, stato e potere economico, tentativi di colpo di stato, relazioni fra logge massoniche e poteri dello stato, ingerenze dei servizi segreti occidentali nella politica italiana, attività dei gruppi fascisti e nazisti dal 1942 ad oggi…..

 

STATO DI POLIZIA – le otto polizie

Le attività di polizia.
Primo compito dello stato è, a detta degli stessi teorici del diritto borghese, la conservazione dell’ordine, della sicurezza e della pace sociale, sul proprio territorio. A realizzare tale fine supremo concorrono tutte e tre le funzioni dello stato: la legislativa, la giudiziaria e l’amministrativa. Mentre la funzione legislativa si limita a porre le norme e le limitazioni alle attività degli individui, le altre due funzioni concorrono insieme alla conservazione dell’ordine sociale, ovvero dell’ordine e della sicurezza pubblici. Tradizionalmente, e s’è veduto trattarsi di una fortunatissima tradizione in Italia, la distinzione tra gli organismi che incarnano le funzioni giudiziaria da un lato e amministrativa dall’altro si compie sulla base del binomio repressione-prevenzione; a dire, cioè, che mentre la magistratura (funzione giudiziaria) ha il compito di reintegrare l’ordinamento giuridico (sociale, economico, politico che sia) ogni volta che esso sia violato, alla polizia (funzione amministrativa) spetta essenzialmente il compito, meramente negativo, di impedire che l’ordinamento subisca violazioni di sorta. La magistratura reprime, la polizia previene, quindi, secondo i canoni del diritto borghese. Partendo da codesto fondamento la polizia è stata definita come “quella manifestazione di attività pubblica nel campo dell’amministrazione interna che si esplica limitando e regolando l’attività dei singoli, eventualmente per mezzo della coercizione, allo scopo di garantire il tutto sociale e le sue parti contro i danni che possono provenire dall’attività umana”; oppure come “l’attività amministrativa che, per mezzo delle limitazioni, eventualmente coattive, all’attività privata, è diretta a prevenire i danni sociali che da questa possono derivare”; o ancora come “l’attività diretta ad attuare, in via amministrativa e indipendentemente dalla sanzione penale, le limitazioni che dalla legge sono imposte alla libertà dei singoli nell’interesse della conservazione dell’ordine, della sicurezza generale, della pace sociale e di qualunque altro bene tutelato con disposizioni generali”. Ciò che ai giuristi liberal-borghesi sta a cuore e che risulta con sufficiente chiarezza dai brani riportati, è il concetto di una polizia che si autogiustifichi, superando d’un balzo tutte le polemiche e le controversie, come elemento essenziale dell’ordinamento dello stato (dunque giuridicamente asettico e perciò dotato di validità al di sopra dello scontro di classe), e che, nello stesso tempo, risulti ben determinata nei suoi compiti e nelle sue funzioni, così da evitare se possibile il rischio di una invasione di campi estranei che potrebbe portare (e che regolarmente ha portato e porta) la polizia a diventare organo di sopraffazione individuale. Un altro studioso così ribadisce tali concetti: “… l’attività di polizia ha solo una funzione di carattere negativo, quella cioè di conservazione dell’ordine giuridico esistente: essa si limita a combattere tutte le eventuali deviazioni dalle condizioni di cui lo Stato si rende garante, tutte le eventuali minacce all’ordine pubblico ed ai diritti dei cittadini, senza peraltro creare nulla, in quanto i rapporti che tale ordine costituiscono, le norme fondamentali secondo cui esso dev’essere realizzato, sono posti solo ed esclusivamente dall’attività legislativa”.
Obbligati a sanzionare giuridicamente la dittatura di classe, ma preoccupati della sorte dell’individuo nei riguardi di uno Stato per tradizione occhiuto e invadente, i teorici del diritto borghese hanno ritenuto opportuno, al fine di dimostrare l’inevitabile necessarietà dell’attività di polizia, insistere sulla separazione tra attività repressiva e attività preventiva, affidando solo quest’ultima alla polizia. Ma il concetto di prevenzione, lo si è visto, è un’arma a doppio taglio, in quanto, ha rilevato uno studioso, “ampliando smisuratamente l’ambito del potere di polizia, non offre, da un lato, alcun criterio discretivo per poter qualificare la potestà di polizia in confronto con gli altri poteri amministrativi, e, dall’altro canto, accrescendo eccessivamente la sfera delle funzioni di polizia, rende praticamente assai difficoltoso qualsiasi sindacato tendente ad accertare la rispondenza del provvedimento amministrativo al fine di polizia. Infatti, prosegue lo stesso autore, “essenziale per il potere di polizia è ….. la prevenzione contro i pericoli che minacciano la sicurezza pubblica e l’eliminazione delle turbative che pregiudicano l’ordine pubblico, indipendentemente dalla circostanza se il fatto integri gli estremi dell’illecito penale o amministrativo .”
Sulla base di codeste considerazioni anche la tradizionale differenziazione dell’attività di polizia in amministrativa e giudiziaria risulta abbastanza vacua e inutile; stando ad essa, per polizia amministrativa si intende l’attività di polizia in generale, comprendente l’azione preventiva che si riferisce alle leggi amministrative tutelate penalmente (leggi di PS, leggi sulla stampa, sulla circolazione stradale ecc.), e quindi si suddivide in tante branche per quante sono le leggi amministrative sanzionate penalmente (avremo dunque una polizia di sicurezza -la polizia per eccellenza-, una polizia sanitaria, una polizia del lavoro, una polizia locale, e cosi di seguito). Per contro, la polizia giudiziaria svolge funzioni di carattere repressivo, coadiuvando l’autorità giudiziaria nell’accertare le violazioni avvenute del cosiddetto ordine giuridico, ricercandone gli autori e assicurandoli alla “giustizia”.
Inutile, anzi fuorviante, risulta insistere su queste distinzioni formalistiche, perché ciò che conta, obiettivamente, non è la polizia come attività, bensì la polizia come forza; sotto tale aspetto è certamente importante mettere a fuoco l’alternativa prevenzione-repressione, che corrisponde in linea teorica al binomio polizia-magistratura, avvertendo però fin da ora che si tratta di una pseudoalternativa. Essa poteva avere un senso forse in passato, quando la traccia di sviluppo del potere repressivo non era ancora cosi chiara, quando la sua fase di crescita non era tanto avanti, non oggi, che l’unica differenziazione tra potere giudiziario e potere di polizia si basa sulla diversità dei livelli a cui operano, mentre prevenzione del reato e assicurazione del reo alla sopportazione della pena prevista sono gli aspetti concomitanti di un organismo composito in cui la prevenzione e la repressione finiscono per identificarsi, o comunque per confluire in un disegno unitario e univoco.
Più utile riesce una distinzione dell’attività poliziesca su di una base funzionale: si può parlare perciò di polizia politica, polizia giudiziaria (o civile), polizia amministrativa. La prima è incaricata del compito fondamentale, il mantenimento dell’ordine pubblico, tanto al negativo che al positivo (impedire che venga turbato, ristabilirlo); la seconda sorveglia su quella che viene definita la sicurezza e la tranquillità dei cittadini (protezione della loro vita e dei loro beni); la terza si occupa dei vari tipi di provvedimenti di polizia che non abbiano a che fare né con il settore politico né con quello giudiziario (autorizzazioni, licenze, permessi, visti, registrazioni, concessioni, ecc.). In termini diversi, la polizia politica, con la difesa dell’ordine pubblico è l’attività estrema di sostegno al regime della borghesia contro i pericoli che ad essa possano venire da parte delle classi antagoniste; la polizia giudiziaria, dal suo canto, nella sicurezza pubblica assicura al livello individuale la conservazione delle stesse cose, solo che qui gli interventi hanno il fine di salvare la persona e i beni del singolo borghese dall’attacco del singolo proletario (meglio, sottoproletario), infine, la polizia amministrativa ha la funzione di creare le favorevoli condizioni per il funzionamento delle due consorelle. L’art. 34 del t.u. sugli ufficiali e agenti di PS (r.d. 31/8/1907, n. 690) ne precisa cosi i compiti: “Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.” Quasi identico (con l’aggiunta della “bonaria composizione dei dissidi privati”) l’art. 1 del t.u. di PS del 1931. Praticamente uguale l’art. 2 corrispondente del disegno di legge Taviani-Reale del 12/7/1966. L’ordine pubblico, cioè la difesa attiva e passiva del potere borghese contro le masse di contadini e operai, è sempre al primo posto tra i compiti della polizia. Gli altri due sono decisamente secondari. Ma deve esser chiaro che ogni attività di polizia, nella sua formulazione giuridicamente neutrale, cosi come ogni intervento delle forze di polizia, sotto le vesti di protettrici di una neutra legalità, hanno sempre e comunque valore e rilevanza politici.
Si veda per esempio il regime delle autorizzazioni di polizia con cui, in sostanza, si può far coincidere l’attività amministrativa; sarebbe un errore grossolano il credere che si è di fronte qui ad una delle tante piaghe incancrenite della burocrazia italica. C’è ben altro da rilevare, oltre all’invadente inconcludenza di un’attività tanto inutile quanto dispendiosa, che elementari motivi di efficienza dell’amministrazione dello stato consiglierebbero di sopprimere. C’è un’intollerabile violazione della sfera della libertà individuale, che però non si traduce in un servizio alla collettività, acquistando al più il sapore di una limitazione di tipo protezionistico al regime commerciale liberistico (la disciplina dei pubblici esercizi) o una difesa delle forme più avanzate della produzione e trasformazione capitalistiche a scapito delle forme più arretrate della manifattura e dell’artigianato (la disciplina delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi o incomodi). C’è soprattutto una sapiente organizzazione del controllo, della discriminazione e del ricatto. Infatti è necessaria un’autorizzazione di polizia, o una licenza o al minimo l’iscrizione in appositi albi per un’infinità di attività, mestieri, iniziative, come le industrie di armi e di esplosivi, i negozi di armi, le caldaie, i teatri, i cinema, le sale da ballo, gli esercizi pubblici di ogni genere, gli affittacamere, gli appartamenti ammobiliati, le tipografie e arti affini, le agenzie di vario tipo, i mestieri girovaghi, alcune specie di rivenditori, i tassisti, i portinai e custodi, le guardie particolari, i metronotte, gli investigatori privati, i maestri di sci, le fiere e le mostre, ecc. ecc. Il rilascio dell’autorizzazione, permesso, licenza, iscrizione che sia, è sempre subordinato al possesso da parte del richiedente di certi requisiti indicati dalla legge, i quali se in determinati casi si limitano ad esprimere l’oppressione di classe (sotto forma di preclusione razzista nei confronti di chi ha subito una condanna, o è sottoposto a una delle cosiddette misure di sicurezza personale, o è analfabeta o non può certificare la propria “buona condotta”), in altri casi sono talmente vaghi e generici che possono essere riempiti da contenuti diversissimi fra loro, prestandosi in modo ideale alla pressione e alla minaccia dell’autorità di PS (delegata al rilascio, o all’iscrizione, o alla concessione) sul richiedente che può diventare cosi uno strumento utile e pericoloso nello stesso tempo in mano al questore. La “spontanea” testimonianza ai danni di Pietro Valpreda del tassista Rolandi, un personaggio non nuovo ad imprese di tal genere, si spiega e si giustifica meglio in questa luce: tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi hanno normalmente la durata di un anno, e la spada di Damocle del mancato rinnovo pende sempre sul capo degli interessati, i quali sono dunque nella situazione di doversi accattivare la benevolenza dell’autorità di pubblica sicurezza, o almeno di non incorrere nel suo malvolere. Il Manuale pratico di consultazione per le guardie di PS, curato dalla direzione generale della pubblica sicurezza, fornisce questi consigli al poliziotto alle prime armi: “Ricorda che utili informazioni ti potranno dare se convenientemente da te avvicinati: a) venditori ambulanti, b) posteggiatori, c) giornalai edicolanti, d) portieri, e) autisti di piazza, f) vigili urbani, g) metronotte (vigili notturni), h) esercenti in genere”; e ancora “Non mancare di avvalerti dell’opera di informazione che possono svolgere i venditori ambulanti ed anche coloro che esercitano il piccolo commercio all’angolo delle vie più frequentate: sai che questa categoria di dettaglianti dispone di una licenza comunale: quindi non ti sarà difficile cercare ed ottenere informazioni e dati che ti saranno preziosi nell’attività preventiva. Oltre al ricatto il regime delle autorizzazioni di polizia consente un agevole controllo politico che può totalmente discriminare la parte politica avversa, da perseguitare o da osteggiare: infatti dispone l’art. 11 del t.u. di PS “le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico … “, “delitti” codesti di cui si sa bene chi viene imputato nel nostro paese. Disposizione gravissima che può essere adoperata a piacimento dall’autorità di PS, la quale, specifiche disposizioni messe da parte, possiede un enorme potere discrezionale sia per quanto concerne la concessione dell’autorizzazione che la sua revoca temporanea o definitiva, o anche solo la sua sospensione, al segno che vi può essere un diniego “anche quando non vi siano impedimenti di legge, quando cioè non sussistano cause personali ostative”; essa assume poi un sinistro significato politico quando sia in questione l’attività tipografica, configurandosi, insieme con la prescritta “buona condotta”, come un vero attentato alla “libertà di stampa”.
Ritornando alla triplice distinzione delle attività di polizia, dopo quella amministrativa è da prendere in esame l’attività giudiziaria. Si tratta di un istituto antico nella legislazione italiana, ma inattuato. Una polizia giudiziaria era prevista già nel codice di procedura criminale del Regno di Sardegna (1847), mentre la legge 14/12/1851, n. 1301, ne precisava la fisionomia di organismo distinto dalla polizia amministrativa e da quella di sicurezza, posto alle dirette dipendenze della magistratura, che disponeva di essa per l’espletamento delle proprie indagini nonché per tutti i compiti relativi al perseguimento penale dei colpevoli. Sono, grosso modo, le funzioni attribuite oggi alla polizia giudiziaria dal vigente codice di procedura penale, di cui la carta costituzionale ha raccolto quest’eco nell’art. 109: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”, senza ulteriori specificazioni. Sicché oggi, nonostante alcuni provvedimenti parziali, la polizia giudiziaria, a differenza ,delle altre attività di polizia che o corrispondono a dei corpi appositamente predisposti o a delle specialità inserite in più ampi organismi, in buona sostanza non esiste, non essendo altro che una mera funzione che non assurge al concetto di polizia in senso tecnico. Insomma per i magistrati che in teoria ne dispongono la polizia giudiziaria è nel 1972 ciò che Federico Comandini ebbe argutamente a dire esattamente vent’anni addietro: “un episcopato in partibus infidelium, un vescovado senza diocesi”. La legge (r.d. sull’ordinamento giuridico 30/1/1941, n. 12, art. 221) distingue ufficiali e agenti di PG in due categorie: in primo luogo troviamo tutti quei soggetti, per lo più esplicitamente indicati, che essendo permanentemente investiti nei confronti di ogni reato della qualifica di “agenti di PS” esercitano sempre (diritto-dovere) le funzioni di polizia; in secondo luogo sono agenti e ufficiali di PG soggetti incaricati di accertare determinate specie di reati nell’ambito ristretto del proprio servizio e secondo le attribuzioni ad essi conferite da particolari norme legislative e regolamentari. Nella prima categoria troviamo insomma. Tutti i militari di truppa dei differenti corpi di polizia, dai carabinieri fino alle guardie comunali e provinciali, nella seconda un elenco estesissimo (praticamente allungabile a piacere) che comprende gli agenti consolari all’estero, gli ispettori e ingegneri ferroviari, i comandanti di navi e di aerei, gli impiegati e agenti postali, le guardie giurate e agenti di enti o associazioni, e lo stesso privato cittadino (sulla base della “facoltà d’arresto” concessagli dall’art. 242 del c.p.p.).
Nel 1955 si cercava di colmare la falla con una serie doppia di norme contenute nella legge di riforma del c.p.p. (l. 18/6/1955, n. 517) e nel relativo decreto di attuazione. (d.p. 25/10/1955, n. 932): tali norme, invece di provvedere alla creazione di un autonomo corpo di polizia giudiziaria svincolato dall’amministrazione della PS così come da tutti i corpi di polizia e posto alle esclusive dipendenze, in tutto e per tutto, dell’autorità giudiziaria (come dalla Costituente in poi tutta la magistratura domandava, in ciò limitata anche da qualche frangia meno retrivamente chiusa della stessa polizia), si limitavano a disporre la costituzione di speciali nuclei di PG nelle diverse sedi giudiziarie. In base ad esse le questure, i comandi dei carabinieri e della guardia di finanza furono obbligati a comunicare al procuratore generale presso la corte d’appello di ogni capoluogo di corte d’appello, di tribunale e di pretura, nome e grado dell’ufficiale di PG responsabile del servizio; si procedette quindi alla formazione di piccoli nuclei di PG. La subordinazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei confronti del magistrato veniva ribadita dalle nuove disposizioni a integrazione e modifica degli articoli del codice di procedura penale. Il nuovo art. 220 recita: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte d’appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.
In ogni sede giudiziaria l’ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado è responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell’opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non può essere allontanato dalla sede, né privato dell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non può essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l’ufficiale o l’agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni”. Ciononostante, l’istituzione di nuclei di PG, e le modifiche al c.p.p., non mutarono in nulla il funzionamento della polizia giudiziaria. Continuarono a rimanere in piedi e a funzionare le divisioni di PG delle questure, i nuclei di PG dei carabinieri, i nuclei di PG della guardia di finanza. Di modo che i nuclei di polizia giudiziaria costituiti a seguito delle norme di legge del 1955 presso procure e preture, si ridussero ben presto a un paio, o poco più di agenti ciascuno ridotti al ruolo di aiutanti cancellieri o dattilografi. Determinante a questo proposito il giudizio di Ugo Pioletti, direttore della rivista di polizia, il quale ha scritto che “nonostante la costituzione di nuclei di polizia giudiziaria, la dipendenza funzionale dall’Autorità giudiziaria permane molto labile mentre la dipendenza da superiori gerarchici mantiene i suoi effetti, determina intralci e contrasti a causa delle resistenze opposte dai Comandi e lascia sempre il sospetto che l’esecutivo possa influire sugli agenti che presta al potere giudiziario”. Mentre un funzionario di pubblica sicurezza ha ammesso “evidenti disfunzioni che si traducono in risultati insufficienti …. e insoddisfacenti.”
Il problema è tutto qui. Secondo l’ordinamento in vigore la polizia giudiziaria è costituita da tutti i militari e da tutti gli ufficiali, o funzionari, di tutte le forze armate di polizia (senza contare gli ausiliari di PG sopra visti): dunque essenzialmente gli appartenenti all’arma dei carabinieri, della pubblica sicurezza, della guardia di finanza. Sono esclusi dalla legge soltanto gli ufficiali generali, i questori e i vicequestori, “per ragioni di prestigio”, non essendo degno di tali personaggi essere posti alle dipendenze di un magistrato. Ora, gli appartenenti alle forze di polizia ricoprono ruoli specifici all’interno delle singole organizzazioni di cui fanno parte, e perciò sono vincolati strettamente per via gerarchica ai rispettivi superiori diretti, nell’ambito della propria amministrazione. Nello stesso tempo essi sono teoricamente, in quanto dotati della qualifica di agenti o ufficiali di PG, soggetti alla competente autorità giudiziaria, procuratore, giudice istruttore o pretore che sia. E’ fuori discussione che anche quando l’autorità giudiziaria esercitasse tutte le proprie funzioni istituzionali, facendosi coadiuvare dalla PS e dai carabinieri (senza tener conto delle rivalità esistenti tra i vari corpi, questi due in particolare) in posizione di decisa e netta subordinazione, e non affidando loro le indagini giudiziarie dalla prima all’ultima fase (limitandosi a un generico e sbrigativo avallo dell’operato), sarebbe, anche in tal caso, davvero da ingenui supporre che un poliziotto o un carabiniere sia pronto a disobbedire a quelli che sono i suoi superiori gerarchici per lo zelo di adempiere alla funzione di PG e collaborare con uno sconosciuto magistrato. Ma il problema si pone solo in via teorica, data la delega rilasciata dalla magistratura alla polizia per tutta una gamma di compiti e funzioni che dovrebbero essere di squisita attribuzione della prima; delega che annulla di fatto la “polizia giudiziaria,” che si riduce cosi al rango di mera espressione giuridica interessante i cultori del diritto. Anzi, se di subordinazione si può parlare, non sarà la proclamata subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero, rimasta lettera morta, bensì quella inversa, ben più corposa e consolidata dalla tradizione storica e dall’uso (e dall’abuso) odierno, che vede il magistrato “costretto ad attendere quasi come uno spettatore i risultati della inquisizione di polizia intorno a un fatto del quale egli era già informato e intorno al quale egli soltanto avrebbe dovuto coordinare le indagini” e, aggiungendo al danno le beffe, “abbiamo dovuto tollerare gli elogi che il potere esecutivo non si meritava di tributare alla polizia, in relazione al compimento di un’attività dei cui risultati, unico giudice è l’autorità giudiziaria”. Non si può certo dire che siano infrequenti gli episodi di indagini giudiziarie svolte dalla polizia ai diretti ordini del questore locale, e coronate in seguito alla scoperta di un colpevole (non importa se quello giusto, ne basta uno), da telegrammi di felicitazioni al questore da parte del ministro, o del presidente del consiglio; arrivando così ad incensare gli autori di quelli che sono “atti manifestamente contro la legge, spesso veri e propri abusi di autorità” e che dunque andrebbero perseguiti disciplinarmente e penalmente. L’assurdo è vedere nei giorni immediatamente susseguenti un fatto di sangue particolarmente chiassoso, i questori, che non sono ufficiali di polizia giudiziaria, dare il via alle indagini, indirizzarle su di una certa pista piuttosto che verso cento altre, orchestrare le campagne di opinione pubblica a proprio favore, arrivando al punto di interrogare personalmente gli inquisiti, sempre “seguendo molto da vicino le indagini”, naturalmente…. Essi sono perfino gli eroi della situazione, e il loro volto, il loro nome, la loro voce diventano per qualche tempo familiari al grande pubblico. Chi non ricorda gli exploits di Bernucci o di Guida, per il caso Lavorini l’uno, per la strage di stato l’altro?
Resta il campo proprio della polizia politica o, per usare un’espressione meno brutale, la polizia di sicurezza. Mentre l’attività di polizia amministrativa è svolta esclusivamente dalla PS, e l’attività di polizia giudiziaria non è svolta organicamente da nessuno, la polizia politica è svolta da tutta la forza pubblica, dai corpi armati, dalla stessa forza armata. Il suo specifico è solamente l’ordine pubblico. Si comprende dunque con facilità che la polizia di sicurezza venga definita da tutti gli studiosi di diritto amministrativo come attività di polizia per antonomasia, per elezione, per eccellenza. L’ordine pubblico è la molla che tiene in funzione tutte le forze di polizia italiane. La difesa dell’ordine pubblico è il cardine di tutto l’ordinamento repressivo. I “delitti contro l’ordine pubblico”, intitolano un’intera sezione del codice penale Rocco (tit. V, libro II), al fine di tutelare, come si esprime il guardasigilli nella relazione introduttiva al re, il “buon assetto e il regolare andamento del vivere civile a cui corrispondono nella collettività l’opinione o il senso della tranquillità o della sicurezza”. Le definizioni di ordine pubblico degli altri due membri della triade repressiva fascista, Bocchini e Mussolini, le abbiamo già trovate più sopra: per il primo esso è la “vita indisturbata e pacifica dei positivi ordinamenti politici, sociali ed economici,” per il secondo è “il calmo, proficuo svolgimento di tutta l’attività della nazione”. Definizioni più complesse sono quelle che si ha modo di leggere nelle pubblicazioni specializzate ai nostri giorni. “L’ordine pubblico è quello stato in cui può svolgersi, senza squilibri e senza scosse, la vita normale della collettività e dei singoli individui, e che rende possibile l’armonica collaborazione delle varie classi, categorie e comunanze, in un’atmosfera di tranquillità e di fiducia, accompagnata da quel senso di sicurezza che proviene dalla possibilità di provocare l’intervento dell’autorità per il ripristino immediato del buon ordine e della legalità, comunque turbata o minacciata” o, in senso totalizzante: “(…) per ordine pubblico si deve intendere quel particolare stato di fatto della società, in cui, sia la collettività, sia i singoli consociati sono garantiti da ogni lesione o minaccia di lesione al normale e pacifico esercizio dei loro diritti ed interessi. Così inteso, nel concetto di ordine pubblico rientrano anche quei valori morali che in un determinato momento storico sono alla base del viver civile; sono perciò tutelati dalla polizia di sicurezza anche i principi e le convinzioni religiose, la pietà dei defunti, il senso del pudore e cosi via”. Definizione, quest’ultima, con la quale si riabbracciano una volta di più Alfredo Rocco e Benito Mussolini (Rocco: “Lo Stato deve farsi tutore della morale pubblica e rivendicare questa morale; deve curare anche l’animo oltre al corpo dei cittadini”; Mussolini: “L’ordine morale fra i cittadini diventa il presupposto e la migliore garanzia dell’ ‘ordine pubblico’ “), e si chiarisce il carattere di totalità che il concetto ha assunto col fascismo e conserva tutt’oggi, com’è ulteriormente precisato da un esponente democristiano: “L’ordine pubblico (…) presupposto irrinunciabile per la vita dello Stato
(…) è un ordine completo e perfetto del popolo che favorisce la pace sociale e che non soltanto tutela i beni della persona e della proprietà ma agevola il progresso e il benessere collettivo”. L’ordine pubblico è dunque insieme mezzo e fine: come fine rappresenta il coronamento e il fondamento dell’intera organizzazione poliziesco-repressiva, uno stato ora negativo (l’eliminazione delle “turbative”) ora positivo (l’instaurazione dell’ordine), raggiunto dallo strumento poliziesco attraverso l’attività di vigilanza e osservazione, di prevenzione, di repressione; come mezzo l’ordine pubblico non è altro che la riduzione all’impotenza delle forze tendenti a rompere la circolarità del regime e il sopimento dei contrasti sociali, per un fine superiore sottinteso ma ben presente nella mente di tutti coloro che l’ordine pubblico hanno teorizzato: la produttività. Ordine pubblico equivale in definitiva a pieno ritmo produttivo. La polizia di sicurezza, alias politica, la polizia tout court, come attività dello stato è dedicata in primo luogo al controllo del retto funzionamento della macchina sociale come base per il retto funzionamento della macchina produttiva. Tutte le attività dello stato rimangono subordinate a quella primordiale di polizia, che in luogo di una sua autoriduzione numerica e organizzativa e di una limitazione dell’intervento a certi specifici settori e della funzione al puro campo repressivo, tende al contrario ad estendere proprie competenze e a ingigantire il proprio apparato, invadendo tutta la vita pubblica fino nelle sue più particolari dimensioni. La corporativizzazione della classe operaia, l’integrazione dei sindacati, l’assorbimento dell’opposizione parlamentare, lo sviluppo dei mass media, la riduzione dei margini di indipendenza politica della magistratura, la monopolizzazione delle fonti di informazione, l’uso provocatorio di uno squadrismo di ritorno: tutto delinea la tendenza alla formazione del potere repressivo, a di fuori e al di sopra di ogni potere dato e di ogni contropotere sperato, la quale diventerà irresistibile solo quando la borghesia riuscirà a sconfiggere ogni soprassalto alternativo che parte dal corpo speciale e sarà in grado di superare le contraddizioni esistenti nel suo campo. Allora veramente il potere di polizia diverrà la summa dell’attività statale in cui la repressione tradizionale lascerà completamente il posto alla prevenzione, e quest’ultima sarà onnicomprensiva e assolutizzante. Ma oggi che il disegno è solo abbozzato, e non è vincente, per le opposizioni che ad esso vengono dal di dentro e dall’esterno, la polizia rimane un’attività che assomma in sé l’occhiata vigilanza, la bieca repressione e la prevenzione mistificatoria; attività che si combinano diversamente tra di loro a seconda dello specifico settore su cui agiscano, della caratterizzazione del corpo armato che le opera, della situazione politica che di volta in volta le determina.

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STATO DI POLIZIA – I corpi armati

Si intende qui con la dizione “corpi armati” indicare tutti quegli organismi facenti parte della forza pubblica o meno, che esercitino di fatto e di diritto, con continuità o saltuariamente, funzioni di polizia e ne svolgano le attività. Includiamo perciò nel novero, a dispetto dei giuristi che tengono cosi puntigliosamente alle precise distinzioni di forme, tutte quelle organizzazioni, di stato o di enti locali, pubbliche e private, che concorrono complessivamente a disegnare i contorni del cielo plumbeo gravante sulla testa degli italiani. Non si deve commettere l’errore, è evidente, di schierare dietro la stessa barricata carabinieri e vigili urbani, agenti e metronotte, secondini e pompieri, tutti in armi contro gli operai, per difendere la dittatura della borghesia. Molte e profonde differenziazioni sono necessarie: ma l’esistenza di tanti corpi armati, militarizzati, e nel totale numerosissimi, si spiega soltanto alla luce di quella sostanza poliziesca del capitalismo italiano, messa in luce nel capitolo: “IL MINISTERO DELL’INTERNO”. La distinzione fondamentale che separa nettamente alcuni corpi da altri sta in questo, che mentre gli uni (quali appunto i vigili urbani, notturni, del fuoco) rappresentano soltanto potenziali strumenti di repressione, essendo già strumenti attuali di oppressione, gli altri corpi di polizia (PS, CC, agenti di custodia, guardia di finanza) sono strumenti attuali tanto di oppressione che di repressione. Dove è scritto che nel nostro paese non debba esserci membro di un corpo dello stato o di qualsivoglia organismo o ente, pubblico o privato, che non se ne giri con la sua brava calibro 9 o 7,65 (di provenienza Nato) in tasca, pronto a farne uso al primo soffiar di vento sgradito? In realtà, ciò testimonia, due cose: un rapporto sostanzialmente scorretto tra il cittadino e lo stato, che risente di un inguaribile bonapartismo, per cui il cittadino – direbbe Calamandrei – è tale “per grazia di sua maestà” (non importa quale, un ministro, un prefetto, un poliziotto, un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni) e si trova ad essere sempre del tutto sprovvisto di protezione nei confronti della macchina statale; e secondariamente il risvolto profondamente classista e antipopolare che le istituzioni dello stato sono pronte a mostrare, dietro l’innocua facciata costituzionalistica che sembrerebbe porle al di là del dubbio, non appena la congiuntura politica gliene offre l’occasione. In altre parole, questo esercito di 300.000 uomini, formato da tutti i corpi e le forze armate di polizia operanti in Italia, si divide in 2 blocchi, non contrapposti ma complementari: gli uni opprimono, gli altri reprimono. Le forze armate di polizia, in primissimo luogo carabinieri e pubblica sicurezza, costituiscono l’arma di punta dell’apparato repressivo, gli altri corpi ne sono le appendici variamente impiegate, a seconda di casi e luoghi, ma mai in funzione direttamente repressiva, essendo essi dei mezzi che possono definirsi di controllo coattivo della popolazione in generale; all’occorrenza, però, tali corpi, proprio perché armati e militarizzati alla stregua di quelli principali [nel 2001 al G8 di Genova c’erano anche: vigili, finanzieri, servizi segreti e anche i Gom, un corpo armato della polizia penitenziaria], possono diventare mezzi repressivi a fianco della polizia vera e propria. Infatti, gli altri elementi che portano a unificare sotto la voce “corpi armati” organismi così disparati fra loro, sono, oltre all’armamento e alla militarizzazione, la dipendenza che tutti in qualche modo hanno nei confronti dell’autorità provinciale di polizia, la loro qualifica di “agenti di PS” e “agenti di polizia giudiziaria,” il prefetto, e la selezione ideologica dei loro appartenenti. Per comodità di esposizione dividiamo i corpi armati in 5 categorie, che partendo dal basso comprendono i corpi di: polizia privata, polizia locale, soccorso, secondari di polizia, primari di polizia.
a) Corpi di polizia privata: comprendiamo in essi tanto gli istituti di vigilanza privata, che gli istituti di investigazione e ricerca, che le guardie particolari giurate al servizio di aziende e imprese private. Ai primi fanno capo i “metronotte”, una categoria che rappresenta un po’ il parente povero della polizia vera e propria. Un dato risalente al 1956 conta ben 520 istituti di vigilanza privati: la maggior parte di essi fa parte di un’associazione a carattere nazionale (ANIVP), che quindi può funzionare da centrale di smistamento di ordini in caso di emergenza. L’organizzazione è paramilitare, e comprende una gerarchia di gradi, e di uniformi, che va da allievo vigile fino a maresciallo, che formano la “truppa”, oltre la quale esistono capisquadra e comandanti di zona. Gli istituti dai quali dipendono i metronotte sono, anche quando del tutto distinti e autonomi gli uni dagli altri, assai simili fra essi, alcuni assumendo un carattere più spiccatamente “politico”, anche se indirettamente, come i “cittadini dell’ordine” il cui stesso nome promette cose poco allegre. Negli anni ’60, i vigili notturni ammontavano a quasi 100.000 unità, e si prevedeva che per gli anni ’70 il totale sarebbe asceso ad almeno 150.000. Ancora un dato del 1956 dice che le agenzie investigative erano 241; esse fanno parte in maggioranza della “Federpol,” alla cui testa fu posto, all’atto della fondazione, un ex ispettore generale di PS, già direttore della sezione italiana dell’Interpol. Codesti istituti “sempre in bilico sul filo dell’illegalità” sono tenuti a collaborare, in caso di richiesta, con l’autorità di PS, cosi come del resto anche gli istituti di vigilanza sopra visti; essi rappresentano una delle possibilità di inserimento nella vita civile di ufficiali dei carabinieri e della pubblica sicurezza. Infine, le guardie private (circa 25.000 nel 1956) che offrono i loro servigi alle ditte private. Le più celebri sono quelle della FIAT, un esercito di 1.500 uomini (1951): i “guardioni” debbono, a termini di regolamento interno aziendale, “fare osservare il regolamento disciplinare a tutte le maestranze”. Guidati da un vertice composto da 11 ex ufficiali dei carabinieri, i guardioni rappresentano uno degli aspetti più vistosi del terrorismo padronale imperversante nel monopolio dell’auto sotto Valletta e che oggi continua con mezzi di più ampio respiro: tutti, indistintamente, provenienti dall’arma dei carabinieri o dal corpo della pubblica sicurezza, i guardioni FIAT “come tutti gli sgherri aziendali” svolgono un ruolo di polizia politica nelle fabbriche, spiando, corrompendo, organizzando e controllando il ruffìanesimo, operando perquisizioni e talora svolgendo il ruolo di agenti provocatori. Questa strategia di controllo sugli operai fu adottata anche dagli stabilimenti Fiat-Agnelli e dal sindacato Giallo.
Oggi sono soprattutto le guardie private delle fabbrichette ad esercitare la funzione di polizia antisciopero e antiorganizzazione operaia, arrivando al punto (come più volte nell’autunno caldo del 1969) di aggredire i picchetti e di sparare sugli operai. Col permesso della polizia, naturalmente. D’altra parte, tanto i vigili notturni, che gli investigatori privati, che i poliziotti aziendali, in virtù della qualifica di “guardie giurate” (per ottener la quale occorre un’autorizzazione prefettizia che viene concessa alle sole persone “di ottima condotta politica e morale”) possono portare armi (pistola cal. 9) senza licenza.
b) Corpi di polizia locale: sono quelli che raggruppano le guardie provinciali, municipali e campestri. In totale circa 60.000 uomini (ma è una cifra di 10 anni fa, nel 1960), posti alle dipendenze degli enti locali; “dai piccoli comuni rurali che hanno al loro servizio qualche guardia campestre, alle grandi città con le loro polizie urbane, che sono veri e propri corpi militari, armati, inquadrati, motorizzati, attrezzatissimi”. “I vigili urbani dei grandi centri infatti hanno organizzazione gerarchica e struttura militarizzata: al vertice sommo c’è un comandante generale che risulta essere uno dei principali collaboratori del questore nel predisporre i servizi tecnici di ordine pubblico in occasione di manifestazioni e cortei. Anche i vigili, ovviamente, sono armati, spesso, anzi fanno un indebito uso delle loro pistole; particolare significativo è che essi abbiano l’obbligo di frequenza annuale di un corso di tiro a segno. I vigili urbani sono generalmente in ottimi rapporti coi membri delle forze di polizia: il Manuale pratico di consultazione per le guardie di PS così parla all’agente: “… avvicina e intrattieni i vigili urbani, specie quelli che sono addetti al traffico nel territorio del tuo ufficio: con loro avrai avuto cura di stabilire rapporti di buon cameratismo e da questi alla collaborazione vera e propria il passo sarà breve”. “Nei mesi del ’69-’70 in cui la repressione infierì più duramente, i vigili urbani ricoprirono entrambi i ruoli, quello della vittima e quello dell’esecutore, o meglio, assai spesso, del provocatore. In una delle prime provocazioni orchestrate davanti ai cancelli della FIAT (il 17 settembre alla Mirafiori) furono proprio i vigili a dare il la alla PS per attaccare gli operai che chiedevano i loro diritti. Anche a prescindere da un difficile giudizio sul ruolo complessivo svolto al livello politico-ideologico in momenti caldi come la repressione seguita all’autunno caldo, ci sembra fuori discussione il fatto che così le guardie comunali e provinciali, come i vigili notturni, come le guardie private, formano dei corpi ausiliari della forza pubblica, alla quale sottraggono una serie di compiti e incombenze che altrimenti farebbero dedicare a quella meno energie, tempo, denaro e uomini alla conservazione e alla preservazione dell’ordine pubblico. I metronotte sono in pratica i custodi notturni delle città (le pattuglie mobili della PS e dei carabinieri sono scarsissime per poter effettivamente coprire gli spazi fisici di loro competenza) e svolgono inoltre mansioni di sorveglianza di banche, uffici di cambio e gioiellerie; i detectives delle agenzie private sottraggono alla polizia una certa mole di lavoro, sia col ricupero di refurtiva, sia con l’impostazione di indagini preliminari che poi possono essere passate alle squadre mobili delle questure o ai nuclei di intervento dei carabinieri, sia infine con quel lavoro di intervento a molteplici livelli sulla famiglia borghese, componendo talora quei “privati dissidi” che possono altrimenti portare la gente al commissariato; infine i vigili urbani svolgono funzioni di polizia di varia natura, tra le quali acquista preminenza, rispetto alla posizione ausiliaria nei riguardi delle forze di polizia, quella di polizia giudiziaria.
c) Corpi di soccorso: alludiamo ai vigili del fuoco e alle guardie forestali. I primi -Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco- dipendono dal ministero dell’interno dove fanno capo alla direzione generale dei servizi antincendi: l’organico è di 8.000 uomini (anni ’70), e comprende personale permanente, volontario e di leva. Il Corpo Forestale dello Stato, invece, dipende dal ministero dell’agricoltura e foreste, ed è formato da 6.000 uomini. Entrambi i corpi hanno, oltre all’organizzazione rigidamente militare, un armamento e un regolamento disciplinare: eppure sono considerati corpi “civili” (o meglio: “tecnici”) in quanto fanno parte integrante delle forze armate, a differenza delle altre quattro polizie esistenti in Italia. I compiti dei vigili del fuoco sono tutti gli interventi di soccorso sia antincendio che d’altro tipo, nonché il periodico controllo delle industrie e depositi pericolosi e dei locali adibiti a pubblici spettacoli. Il corpo forestale, oltre alla tutela e vigilanza dei boschi, si occupa dell’imboschimento, dell’attuazione di opere di miglioramento di bacini montani e pascoli, di assistenza alle popolazioni. Parrebbe trovarsi di fronte qui due benemerite istituzioni, necessarie ed utili alla collettività: ma, a prescindere dal discorso già fatto sull’assurdità apparente della militarizzazione di questi corpi con funzioni spiccatamente Civili e sulla sospetta attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza tanto all’appartenente dell’un corpo che dell’altro, c’è da rilevare che l’azione di questi corpi finisce per essere o direttamente repressiva o di coadiuvamento alle forze repressive.
Un esempio significativo è quello riferito da Cesare De Simone: nel maggio 1969, nella sola zona dei Nebrodi in Sicilia, le guardie forestali elevarono contravvenzioni per circa 16 miliardi di lire ad alcune centinaia di piccoli allevatori di bestiame accusati di aver abusivamente introdotto i loro capi bovini, stremati dalla mancanza di pascoli, in zone sottoposte a vincolo dal corpo forestale. Il soccorritore che danneggia il soccorso, insomma.
d) Corpi secondari di polizia: sono quei corpi che pure avendo come mansioni specifiche, peculiari attribuzioni che ne indirizzano l’attività e ne giustificano l’esistenza, facendo parte a tutti gli effetti delle forze armate dello stato, ed essendo forza pubblica, possono essere impiegati in servizi di ordine e di sicurezza pubblici. Il Corpo della Guardia di Finanza (40.000 uomini nel 1970) dipende dal ministero delle finanze: i suoi compiti concernono i reati finanziari, i servizi di vigilanza di mare, le disposizioni di interesse politico-economico, ma altresì la difesa delle frontiere, il concorso alle operazioni belliche, in caso di conflitto, e al mantenimento dell’ordine pubblico, nonché tutti gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia richiesto il suo intervento. Il Corpo degli Agenti di Custodia (12.000 uomini, di cui solo 2/3 in forza agli istituti di prevenzione e di pena, cioè le carceri) dipende dal ministero di grazia e giustizia, e il suo compito praticamente unico consiste nel (come si esprime eufemisticamente il motto del corpo) “vigilando redimere” i detenuti; in realtà 1/3 circa degli agenti è impiegato nelle mansioni di autisti, uomini di fiducia, servitori, guardie personali di procuratori, magistrati e burocrati del ministero. Perché organismi come questi sono stati integrati all’organizzazione militare del paese, e fanno parte a tutti gli effetti delle forze armate di polizia?
La preoccupazione fondamentale che sta all’origine della militarizzazione dei corpi dello stato delegati in diverse situatività all’amministrazione dell’ordine, va veduta nella constatazione che senza militarizzazione (meglio se formale oltre che sostanziale: è il caso appunto della guardia di finanza e degli agenti carcerari) non sussiste la possibilità di tenere in vita un apparato repressivo così mastodontico come quello italiano, che funzioni tanto verso l’esterno (i reprimendi) che all’interno (i repressori). A questo proposito, un giurista ha osservato che l’adeguamento delle forze di polizia alle forze armate dello stato “al di là della vera esigenza di assoggettare i propri appartenenti alla disciplina militare […] non trova concreti appigli; giacché la difesa interna dello Stato non può e non deve esprimersi fuori dei normali cardini dell’ordinamento pubblico. […] Uno speciale ordinamento attribuito alle Forze di Polizia e similari le porterebbe di fatto e giuridicamente, a sovrapporsi dall’esterno al comune ordinamento pubblico, riproducendo un aspetto saliente del cosiddetto Stato di polizia”. Ora, se il ruolo delle guardie carcerarie, rimane essenzialmente limitato all’istituzione carceraria, il posto che la guardia di finanza occupa nel gioco delle polizie e nel sistema poliziesco è più ampio e complesso. Si tratta del resto del corpo di gran lunga più importante dopo la PS e i CC: ed il suo compito nascosto è proprio quello di svolgere ora azione di mediazione tra questure e comandi dell’arma, ora invece (secondo la lezione insegnata da Mussolini) di controllare gli uni e le altre, con discrezione. Fu, ad esempio, la guardia di finanza a svolgere le indagini che portarono alla denuncia e alla condanna di Sciré, e alle dimissioni del vicecapo della polizia Di Loreto, dato che nell’affaire erano coinvolti tanto alti funzionari della pubblica sicurezza quanto ufficiali dei carabinieri. L’altra funzione realmente caratterizzante la guardia di finanza è quella che le deriva dal suo compito di repressione del Contrabbando che finisce regolarmente per diventare Impunità e libertà assoluta per chi il contrabbanda lo fa su larghissima scala (magari trafugando capitali), e dura repressione, che deve servire evidentemente a persuadere dell’utile funzione svolta dal corpo, del contrabbando di piccolo e piccolissimo cabotaggio. Anzi in virtù di leggi sciagurate, confermate solo pochi anni or sono con la tristemente famosa legge 3/3/1958, n. 100, il compito di repressione del contrabbando e di vigilanza alla frontiera si tramuta in un incredibile diritto assoluto di vita e di morte su chi tenti un passaggio clandestino del sacro confine della patria.
e) Corpi primari di polizia: sono, è noto, il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e l’Arma dei Carabinieri. La consistenza numerica per entrambi si aggirava, negli anni ’70, sulle 80.000 unità; la PS dipende esclusivamente dal ministero dell’interno; i carabinieri fanno capo a tale ministero soltanto per quel che concerne il servizio d’istituto, d’ordine e di sicurezza pubblici, e per l’accasermamento e il casermaggio; per il resto, vale a dire reclutamento, disciplina, armamento, equipaggiamento, addestramento, ecc. nonché per i servizi di polizia militare dipendono dal ministero della difesa, essendo “arma” dell’esercito; ma fanno anche capo all’autorità giudiziaria per quanto concerne servizi speciali quali l’assistenza ai dibattimenti, l’esecuzione di mandati, la traduzione e la scorta a detenuti, tutte attribuzioni esclusive dei carabinieri. Inoltre i carabinieri hanno dei compiti di natura militare, connessi sempre al loro stato di arma, che vanno dal concorso alle operazioni di mobilitazione alla partecipazione alle operazioni belliche alla protezione delle retrovie; sia i CC che le guardie di PS sono considerati sempre in servizio, un “privilegio” che compete loro in esclusiva. I carabinieri hanno altre due competenze particolari, ad essi riservate: il servizio delle informazioni fornite su richiesta delle altre forze di polizia, dei comandi militari, delle prefetture, dei ministeri, dell’autorità giudiziaria, di altre autorità (un servizio che evidentemente caratterizza molto bene quell’accentuazione della “prevenzione” e che ha subito un’incredibile dilatazione giungendo assai oltre i venti milioni annui di informazioni date); l’altra attribuzione dell’arma è la tutela delle leggi sociali, generalmente realizzata alle dipendenze degli ispettorati del lavoro. Ma è fuori di dubbio che il comando dell’arma si impegni con maggiore zelo nella raccolta delle informazioni per le questure e per i comandi militari (che sono i maggiori committenti), mentre l’azione preventivo-repressiva a favore dei lavoratori non dev’essere tenuta in gran conto visto che solo lo 0,25% dei militi dell’arma viene impiegato nelle operazioni connesse; informazioni che, oltre ad essere uno strumento di arbitrio e di vessazione nei confronti dei cittadini per la liquidazione di una pensione, per l’ammissione ad un concorso per il pubblico impiego, nessuno viene assunto se prima i carabinieri non abbiano indagato sulla sua vita, sulle sue opinioni politiche, sulle sue attività passate, sui trascorsi penali suoi e dei suoi parenti, rigirato insomma come un vecchio vestito, costituiscono un formidabile mezzo di controllo e, nell’oppressione odierna, sono 1o strumento della repressione dell’indomani, quando vengano raccolte ai soli fini politici andando ad arricchire i dossier custoditi nelle questure. L’ultima attribuzione speciale e onorifica, alla stregua della presenza nelle aule di giustizia dell’arma, è la scorta d’onore del presidente della repubblica: lo squadrone dei corazzieri (100 uomini) è la guardia personale del capo dello stato.
La pubblica sicurezza pur dipendendo dal ministero dell’interno è considerata parte delle forze armate, benché agli effetti pratici ciò si traduca esclusivamente nell’obbligo disciplinare a termini del regolamento militare e nella giurisdizione penale militare a termini del codice militare di pace. Rappresenta la polizia per eccellenza; ad essa spettano tutti i compiti inerenti alla prevenzione e repressione dei reati e alla conservazione e al ristabilimento dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. L’unica attribuzione che abbia di più, nei confronti dei carabinieri, è l’attività di polizia amministrativa. La struttura organizzativa si fonda sulla suddivisione in forze territoriali, mobili, speciali. Le prime, suddivise in raggruppamenti, gruppi e nuclei, sono alle esclusive dipendenze delle questure, per i servizi di sicurezza e ordine pubblici. Le forze mobili di Ps, ossia i reparti mobili e celeri, costituiscono la vera armata d’assalto contro i movimenti studenteschi e operai. Infine le polizie speciali: la polizia stradale (8.000), la polizia ferroviaria (6.000), la polizia di frontiera (marittima: 1.500, terrestre: 800, aerea: 200), la polizia postale (500), tutte entità riorganizzate nel dopoguerra, e in aperta concorrenza ora coi carabinieri, ora con la guardia di finanza ora coi vigili urbani. Tra esse indubbiamente la polizia postale, della quale non si riesce in alcun modo a scorgere l’utilità, riesce particolarmente sospetta. Polizia speciale può anche essere considerata la polizia femminile, nata con la legge 7/12/1959 n. 1083, il cui organico comprende 553 elementi (assistenti e ispettrici), il cui campo d’azione e d’intervento è concentrato intorno ai reati commessi da donne e da minori, occupandosi in particolare dei “delitti contro la sanità e l’integrità della stirpe e contro la famiglia”. Inoltre, una aliquota (max. 10%) di guardie di PS sono impiegate nei “servizi tecnici” (telegrafisti, tipografi, fotografi, elettricisti, meccanici, ecc.); mentre un’altra percentuale si occupa dell’attività giudiziaria (max. 10%). Facendo la somma di tutti i poliziotti non specificamente destinati ai servizi di ordine pubblico (ma si tenga presente che il regolamento del corpo così come quello dell’arma dei carabinieri, in ciò attualissimi, precisano, con insistenza, che la tutela dell’ordine pubblico è il 1° e imprescindibile compito di ogni agente di PS, in servizio e fuori servizio) si arriva ad una cifra massima (ma v’è ragione di ritenere che nella realtà sia decisamente più bassa) di 28.000 uomini circa; una volta sottratta tale cifra al totale degli effettivi si può assodare che almeno 50.000 guardie di pubblica sicurezza si occupano esclusivamente di ordine pubblico, dando vita, a qualcosa di ben più pericoloso di una massa di manovra, serbatoio di riserva per eventi politici.
Al di sopra di tutto il castello delle otto polizie troviamo 2.086 funzionari civili di pubblica sicurezza distinti in vicecommissari, commissari aggiunti, commissari, commissari capi, vicequestori, questori e ispettori generali capi: essi costituiscono quella che si chiama amministrazione periferica della pubblica sicurezza. Stanziati nelle loro sedi di provincia, o presso il ministero, questi 2.086 (in realtà molti di più, essendovi, in tutti gli organismi di polizia, un buon numero di personale extra-organico) funzionari tengono ben stretta nelle mani l’intera organizzazione della polizia italiana: facendo anch’essi capo al ministero dell’interno ed essendo parte della direzione generale della pubblica sicurezza, i funzionari di PS si trovano gerarchicamente più in alto di tutti gli ufficiali del corpo delle guardie di PS. Non solo: per tutti i servizi di pubblica sicurezza (che sono, naturalmente, soprattutto, i servizi di ordine pubblico), dai funzionari dipendono tutte le forze di polizia, e le forze armate in servizio di ordine pubblico. La sede privilegiata del potere dei funzionari di PS è la questura, suddivisa in tre divisioni (gabinetto, polizia giudiziaria, polizia amministrativa) e un archivio-protocollo generale. La prima divisione fa capo al questore; la seconda e la terza sono affidate ai vicequestori. Il gabinetto (affari generali e riservati), secondo lo schema contenuto nelle istruzioni ministeriali del 1/12/1931, articola il proprio archivio nelle seguenti categorie speciali: l) rapporti e informazioni riservate; 2) complotti; 3) associazioni, enti e istituti; 4) tutela dell’ordine pubblico; 5) truppa in servizio di PS; 6) stampa periodica della circoscrizione; 7) schedario politico; 8) sovversivi di altre circoscrizioni; 9) processioni ecclesiastiche e civili; 10) cerimonie religiose fuori dei templi; 11) disoccupazione; 12) stranieri; B-a) stato di pericolo pubblico; B-b) stato di guerra. Nella prima divisione troviamo l’ufficio politico, dotato di un suo schedario autonomo, il “repertorio generale dei non conformisti” nel quale entrano “gli scrittori più significativi, i giornalisti che dicono la verità, i militanti nei partiti e nei movimenti di opposizione, gli iscritti ai sindacati […] le persone che i parroci considerano figli delle tenebre perché non vanno a messa, non danno soldi alle cento collette della parrocchia e delle dame di San Vincenzo; finalmente le associazioni.

 

STATO DI POLIZIA – Il dualismo della polizia: l’arma e il corpo

Nel luglio del 1950 Gaspare Pisciotta, luogotenente di Salvatore Giuliano, vendeva, bell’e morto, il suo capo al colonnello dei carabinieri Ugo Luca: si concludeva (benché non fosse quello l’ultimo atto) una vicenda nella quale mafia e governo, carabinieri e polizia [e servizi segreti], avevano svolto ruoli intrecciati e contrapposti di tollerante repressione e di connivente ostilità nei confronti di quel bandito che fu “l’ultimo eroe di un esercito di gabellotti e di campieri” e che era riuscito a tenere in vita il proprio dominio sulle regioni isolane del palermitano e del trapanese cosi a lungo (circa 7 anni) appunto in virtù del gioco di appoggio e complicità delle vecchie forze politiche e delle cosche mafiose, e, sul piano più strettamente tecnico-militare, in ragione della contraddittorietà esistente tra forze di PS e arma dei carabinieri. Si trattò senza dubbio del più clamoroso esempio del dualismo, significativo e farsesco, delle forze dell’ordine italiano. Tale dualismo (definito a seconda dei casi ora come “rivalità storica”, ora come “naturale contrapposizione”, ora come “insanabile dissidio”, ora come “guerra sottile”, ecc.) è uno dei temi obbligati di ogni ricerca, quali che ne siano l’impostazione e il respiro, sulla polizia italiana.
La natura di classe è all’origine storica del dualismo tra le due forze di polizia; ma sarebbe semplicistico e falso liquidare il contrasto tra l’una e l’altra richiamandosi a quel tipo di analisi storica. Per spiegarsi la portata e il senso attuale del dualismo (sia esso innocuo parallelismo, sia deciso contrasto) occorre tentare di verificare, prima di tutto, se oggi siano valide e viventi quelle differenziazioni e quelle contraddizioni in seno al tessuto sociale composito delle classi dominanti; non v’è dubbio che la risposta debba essere positiva. Ma in quale misura i carabinieri possono essere definiti come lo strumento armato delle frange più retrive della borghesia, mentre la PS rappresenterebbe le sue punte avanzate?
In realtà la risposta può essere qui positiva soltanto ad un livello estremo di generalizzazione, che finisce per essere banalizzazione; è, semmai, più esatto dire che il contrasto delle “due linee” del campo borghese se si riproduce con un certo vigore all’interno della pubblica sicurezza, è per contro, quasi del tutto assente nell’arma dei carabinieri. Sulla “Rassegna dell’Arma del Carabinieri” non v’è mai una parvenza di diversità delle posizioni, un alito di vita sociale, un interesse che non sia quasi sempre esclusivamente tecnicomilitare· sulla “Rivista di Polizia” invece, compaiono tutta una gamma di posizioni sfumate e talora in netto contrasto fra loro, esiste una sorta di dibattito politico, ci si pone problemi che hanno dei precisi agganci con la situazione politica generale e ne sono chiaramente determinati, compaiono parole come “riforma”, “progresso”, “ammodernamento”, “rinnovamento”, anche se non di rado per essere respinte. Insomma la prima osservazione fornita di una qualche probabilità di cogliere nel segno la questione del dualismo è questa: a differenza dei carabinieri per i quali è giusto parlare di “segregazione dalle abitudini e dai modi di pensare correnti nella società contemporanea”, la PS (la quale realizza “una più articolata omogeneizzazione con l’ambiente sociale”) non costituisce un blocco monolitico, “una forza etica” (come si dice invece del carabiniere), un’entità astorica.
A questo punto il dualismo carabinieri-polizia si può esplicare, con un’ulteriore approssimazione, come ricalcante quello stato-governo; ma ciò non solo e non tanto istituzionalmente, quanto sostanzialmente. Sotto il rispetto della forma, i carabinieri si richiamano indubbiamente più allo stato che non al governo, a causa del loro essere parte, attuale ed effettiva, dell’esercito, il quale, forza armata, fa capo non al governo, bensì al supremo comando esercitato, secondo la costituzione, dal presidente della repubblica; la pubblica sicurezza, dal suo canto, facendo parte solo formalmente delle forze armate, ma dipendendo effettivamente dalla sua direzione generale, quindi dal ministero dell’interno, è anche istituzionalmente mano militare del governo. Se il dualismo carabinieri-polizia si limitasse a ricalcare le orme del dualismo stato-governo, all’enunciato livello istituzionale, sarebbe ben poca cosa; ma al di là delle formule vacue dell’ordinamento giuridico nazionale, la giustapposizione fra organismi di stato e organi di governo può acquisire significati ben precisi. La fedeltà dell’arma dei carabinieri alle istituzioni dello stato (“nei secoli fedele” ammonisce significativamente il motto iscritto nel simbolo dell’arma) è in effetti qualcosa di più di uno slogan roboante e vanesio: sta a indicare che l’arma è la forza attiva della conservazione per eccellenza, del mantenimento eterno dello status quo ante, dell’immobilismo sociale e della cristallizzazione politica. Fedeltà alle istituzioni si traduce per i Cc in fedeltà all’istituzionalismo borghese, fedeltà allo stato diviene fedeltà nello stato a se stessi, fedeltà alla legge si tramuta in fedeltà all’immutabilità della legge. L’arma dei carabinieri, infatti, costituisce, com’è stato notato, “uno stato nello stato”: la conservazione dello stato-soprastruttura della società si identifica nella conservazione dello stato-organizzazione dell’arma. I carabinieri hanno avuto la ventura (il privilegio, come si dice) di essere gli esecutori di arresti “storici”, Mazzini, Garibaldi, Mussolini, nei momenti in cui siffatti personaggi rappresentavano elemento di rottura degli equilibri prevalenti: se, difatti, per Mazzini e Garibaldi nessuno si stupirà, per il duce del fascismo la valutazione è più complessa. L’arma diede il suo contributo al fascismo in quanto forza conservatrice, di opposizione antisocialista: ne
abbandonò le sorti quando esso era tramontato e la conservazione risiedeva nei residui istituti monarchici, nei nuovi schieramenti clerico-moderati. Una costante storica, questa vocazione non alla conservazione rigida degli equilibri del potere, ma piuttosto alla conservazione (ora d’attacco, ora di difesa) dell’autorità (che non sempre coincide con il governo), che riceve una duplice conferma nel luglio 1960, quando l’esperimento tambroniano finisce col muovere contro la stessa DC, sbilanciandosi eccessivamente a destra, il comando dell’arma assicura a Moro, e quindi alle istituzioni parlamentari e al gioco politico tradizionale, il suo sostegno in caso di necessità; quattro anni dopo, nel luglio ’64 sono proprio i carabinieri (forti di una smagliante XI brigata meccanizzata) a prestarsi alle manovre autoritarie di Segni, spinti dalla paura che si stia andando verso un’eccessiva libertà delle masse e dei partiti.
Ben diversa la polizia. Essa, nel luglio tambroniano come nel luglio delorenziano, rimase schierata col potere esecutivo, svolgendo quindi un ruolo, in buona misura, involontariamente, ora di forza “democratica” (1964) ora di forza “golpista” (1960), cioè esattamente l’opposto dell’arma dei carabinieri. La storia personale di Vicari è illuminante, sotto tale aspetto; col suo sgusciante opportunismo e la sua duttile capacità di adattamento, essa rispecchia e riassume la storia della PS, organismo dotato di possibilità di assorbimento e di aggiornamento in ragione essenzialmente, del fatto che in essa, diversamente dai carabinieri, sono gli uomini a prevalere sull’organizzazione. Forse la differenza principale sta proprio in questo, che tra i carabinieri si respira prima di tutto l’aura sublime della patria in piccolo, l’arma appunto, mentre nella PS si respira, soprattutto l’aria più pedestre della “pagnotta”; a livello di quadri, specialmente superiori, l’arma ha perfettamente assimilato l’incredibile retorica che l’accompagna nella sua esistenza piu che secolare; agli stessi livelli nella pubblica sicurezza si trova soltanto chi bada alla salvaguardia deIla sua posizione, chi “se ne frega,” chi non crede affatto alle storie dei poliziotti missionari, chi su Sherlock Holmes e il commissario Maigret ci ride, cosi come sghignazza sulle didascalie gonfie di ridicolo entusiasmo che accompagnano le immagini di qualche carabiniere in alta uniforme nelle ricche pagine satinate delle pubblicazioni del comando generale dell’arma. La PS non ha il mito di se stessa, non ha “prestigio” da mantener vivo, e quando di prestigio parla, lo fa ragionando in termini politici e non sentimentali o patriottici. Alla spocchia del carabiniere che crede di difendere l’autorità dello stato risponde il mutevole atteggiarsi del questurino che sa di proteggere più semplicemente il potere del governo in carica. Su tali diversità influisce sensibilmente, anzi fondamentalmente, la sostanziale diversità della disciplina interna ai due organismi e le mutevoli forme entro cui si iscrive l’addestramento, che a quanto consta, non presenta sensibili differenze tra corpo e arma. La pubblica sicurezza in quanto parte delle forze armate, osserva leggi e regolamenti militari, esattamente come l’arma dei carabinieri. Ma è per la sua dipendenza da un ministero civile qual è quello dell’interno, e per la presenza ai suoi vertici della categoria dei funzionari (verso i quali c’è una certa gelosia da parte degli ufficiali del corpo, ma sono generalmente i primi a prevalere), quelle stesse norme disciplinari che in seno ai carabinieri sono di automatica applicazione, nella polizia diventano un mezzo di pressione di intimidazione, di “collaborazione” che i superiori adoperano verso gli inferiori. Di qui discendono tutte le altre differenze strutturali tra l’una e l’altra polizia; i carabinieri, specialmente dopo la “ristrutturazione” operata da De Lorenzo, rappresentano l’organismo di gran lunga più attrezzato sotto il profilo tecnico per fungere da arma d’urto in qualsivoglia circostanza. La brigata meccanizzata, gioiello del generale De Lorenzo, conta da sola, 3.600 uomini, 80 mezzi cingolati, 200 autoblindo, 130 carri armati, e si tratta di cifre derivanti da un calcolo approssimativo per difetto,” De Lorenzo potenziò inoltre specialmente i mezzi di collegamento (telefonici, televisivi, radio, telescriventi) che pur conservando all’arma una struttura insieme capillare (le famose stazioni sparse in tutta Italia), le diedero un’organizzazione centralizzata presso il comando generale a Roma dotata di strumentazioni tecnicamente aggiornatissime, che permettono alla sala operativa del comando generale di essere in continuato contatto coi comandi settoriali, i quali a loro volta sono provvisti di analoghe sale operative. La PS, forse per non aver trovato il suo delorenzo, è assai meno bene organizzata, meno rigidamente accentrata, meno potente come mezzi di armamento pesante, piu dotata di artifici vari adatti al fronteggiamento di manifestazioni; tutto testimonia che l’arma dei carabinieri è lo strumento ideale del colpo di stato. Ed è noto che Segni in persona, sulla base di un rapporto riservato del SIFAR, aveva dovuto scartare per l’eventualità prospettata l’infida polizia. Ma prescinedendo da codesto armamentario degno di un esercito supeimperialista, i carabinieri sono assai meno della PS utilizzati, fungendo in tal modo da riserva per “le grandi occasioni”: ciò che dell’arma è ancora insostituita è proprio la vecchia stazione (la “cellula vitale dell’arma”), su cui si sono tessuti fiumi di retorica sdolcinata. Il valore della stazione sta esclusivamente in questo: essa, composta generalmente da 7 uomini, maresciallo compreso, costituisce in moltissime località il solo posto di polizia, e svolge dunque una sua funzione precisa. In tal senso i carabinieri sono una polizia rurale, mentre la PS funziona essenzialmente come polizia urbana; ma, dato che gli insegnamenti del fascismo sul controllo reciproco dei controllori non sono tramontati, in pratica la sovrapposizione dei compiti si registra anche in città. L’aneddotica è fiorente circa la concorrenza, spessissimo sleale, che si fanno le due polizie per eccellenza: non c’è caso giudiziario notevole della storia recente che non abbia visto l’un contro l’altro armati poliziotti e carabinieri tesi ad assicurare ognuno il successo alla sua parte, col risultato di ritardare gli esiti delle indagini. In molte occasioni si è assistito a episodi grotteschi, dei quali, messe da parte gelosie e rivalità tra un corpo e l’altro, non vale la pena di dire altro che in essi, soprattutto, il poliziotto nostrano mostra la “sua vera realtà – sono parole di Gramsci – di ridicolo sbirro manzoniano.”. ” Al di là dello spirito concorrenziale che li porta ad operare addirittura gli uni contro gli altri; al di là delle significative diversificazioni esistenti all’interno dei due organi polizieschi; al di là del dualismo, dunque, i tutori dell’ordine sono legati da fili troppo resistenti perché si possa, come qualcuno fa, sperare che dalla contrapposizione tra arma e corpo finiscano per essere salvaguardate la “democrazia” e la “libertà”.
Un ultimo punto di differenziazione tra arma e corpo: la retorica.
Adesso s’intende solo dare qualche esempio della particolarissima retorica del carabiniere. In effetti mentre non si può dire che la PS in quanto corpo di polizia abbia una sua specifica retorica, per i carabinieri ciò è testimoniato da esempi innumeri che accompagnano l’intera storia della prima arma dell’esercito. Negli esempi che vanno dagli stessi articoli del regolamento generale del Corpo dei Carabinieri Reali del 1822, alle pagine del “Carabiniere” sul finire del secolo, dalle copertine di Beltrame che l’hanno avuto tra i personaggi favoriti per oltre un quarantennio, alle più recenti apologetiche, il carabiniere “quadrato, forgiatore di vittorie”, “cavalier senza macchia e senza tema del Giusto”, presenta l’iconografia ufficiale di una Italia, allora come oggi, nella quale i poveri sono malvagi e gli onorati cittadini hanno come unico baluardo alla vita e alle sostanze e all’onore la figura rosso-blu del carabiniere. Costantino Nigra immortalò in una cattiva poesia, divenuta ben presto l’inno impoetico dell’arma, l’essenza dei concetti che, prima e poi, furono gli abusatissimi corollari di una giustificazione della repressione di classe: “De la Patria custodi e della legge, schiavi/Sol del dover, usi ubbidir tacendo/E tacendo morir, terror dei rei/Modesti questi eroi, vittime oscure/E grandi, anime salde in salde membra,/Mostran nei volti austeri, nei securi/Occhi, nei larghi lacerati petti,/Fiera indomita la virtù latina…”.
Ma la retorica carabinieristica trova un precedente valido nelle stesse “regie patenti” di Vittorio Emanuele I, e, più specificata, negli articoli del Regolamento di Carlo Felice; art. 227, “Il contegno di un carabiniere nell’esercizio delle importanti e delicate sue attribuzioni vuoI essere fermo, dignitoso, imperturbabile, ma imparziale ed umano”; art. 526, “La disciplina, base principale dell’ordine in ogni milizia, deve dal Corpo dei Carabinieri Reali essere considerata come l’elemento che lo sostiene. Suddiviso per l’istituzione sua in tutti i punti dello Stato, questo Corpo non saprebbe esistere se non trovasse nella costante emulazione, nella cieca obbedienza, nella stretta unione, nella mutua considerazione e rispetto, nell’illimitato amore dell’ordine, quell’uniformità di sentimenti, quello spirito di Corpo, che quantunque separati dal centro, vi tiene tutti i membri moralmente uniti, e ne conserva l’intiera forza”; art. 577, “Il Carabiniere, il quale anche prendendo sollazzo nei pochi suoi momenti di riposo, non deve mai diparsirsi da quel decoroso contegno innato nel suo carattere…”. La retorica in rosso-blu è un tantino meno vacua di quella in grigio-verde, benché non sia sempre possibile operare delle distinzioni: ma in generale si può dire che la presenza di contenuti ideologico – politici è più diretta in questo tipo dI retorica che non in quella genericamente mlitare ed è meno forte rIspetto alle forme di retorica genericamente poliziesca. Anche al livello della publicistica interna ed esterna all’arma, i carabinieri rivelano di ricoprire lo spazio intermedio fra le forze armate e le forze di polizia, che loro è proprio: siamo di fronte alla retorica del trait d’union, insomma. Si vedano queste due definizioni dell’arma, la prima di un esterno, un civile cioè, la seconda di un interno, generale dei carabinieri: nelle quali si cerca di suggerire l’idea della necessarieta dei carabinieri e del loro ruolo “popolare” sotto la patina di rappresentazioni naturaliste: “…un’Arma che, mentre tante altre sono lentamente scomparse, rimane necessaria e immutabile nella nostra geografia mentale come le Alpi o gli Appennini, il Vesuvio o l’Etna”.

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STATO DI POLIZIA – La polizia e la legge

Nella seduta del senato del 3/4/1957 vennero espressi due contrastanti pareri sulla legislazione italiana di PS: i senatori Terracini e Leone sostennero concordemente che nessuno stato europeo ha una legislazione vasta e oppressiva come quella italiana; l’onorevole Tambroni, ministro dell’interno affermò di rimando che “nessuna legislazione di polizia in Europa è migliore di quella italiana” e che chi asseriva il contrario non solo offendeva la verità ma contribuiva a creare uno stato di permanente rivolta contro le istituzioni. Il fatto che Tambroni esaltasse apertamente le leggi di polizia italiane fornisce già una prima indicazione su queste leggi, un primo approccio alla analisi di esse. Un difensore più recente della legislazione di polizia fu il senatore Ajroldi: relatore democristiano al disegno di legge Taviani-Reale del 1966, ammettendo che il disegno governativo “non propone nel suo insieme una nuova legge di PS ma, nella struttura schematica di quella esistente, opera le enucleazioni, introduce le modifiche”, affermò, con una sfacciataggine superiore a quella mostrata da Tambroni, che “è da escludere che così operando vengano a cristallizzarsi strutture dell’ordinamento totalitario: infatti,” proseguì imperterrito il relatore, “il legislatore del 1926 e del 1931 si è avvalso per quelle riforme della stessa sistematica della legge Crispi del 1888-1889 reintroducendo in ordine alle attribuzioni di PS, sia pure in forma dettagliata, quei principi che si rinvengono nella legge del 13/11/1859, n. 3720 e nell’allegato B alla legge del 10/3/1865, n. 2248”. ”Senza rendersene conto il parlamentare democristiano ammetteva che la legislazione di polizia in Italia ha una continuità di segno reazionario che partendo dal Regno di Sardegna, passando per Crispi e Mussolini, giunge fino ad oggi, alle intenzioni e agli intendimenti governativi odierni. Osserviamo le caratteristiche del t.u. 18/6/1931, n. 773 (a sua volta figlio del t.u. 6/11/1926, n. 1448) e in genere delle leggi di polizia vigenti. Abbiamo visto in precedenza che il fascismo con i testi del 1926 e poi del 1931, che segnavano un ulteriore appesantimento in senso illiberale dell’originario testo del 1865 (prima formulazione organica di leggi di PS), si proponeva di affermare un preciso concetto di ordine pubblico, non limitandosi più alla negazione del concetto opposto (il disordine, cioè). Il problema del legislatore fascista era di dilatare la sfera dell’estensione della norma legislativa, e nello stesso tempo di allargare corrispondentemente il raggio di applicabilità della norma stessa da parte dei rappresentanti dell’impero dello stato; accanto a codeste esigenze primarie si poneva quella altrettanto importante di garantire una totale e assoluta impunità dei rappresentanti delle forze di polizia che sulla base delle leggi dovevano muoversi senza possibilità di intralci alla loro azione; il testo di legge fascista, infine, corrispondendo a un periodo storico in cui la dittatura della borghesia si era affermata col terrorismo (repressione) sui lavoratori, non poteva non accentuare in senso classista la formulazione della legge. Ne consegue che la generalità, la discrezionalità, la politicità e l’impunità sono le quattro basilari caratteristiche del testo di PS. Tutte e quattro tornarono comode allo scelbismo, nuova fase di attacco alla classe operaia e al movimento contadino, benché l’uso delle leggi fasciste fosse del tutto secondario nella politica di Scelba e De Gasperi, come poi in quella di Tambroni: come all’avvento del fascismo, la polizia agiva in aperto dispregio di tutte le leggi che potessero valere da baluardo al cittadino, all’operaio, contro la prepotenza e l’arbitrio del rappresentante dell’amministrazione dello stato. Delle leggi la borghesia finge di preoccuparsi quando deve instaurare la pace sociale susseguentemente agli attacchi contro le classi da essa dominate; e, ad ogni buon conto, tra le leggi ci sono sempre e comunque quelle utili da essere adoperate a sostegno del privilegio di classe (il codice penale, le leggi di polizia, in tutti gli articoli che esprimono più marcatamente la dittatura classista) e quelle che servono da volgare copertura all’esercizio di quel privilegio (la costituzione in primo luogo, gli articoli dei codici e delle altre leggi che salvaguardano i diritti dei “sudditi”). Infine (ed ecco il ruolo della forza di polizia nello stato borghese) sussiste sempre la possibilità di adoperare la forza: contro il diritto; capovolgendo le funzioni, è il diritto che difende la forza, quale che sia l’uso che di essa venga fatto. La diversa disposizione dell’ordine di codesti fattori non cambia il prodotto: la conservazione del dominio di classe. Il fatto che in certi periodi storici venga anteposta la violenza pura assoluta immotivata dal punto di vista giuridico (Depretis-Nicotera, Di Rudini, Pelloux, avvento del fascismo, De Gasperi-Scelba, Tambroni, Federico Umberto Damato,Taviani ), mentre in altri momenti della storia sia il diritto a precedere, cambia ben poco la situazione di fondo: il mutamento investe invero solo le forme della dittatura di classe, la sostanza per l’operaio e il povero rimane identica.
Ma ritorniamo alle caratteristiche del t.u. di PS:
a) La generalità: con essa si intende la vastità delle competenze, delle attribuzioni lasciate ai rappresentanti dell’organizzazione preposta all’ordine e alla sicurezza pubblica, a partire dal ministro dell’interno, per giungere fino ai singoli agenti delle forze armate di polizia, passando attraverso il prefetto e il questore. Sulla ampiezza inaudita delle competenze del ministero e sui poteri del prefetto in particolare ci siamo già soffermati nel capitolo: “Stato di polizia: La costituzione del regime poliziesco (1919-1943)”; si vuole qui mettere in risalto che questo aspetto della generalità è il più tipicamente fascista fra tutti: esso indica infatti lo straripare dell’attività di polizia nei più ampi spazi della vita civile, della collettività fino a giungere nei più riposti rifugi della vita privata del singolo. Una semplice lettura dei “titoli” e dei “capi” del testo è sufficiente a comunicare un’impressione di fastidio per la pesante invadenza di tutti gli aspetti dell’esistenza da parte di un’onnipresente e onnipossente autorità di polizia che si autoincarica della vigilanza, della prevenzione, dell’osservazione, della protezione, della punizione, della repressione.
I titoli sono i seguenti :
I, Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione; II, Disposizioni relative all’ordine pubblico e alla incolumità pubblica; III, Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, tipografie e affissioni, agenzie, mestieri girovaghi, operai e domestici; IV, Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata; V, Degli stranieri; VI, Disposizioni relative alle persone pericolose per la società; VII, Del meretricio; VIII, Delle associazioni, enti ed istituti; IX, Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra. L’articolo che segue, il 26 del regolamento per l’esecuzione del t.U. di PS, contiene in sé questo intollerabile spirito di tutela non richiesta della vita civile del paese, della vita privata del cittadino, dietro la quale affiorano distintamente gli altri caratteri delle leggi poliziesche, la discrezionalità e la politicità. Art. 26 del r.d. 6/5/1940, n. 635: “Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possano dar luogo a turbamenti dell’ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume. In particolare deve essere vietata ogni rappresentazione, 1) che faccia l’apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l’odio e l’avversione tra le classi sociali; 2) che offenda, anche con allusioni, la persona del Presidente della Repubblica, il Sommo Pontefice, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere; 3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali; 4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia; 5) che si riferisca a fatti, che per la loro nefandezza abbiano commosso-la pubblica opinione; 6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico”. Non si commetta l’errore di ritenere che disposizioni come codeste dell’art. 26 pur essendo vigenti siano di fatto lasciate nel dimenticatoio, per la loro palese inadeguatezza ai tempi; certamente, in tempi normali, nei momenti in cui la pace sociale non è incrinata tali norme non è né utile né necessario usarle; ma quando la situazione subisce un’involuzione repressiva, anche siffatte disposizioni tornano buone per colpire. Nel gennaio 1970, nel periodo del terrorismo dello stato (golpi militari, stragi di stato), quando la repressione seguita alle bombe di Milano attraversava la sua fase calda, l’ufficio politico della questura di Cagliari presentò un esposto alla locale procura della repubblica chiedendo l’impedimento della prosecuzione delle rappresentazioni di Woyzeck, il celebre dramma di Georg Biichner, che nel giro di un anno era stato portato sulle scene da ben tre compagnie di teatro. Per i solerti funzionari di Cagliari, nell’opera di Biichner “si è inteso criticare l’attuale società, la quale sarebbe stata creata dai nobili e dai potenti per sfruttare i poveri”: dalla quale sagace considerazione nasce la denuncia della questura, a cui non sfugge “il significato polemico e contestatario dello spettacolo”, nel quale (e questo è veramente troppo!) “in una scena ricorre una frase in cui potrebbe essere ravvisato il reato di vilipendio alla religione dello stato”.
b) La discrezionalità: in un vecchissimo testo del Mozzillo, il Manuale di polizia (1847), si legge: “La polizia è rivestita per taluni casi straordinari di facoltà giurisdizionali, affin di essere succursale delle leggi positive, non mai applicabili perfettamente a tutte le circostanze; tali facoltà sono circoscritte da doveri che producono responsabilità molta, doveri e responsabilità che se non sono interamente ed a tutti palesi, non sono per ciò meno esistenti o meno gravi. Né essere potrebbe diversamente, attesoché i poteri che ha la polizia le van conferiti affin di adoprarli in tutti i casi non preveduti, per accorrere a tutti i possibili divisamenti colpevoli, a tutte le aberrazioni, a tutti gli umani traviamenti, contro di cui alza giustamente, la voce il pacifico cittadino, il quale nella istantaneità degli eventi e nella necessità di preservarsene immediatamente, invano invocherebbe l’aiuto di un braccio impotente nell’atto, o l’autorità di un magistrato che si occupasse di forme allorquando si trattasse di operare”. “È, come si vede una perorazione della funzione preventiva dell’attività di polizia estesa sino al segno del farne una sorta di attività giurisdizionale; le sorti della polizia cosiddetta giudiziaria, più sopra trattate, mostrano chiaramente, del resto, che la polizia italiana tende a rifiutare la sottomissione all’autorità giudiziaria. Si giunge infatti al punto di respingere l’attuazione della norma costituzionale relativa alla dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura, domandando invece una codificazione dell’attuale situazione” o il che è lo stesso tradotto in termini meno espliciti, si arriva a teorizzare un preteso “diritto di polizia”, come distinta espressione di un autonomo magistero giuridico, diverso da quello penale, affidato alla tutela del “magistrato di polizia” (il poliziotto, insomma). In breve: discrezionalità vuol dire ampiezza qualitativa del potere che le leggi di polizia concedono alle forze di polizia, mentre per generalità si intendeva piuttosto l’ampiezza quantitativa di tale potere. In altri termini la legge vigente non solo lascia al tutore dell’ordine la possibilità di intervenire in ogni settore della vita pubblica, e troppo spesso anche privata, del cittadino, ma gli concede altresi il potere di operare anche in deroga alle leggi vigenti (art. 216 del t.U. dI PS), cioè, il potere di agire contra legem, oltre che praeter legem, in barba ai distinguo della corte costituzionale.
La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, riconoscibile con chiarezza in diversi articoli (2, 214-219 in particolare) come fondamento all’instaurazione di uno stato forte -limitato nel tempo o continuativo-, compare anche in altri campi, quali le autorizzazioni di polizia (licenze, permessi, visti, registrazioni, ecc.), gli ordini di polizia (ordine di dare chiarimenti o di esibire documenti, di chiusura di un pubblico esercizio, di scioglimento di una riunione pubblica), infine, gli atti di polizia, forma giuridica atta a indicare quelle azioni dell’autorità di PS che sono immediatamente e direttamente esecutive da parte dell’organo competente, “anche contro”, nota uno studioso, “la volontà dei soggetti cui sono dirette, senza che sia necessario l’intervento degli organi giurisdizionali. Le autorità di polizia, pertanto, hanno non solo la facoltà di adottare i provvedimenti necessari per la prevenzione dei pericoli e la tutela dell’ordine pubblico in generale, ma quella, altresi, di portare ad esecuzione coattivamente tali loro provvedimenti e di infliggere sanzioni a coloro che non ottemperino ai comandi o divieti da esse impartiti”. Il “diritto di polizia” è una realtà: chi è investito dell’autorità di pubblica sicurezza non si limita a far applicare la legge a chi di tale autorità non è investito, il semplice cittadino, egli fa assai più, egli crea la legge col suo agire, quale che esso sia. La propaganda insegna che la polizia rappresenta, dunque è, la legge; in realtà è piuttosto il rovescio: la legge è la polizia. Citiamo, per concludere, un solo articolo di legge, il 17 del testo unico, il quale, alla fine di tutta una collana di norme che comminano pene e ammende a chi si oppone, a chi trasgredisce, a chi viola, a chi non esegue, ecc., stabilisce, in via generale: “Le contravvenzioni alle disposizioni di questo t.U. per le quali non è stabilita una pena ovvero non provvede il c.p., sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a L. 20.000. Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di PS, sindaci.”A ragione si è osservato che codesto articolo rappresenta una norma in bianco in cui è stabilita la pena senza tuttavia precisare il reato”.
c) La politicità: si tratta di un carattere che, evidentemente, è peculiare dell’intera legislazione, specialmente quella penale. Nel testo delle leggi di pubblica sicurezza questa caratteristica della politicità non assume se non raramente un aspetto particolarmente vistoso, ma lo pervade tutto, più come una forma che un contenuto. Nel testo unico fascista per nascita e democristiano per adozione; si è creata una barriera, tra lo stato da un lato e il cittadino (il suddito, sarebbe meglio dire) dall’altro. Lo stato vi compare sempre come un’entità superiore, arcana, lontana, che riceve insomma la sua convalida non dal popolo, ma da dio ; il cittadino al suo cospetto è la pirandelliana “pallottolina” priva di dignità e di valore, null’altro. Ma in questo che sembra semplicemente essere un ordinamento giuridico di stampo totalitario, si innestano alcuni articoli significativi, alcune norme particolari, alcune chiavi interpretative dell’intero testo, dalle quali si comprende agevolmente che dietro l’oppressione del cittadino si nasconde la repressione preventiva, cioè organizzata prima che egli possa esprimere le sue stesse convinzioni a qualsivoglia livello, dell’oppositore, del nemico di classe. Prendiamo come esempio le norme costitutive della legge del 1956 sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose … , che sostituì il capo V del t.u., sul confino di polizia; l’art. 1 dà al questore il potere di diffidare, l’art. 2 di rinviare al luogo d’origine con foglio di via obbligatorio e interdizione della possibilità di ritorno, infine l’art. 3 permette di sottoporre a sorveglianza speciale, o a soggiorno obbligato in un dato comune, “gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro” (art. 1, primo comma), e “le persone [ … ] pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità” (art. 3). Ma chi sono gli “oziosi”? e in base a quali elementi si può configurare il concetto di “pericolosità sociale”? e quali sono le persone “pericolose per la sicurezza pubblica”? Balza agli occhi che “il criterio in base al quale ci si può formare il concetto di tale pericolosità è quanto mai evanescente e privo di ogni rigorosa ed obiettiva possibilità di determinazione che ne assicuri l’imparzialità e la rettitudine.” Ne consegue che “a causa dell’estrema vaghezza di molte disposizioni, di cui non sarebbe facilmente precisabile il contenuto” all’autorità di PS viene conferito “un potere discrezionale che confina con l’arbitrio”, conclude il Cataldi, con timidezza. In effetti le leggi di polizia sono la più completa codificazione dell’arbitrio poliziesco, non soltanto concesso, ma autorizzato da numerosi articoli del testo unico. Nessun diritto formalmente ammesso dalla carta costituzionale resiste di fronte ad un funzionario di PS armato del testo unico del 1931. Che ne è dell’inviolabilità del domicilio davanti all’art. 41 (perquisizione senza mandato dell’autorità giudiziaria quando “gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria [ … ] abbiano notizia, anche per indizio [ … ] di armi, munizioni o materie esplodenti”); che ne è della libertà di riunione tra i cittadini essendo in vigore gli art. 18-24, con il loro corredo mortificante e assurdo di imposizioni, limitazioni, e con un potere di riserva, sempre in mano al dirigente del servizio d’ordine, di scioglimento di qualsiasi riunione in qualunque momento (con, frammezzato un ridicolissimo articolo, il 21, che vieta l’esposizione di bandiere o emblemi che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta e di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità”); e, soprattutto, che fine può fare la libertà, senza ulteriori specificazioni, del cittadino sotto le forche potenziali rappresentate dall’intero titolo IX, che coi suoi articoli, sulla dichiarazione dello stato di pericolo pubblico e sullo stato d’assedio costituisce una vera e propria legge eccezionale di facile attuazione in qualsivoglia momento?
d) L’impunità: un altro studioso di diritto il Virga, ha scritto: “Contro i provvedimenti di polizia sono offerti al cittadino che sia stato leso nei suoi interessi legittimi o nei suoi diritti soggettivi, tutti i rimedi che l’ordinamento prevede contro gli atti amministrativi”. Un sentimento di sicurezza si infonde nell’animo di chi legge; ma, subito dopo, lo stesso autore soggiunge con un malcelato imbarazzo: “‘tuttavia, data la particolare natura di tali provvedimenti e soprattutto in considerazione del fatto che molti di essi esauriscono la loro efficacia con l’esecuzione dei medesimi, scarsa rilevanza hanno il ricorso giurisdizionale e l’azione giudiziaria, giacché l’esito del procedimento giurisdizionale o amministrativo spesso interviene quando il procedimento ha esaurito i suoi effetti e quando quindi la decisione favorevole non presenta alcun interesse per colui che è Stato colpito, dal provvedimento stesso”. Con maggiore ingenuità, o con minore buona fede, un altro autore, disquisendo sul potere d’ordinanza concesso al prefetto dall’art. 2, ci spiega che “ove dette condizioni [di urgenza e necessità, che fanno scattare il meccanismo dell’art. 2] più non sussistessero, verrebbe meno la causa che ha dato origine al provvedimento, il quale, atto legittimo al momento dell’emanazione, diverrebbe illegittimo in seguito al mutamento delle circostanze, e si risolverebbe in un’arbitraria lesione dei diritti altrui. È noto che in questi casi l’interessato può chiedere la revoca del provvedimento, e in caso di rifiuto, impugnare il rifiuto come provvedimento autonomo”. Il rimedio che la legge offre (finge di offrire) ai privati contro i provvedimenti di polizia è il ricorso amministrativo per via gerarchica: esso, naturalmente, non ha effetto sospensivo come tutti i ricorsi amministrativi e, per rendere più difficile l’azione dell’eventuale ricorrente, i termini per la presentazione del ricorso non sono i soliti 30 giorni, come per tutti i ricorsi, ma di soli 10 giorni. Contro gli atti del questore si ricorre al prefetto, contro quelli del prefetto ci si appella al ministro; contro provvedimenti definitivi di polizia si fa ricorso al consiglio di stato. Ma, guarda caso, il t.u. sul consiglio di stato (26/6/1924, n. 1054, modificato nel 1950) all’art. 31 precisa che “il ricorso al consiglio di stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico.” Quindi il ricorso alla suprema autorità consultiva dell’ordinamento costituzionale (che in teoria almeno dovrebbe offrire maggiori garanzie del ricorso al prefetto o al ministro, due autorità ombelicalmente legate fra esse e con la questura, vincolate da ferrei rapporti di corresponsabilità che rarissimamente saltano) vale solo quando gli atti dai quali ci si sente lesi siano atti amministrativi e non quando siano atti politici. È palese che non esistendo una netta linea di demarcazione tra gli uni e gli altri, da un lato, e, dall’altro, essendo tutti i provvedimenti più importanti (come quelli relativi allo stato di pericolo . pubblico e di guerra) sicuramente atti politici, ne deriva che ci si può appellare al consiglio di stato solo per le quisquilie. In una sua sentenza del 1956 (20 giugno n. 8) la corte costituzionale, ribadendo la legittimità dell’art. 2 del testo delle leggi di PS, definendo “atti amministrativi” quelli che il prefetto può decidere in virtù del potere d’ordinanza – concessogli dall’art. 2, appunto – ha precisato che per l’impugnazione dei provvedimenti di polizia mentre si ricorre al prefetto stesso per il sindacato di merito (la decisione sulla opportunità o meno di assumere quel dato provvedimento per la tutela dell’ordine pubblico), all’autorità giudiziaria penale ci si rivolge per il sindacato di legittimità (la decisione sull’osservanza o meno delle condizioni fissate dalla legge di polizia per l’emanazione dell’ordinanza). Insomma, il prefetto si occupa della sostanza, e al giudice penale viene lasciata la facoltà (“su richiesta dell’interessato”, ammesso che questi sia sempre in condizioni di poterlo fare: e se l’ordinanza prefettizia ne avesse stabilita la detenzione, la deportazione, o peggio?) di giudicare, libri di legge alla mano, la legittimità della forma. L’autorità di polizia è dunque onnipotente, e se in linea teorica al di sopra di essa esistono organi di giurisdizione e di controllo, in pratica nessuna garanzia è realmente data al sottoposto al potere della polizia: essa può fare e disfare a suo piacimento. Quando, per un caso fortuito nel quale generalmente conta più dell’iniziativa del controllore il momento esterno che la può determinare (rivelazioni della stampa, movimento di pubblica opinione, denunce di avvocati e di privati), si giunge a un’inchiesta amministrativa e/o giudiziaria sul comportamento di un certo rappresentante dell’autorità di pubblica sicurezza che, ha realizzato un certo provvedimento o lo ha emanato, scatta il meccanismo della politicità delle leggi di polizia: contro ogni sopruso scoperto e denunciato il poliziotto, il questore, il prefetto si possono appellare, oltre che alla subordinazione della loro posizione, nei confronti di quella immediatamente precedente, alla lettera stessa della legge, la quale per la sua colpevole indeterminatezza, per la sua voluta vaghezza lascia i più ampi margini di iniziativa agli esponenti della pubblica forza. “Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’autorità di PS nell’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge” recita l’art. 7 del t.u. di PS: esempio definitivo di come l’impunità delle forze di polizia prima che un fatto “di costume” come si ama dire nel nostro paese, citando i balordi modelli delle social democrazie europee, è il risultato scontato dello stesso meccanismo delle leggi in base alle quali la polizia si muove.
Vedremo più avanti che cosa concretamente significhino impunità, politicità, discrezionalità, generalità, nel comportamento delle forze dell’ordine italiano; adesso sarà opportuno, per concludere l’argomento leggi di polizia, esaminare che cosa si è fatto dalla caduta del fascismo in poi per correggere, eliminare, cambiare, emendare la legislazione di PS. Gli organi che potevano effettuare le modifiche o le innovazioni (dato per scontato che nel nostro ordinamento la legislazione non facit saltus) sono, naturalmente, la corte costituzionale ed il parlamento. La corte costituzionale nei primi suoi dieci anni di attività (1956-1965) aveva emesso già ben 52 sentenze concernenti le leggi di polizia, nella stragrande maggioranza in riferimento al t.U. del 1931. Di esse 12 furono le sentenze di illegittimità costituzionale, 16 quelle di inammissibilità della questione o di rinvio ad altre sentenze, 24 le sentenze di legittimità. Il bilancio dunque si rivela nettamente a favore di una pronuncia di conservazione del testo di legge fascista da parte della suprema corte; questa, in sostanza, pur pronunciandosi fin dalla sua prima sentenza (5/6/1956, sull’art. 113 del t.U. che pretendeva una licenza dell’autorità di PS per la diffusione di scritti e stampati) a favore di “una conveniente revisione della legge di p.s.” notandone “la scarsa aderenza [ … ] ai principi e alle norme della costituzione”, più che preoccuparsi di cancellare tutte quelle norme del testo unico illiberali, cioè palesemente in contrasto con un regime parlamentare fondato sulla “sovranità popolare”, si è limitata nel periodo preso in considerazione, a giurisdizionalizzare tutta una serie di misure che erano le travi portanti dell’impianto legislativo fascista”. Certo, la corte ha cancellato diverse norme, ma quantitativamente scarse e qualitativamente non tra le più pregnanti: di ciò probabilmente gli stessi giudici della suprema magistratura si rendevano conto, se nel 1963 -nella stesura di un’altra sentenza- ribadivano che era auspicabile “una revisione dei testi, specie nei riguardi delle disposizioni parzialmente illegittime, o nei riguardi di quelle rispetto alle quali la dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale era subordinata ad una determinata interpretazione conforme alla costituzione”: una volta ancora l’organismo di controllo costituzionale provvedeva a scaricarsi la coscienza rifiutando le stesse responsabilità ad esso derivanti dal suo operato. Si può, in definitiva, concordare, che in Italia mancano “valide forze politiche capaci di rivoluzionare lo statu quo, poggiante formalmente sulle sacre dottrine dei padri, ma sostanzialmente su una realtà sociale, che ricalca le orme di quella prefascista. Si tratta infatti di quelle stesse forze politiche che fino ad oggi non sono state neppure capaci di proporre una corretta riforma della legge di P.S.”.
Si innesta qui il discorso sull’attività del parlamento, o revisione delle leggi di polizia: il governo prima dell’avvento del centrosinistra presentò ben tre progetti legislativi per “adeguare” il t.U. alla costituzione repubblicana (dicembre 1948, dicembre 1953, dicembre 1958). Coi socialisti al potere occorse un più lungo ripensamento, e dopo nuove ed ulteriori “modifiche” un quarto disegno di legge della maggioranza venne presentato al parlamento (12/7/1966), disegno noto col nome dei ministri dell’interno e della giustizia del momento, ossia Taviani e Reale. Si tratta di un progetto del quale sarebbe colpevole dire che è “insufficiente” o troppo moderato: il progetto Taviani-Reale abroga 24 articoli della legge fascista (tra i quali il principale è senza dubbio quello -art. 60- che assegna ai prefetti impianto e manutenzione degli ascensori), e ritocca la maggior parte degli altri, adeguandoli, appunto, alla diversa situazione politica, nettandoli da qualche scoria di natura amministrativa e tecnica (p. es., aggiornamento del minimo delle multe da 100 a 4.000 lire). Il progetto governativo non riesce nemmeno a ripulire il vecchio testo del 1931 di tutte le frange folcloriche, arenandosi sui bassi fondali di un piatto empirismo moderatamente neoburocratico, figlio legittimo di un tecnocratismo degenere. Questa poco scaltra operazione della maggioranza (DC in testa al solito) finiva ingloriosamente sui banchi parlamentari, inchiodata da una tenace opposizione delle sinistre. Ma, ciò che è ben più grave, il disegno Taviani-Reale correggeva in senso autoritario e vessatorio tutta una serie di disposizioni del testo fascista (basti pensare al prolungamento del fermo di polizia, dilatato fino all’incredibile, da 4 a 7 giorni; o all’art. 158 che autorizza l’uso delle armi da parte della forza pubblica “per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati”): esso si rivela, comunque lo si esamini, immediatamente per ciò che è, e che un democratico cultore del diritto ha bene messo in luce, pur dibattendosi tra le penose contraddizioni di chi crede alla “democrazia ma non la vede realizzata”. Una legge di pubblica sicurezza che accorda poteri così ampi alla polizia, che consente l’arresto del cittadino senza il concorso di circostanze di particolare urgenza e necessità, che considera come fonti attendibili di prova il sospetto del poliziotto e la voce pubblica e ammette che il cittadino possa essere assoggettato ad una misura gravemente restrittiva della libertà personale fuori della flagranza di un reato in base a semplici, sospetti di pericolosità sociale, una legge siffatta può essere la legge di pubblica sicurezza ideale di uno stato di polizia ….
[nelle foto: Alfredo Rocco (codice Rocco) e Oronzo Reale (legge Reale)]

STATO DI POLIZIA: La polizia e la legge

 

STATO DI POLIZIA – Le divise e le toghe

Base giuridica dell’attività di polizia è la legislazione di PS; vertice (ma sarebbe meglio dire copertura) giuridico ne è la magistratura. Analizziamo in profondità la natura dei rapporti intercorrenti tra autorità giudiziaria e autorità di polizia.
La polizia -cioè i suoi portavoce al livello pubblicistico, o i suoi esponenti qualificati in pubbliche sedi- sostiene incrollabilmente la tesi del controllo che la magistratura eserciterebbe su di essa; la magistratura tace, preferibilmente, o accampa giustificazioni (poco tempo, scarsi mezzi, siamo sommersi dalle scartoffie…) prima ancora che le vengano mosse delle accuse: che è un modo per confermarle indirettamente. In effetti, il discorso sull’esigenza, prevista dalla costituzione e reclamata dalla magistratura, della creazione di un apposito corpo di polizia giudiziaria posto alle dirette ed esclusive dipendenze dell’autorità giudiziaria, è divenuto nel corso dei 24 anni trascorsi dall’entrata in vigore della carta costituzionale il maggiore fattore dell’alibi, della magistratura in relazione all’attività di polizia. Che l’azione della polizia italiana giochi sempre sui margini di interpretazione larga o uni direzionale (nel senso voluto) della legge, s’è detto; che nove volte su dieci l’arbitrio (inteso come assoluta libertà) dell’interpretazione della legge si tramuti in arbitrio (inteso come sopraffazione e abuso) dell’azione dei propri poteri, è quanto cercheremo di mostrare in questa ricerca; ma che in tutto ciò conti solo la tendenza naturale in un corpo poliziesco -quale che sia- a straripare al di là dei confini impostigli dalla legge, e, in particolare, la disposizione congenita (con riferimenti non certo fuori luogo alla storia del nostro stato poliziesco) della polizia italiana ad allargare i propri poteri, a scapito di quelli politici civili e, nella fattispecie, di quelli “sovrani” della magistratura, è un discorso che da solo non regge. Non dipende che in minima parte dall’autoritarismo insito nell’istituzione poliziesca la sua tendenza ad eludere quei controlli che le leggi stesse, che ad essa hanno dato vita e giustificazione, hanno fissato alla sua azione. Il fatto è, in verità, che di questa sottrazione di poteri, o di questo mancato controllo della polizia da parte dell’organismo a ciò delegato, la magistratura è scientemente corresponsabile. Primo, perché alla stragrande maggioranza dei portatori di toghe ed ermellini non sta affatto a cuore di fungere da garanti delle libertà civili e politiche costantemente minacciate, o solo insidiate, dalle forze di polizia. Secondo, perché il ruolo che il sistema borghese e capitalistico assegna all’autorità giudiziaria consiste specificamente nel depurare il tessuto sociale dagli elementi non grati; analogo, ma ad un livello inferiore, nel quale la brutalità prende il luogo della “giuridicità,” è il compito affidato alle forze dell’ordine: perché dunque gli uni dovrebbero intralciare la strada degli altri? Di indipendenza, per la magistratura come per la polizia, si può parlare solo per quello che concerne l’individuo inserito nell’uno o nell’altro corpo, per quanto essa in tale limite ristretto possa valere (ed è palese, allora, che la magistratura è più “indipendente” della polizia, non perché così la definiscano codici e regolamenti, ma per semplici fatti culturali in senso lato). È dunque non solo esatto, ma obbligato, parlare, come Lelio Basso fa, di “solidarietà naturale tra magistratura e polizia [ … ] [che] porta a una sanatoria di fatto degli arbitrii che, ad esempio, la polizia può commettere nell’esercizio delle sue funzioni”. “Una costatazione nient’affatto legata a particolari situazioni storico-politiche: quasi vent’anni addietro [1952] Achille Battaglia scriveva sul “Mondo”: “Chi può negare che anche tra noi [in Italia] si stia verificando quel fenomeno di completa solidarietà tra funzionari di polizia e giudici…?” La libertà d’abuso della polizia è stata fino ad oggi assoluta e incondizionata, grazie alla corresponsabilità di una magistratura che assai spesso non aveva il minimo interesse a essere edotta dell’attività di PG. Ciò è confermato inequivocabilmente da una circolare ministeriale del ministro di grazia e giustizia del 17/2/1954 indirizzata ai procuratori generali presso le corti d’appello; in essa si legge: “Risulta che magistrati del Pubblico Ministero, invitati da ufficiali di Polizia Giudiziaria a recarsi in Questura o in Caserma per assistere ad interrogatori di persone fermate o arrestate, in taluni casi hanno aderito all’invito, facendo semplice atto di presenza e in altri casi, se ne sono disinteressati in attesa che fossero loro trasmessi gli atti raccolti e che le persone fermate o arrestate venissero messe a loro disposizione. [ … ] Il fatto che gli organi di Polizia Giudiziaria chiedano, nel corso delle indagini, l’intervento del Magistrato è segno di una esigenza reclamata dalla speciale difficoltà delle indagini, dalla importanza dei prevedibili risultati di esse, dalla possibilità di successive ritrattazioni di confessioni rese. Di fronte a siffatta esigenza il Magistrato non può rimanere inerte; né, se interviene, può essere semplice spettatore, quasi testimone qualificato a garanzia della regolarità dell’operazione a cui assiste. La qualità di dirigente della Polizia Giudiziaria impone invece al Magistrato il preciso obbligo di assumere la direzione delle indagini, procedendo direttamente e personalmente -nei modi più conformi al prestigio della sua alta funzione- all’interrogatorio del fermato o dell’arrestato o compiendo quegli altri atti di Polizia Giudiziaria, che le particolari circostanze possono richiedere. E’ necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL. sull’assoluta necessità che i precetti di legge che regolano le indagini di Polizia Giudiziaria, siano rigorosamente osservati e fatti osservare dagli organi del Pubblico Ministero, evitando quelle deviazioni e quegli inconvenienti che sono stati giustamente rilevati e deplorati in questi ultimi tempi e che hanno dato origine anche ad una inchiesta parlamentare.” Invece la situazione fino a oggi è stata proprio questa: “sono gli ufficiali di polizia giudiziaria, grazie alle solerti cure dei quali, le ‘sommarie informazioni’ diventano un’istruttoria bell’e fatta, con deposizioni testimoniali, accertamenti tecnici, atti di ricognizione, ispezione e confronto, interrogatori (e confessioni) degli imputati. Il tutto coronato da un bel rapporto del commissario, che espone i fatti, riassume gli elementi probatori, giunge infine a conclusioni che non fanno (almeno formalmente) una grinza. Dopo di che non resta al magistrato che richiamarsi tutti i protagonisti, sbrigarseli a tamburo battente con la formula sacramentale: ‘confermo quanto ebbi a dichiarare avanti all’autorità di P.S.; non ho altro da aggiungere,” e con una requisitoria di rinvio o una sentenza istruttoria ricalcata sul rapporto del funzionario di P.S., sfornare il tutto per il dibattimento” – una testimonianza tanto più significativa, codesta, in virtù della triplice veste ricoperta dal suo autore, magistrato prima, questore poi, avvocato infine. Indubbiamente, talvolta le cose procedono in maniera tutta diversa, e con risultati incomparabilmente migliori sul piano tecnico. Si pensi, per esempio, per rendersi conto della diversità delle soluzioni che da una differente impostazione procedurale possono scaturire, a due casi di cronaca cosiddetta nera (benché ciò che di più nero vi è in tali storie da capitalismo italico sia l’uso che di esse, e degli infelici protagonisti, fa la grande stampa d’informazione), il caso Lavorini, a Viareggio, e, quello delle tre fanciulline di Marsala. A Viareggio le indagini furono dirette (ancora una volta dunque in spregio alle norme di legge) dal questore di Lucca, Bernucci (l’uomo della Bussola), il quale lasciava divulgare dai suoi sottoposti e divulgava egli stesso i nominativi degli indiziati, risultati poi innocenti, presentandoli, al solito, nella cruda luce della colpevolezza, al punto da spingere al suicidio uno di essi, sconvolto dal fatto di essere diventato per la pubblica opinione un “mostro.” Sotto tale battage vano e pericoloso, la ben nota inettitudine investigativa delle forze dell’ordine faceva bella prova di sé, aggravata dalla grottesca concorrenza tra PS e carabinieri: dopo decine di persone coinvolte, spesso arbitrariamente, nel caso, l’omicidio di Ermanno Lavorini è tuttora un caso irrisolto. La stessa incapacità di svolgere serie indagini di polizia era rivelata dai poliziotti e dai carabinieri a Marsala (si pensi solo che mentre tutte le tracce e tutte le deduzioni logiche portavano verso la cava nella quale vennero poi ritrovati i cadaveri delle bambine, i sagaci tutori della legge si arrestarono più volte davanti all’ingresso della cava stessa, intimiditi -potenza sacra del possesso- da un imperioso cartello: “proprietà privata – vietato l’ingresso”); qui, tuttavia, le indagini furono dirette dal magistrato, e non si ebbero quei palesi soprusi venuti a galla nel caso viareggino, e l’omicida, presto scoperto, fu effettivamente dichiarato in arresto solo dopo che il rinvenimento dei corpi delle fanciulle venne a suffragare la confessione già spontaneamente resa. Né è evidentemente necessario ricorrere all’esame dei fatti clamorosi della cronaca per esperire il significato della libertà d’arbitrio e d’abuso di una polizia di fatto sottratta al controllo degli organi giurisdizionali. Sono eventi comuni, quotidiani anzi, che lo confermano ad abundantiam; quante sono le “retate” compiute senza apparente giustificazione dalle squadre mobili delle questure e dai nuclei di carabinieri a danno di emarginati come gli hippies nostrani o le prostitute? quanti i provvedimenti di “accompagnamento coattivo” in questura o in caserma di studenti “contestatori” o di ragazzine in minigonna (l’ordine è unico, insegnava Mussolini, e a quello morale deve corrispondere quello pubblico, e viceversa) senza che sussistano gli estremi previsti dalla legge per l’effettuazione di tali misure di emergenza? quanti i fermi di cittadini senza che l’autorità giudiziaria ne sia al corrente e possa o meno convalidarli? E i magistrati stanno a guardare. Ciò vale, e pour cause, specialmente quando capitano scontri polizia-dimostranti; non c’è verso, allora, di far muovere dal suo ufficio quello stesso magistrato che magari per un incidente automobilistico si è recato personalmente sul luogo a dirigere operazioni indubbiamente non qualificate. “Quale mai procuratore della repubblica,” si chiede “Le Monde”, “ritiene al giorno d’oggi di recarsi nei commissariati di polizia, in occasione di una manifestazione di piazza, per assicurarsi che non vi si commettano eccessi o soprusi a danno dei fermati o per controllare con una sollecitudine che valga in seguito ad escludere ogni sospetto, la legittimità dei fermi e degli arresti e la reale consistenza dei fatti addotti a giustificarli?” “Eppure,” aggiunge l’Unità, “è proprio nei momenti di tensione sociale che il doppio volto della polizia – tutrice dell’ordine pubblico nel quale solo una parte del paese si riconosce e al tempo stesso strumento di una giustizia che si vuole imparziale per tutti- denuncia appieno le sue contraddizioni, perché non è umanamente possibile che chi sia stato parte di uno scontro possa assumere immediatamente dopo, la veste di teste imparziale di questo, dalla credibilità privilegiata.”” Posizione, quest’ultima, che rimane sostanzialmente invischiata nelle panie della concezione liberal-democratica secondo cui la polizia è più “cattiva” della magistratura, e che abbiamo già criticato. Dicono infatti i democratici: la polizia è un’istituzione che opera nell’interesse dei cittadini, a tutela della società, a presidio della legge contro le violazioni che di essa possono fare gli elementi antigiuridici (coloro che delinquono): si deve fiducia e gratitudine alla polizia. Ma -qui è la differenziazione con i reazionari- occorre, come minimo, che la polizia stessa, creata per difendere e far rispettare la legge, debba essere la prima a rispettarla, in ogni caso, senza possibilità di trasgressioni, nemmeno ai fini di ottenere più brillanti risultati delle proprie operazione di lotta al crimine e alla perturbazione della società. Siamo cosi giunti a “quelle deviazioni e quegli inconvenienti” lamentati nella citata circolare ministeriale e che più che essere frutto dell’assenza di controllo della magistratura sulla polizia, sono il prodotto dell’esistenza di una reale complicità tra i due organi, di modo che anche quando l’abuso eventualmente commesso venisse eventualmente scoperto, interverrebbe automaticamente la “naturale solidarietà” a risolvere la faccenda. Si prenda d’esempio il vessatorio sistema delle intercettazioni telefoniche: tutti sanno che vengono comunemente fatte dalla polizia a danno degli esponenti più o meno importanti delle forze d’opposizione (è, si può dire, lo strumento “preventivo” per eccellenza); è possibile che ciò avvenga senza che la magistratura ne sappia alcunché? Durante il processo per lo scandalo SIFAR venne alla ribalta un elemento assai significativo: l’autorità giudiziaria firmava interi blocchetti di autorizzazioni per le intercettazioni telefoniche in bianco, cioè senza conoscere né il nominativo della persona né le imputazioni che avrebbero potuto a termini di legge permettere l’intercettazione. Davanti a tali spudorati allargamenti del potere di polizia si deve pensare che la magistratura ne è a conoscenza e tace, e dunque si deve parlare di complicità, oppure supponendo che i giudici come tutti i cittadini, vengano ad avere almeno sentore di un tale stato di cose, non si può che arguire che essi non intendano indagare sull’eventualità (almeno!) degli abusi, e dunque si deve parlare di copertura. Ma la maggior parte degli abusi di polizia si riferiscono al periodo in cui l’arrestato è del tutto affidato nelle mani degli inquirenti, che sono appunto i poliziotto dato che i magistrati preferiscono disinteressarsene, quando il fermato per indizio di reato, l’arrestato sotto una qualsiasi imputazione è nella camera di sicurezza della caserma o della questura.
Nonostante che tutta la dottrina processualistica sia concorde nell’affermare il valore del tutto relativo della confessione dell’imputato (essa non è mai prova di per sé: può assurgere a indizio, ma soltanto nel caso che sia spontanea, certa, esplicita e giudiziale; le confessioni rese agli ufficiali di polizia giudiziaria, ove non confermate in piena libertà davanti al magistrato, non valgono neanche come indizi), la polizia italiana crede nella confessione assai più che nelle indagini (perciò si privilegiano le spese per i confidenti e le taglie, mentre la polizia scientifica è poco più di un’intenzione, a meno che si tratti di adoperare la scienza per la conservazione dell’ordine). Dato che il mezzo per ottenere – ma il verbo esatto è: estorcere- la confessione è l’interrogatorio, si dimentica volontariamente che la legge stabilisce inequivocabilmente che l’interrogatorio è soltanto un mezzo di difesa dell’imputato che voglia scagionarsi: egli è tenuto esclusivamente a declinare le proprie generalità. Per il resto non lo si può costringere in alcun modo a dire checchessia: ma sappiamo a che cosa servano e per chi valgano le leggi*. E quindi la preoccupazione del poliziotto che ferma o arresta qualcheduno diventa avanti ogni altra quella di “far parlare” il “suo” uomo. Ciò è tanto più essenziale per lui quanto più il caso è importante: proprio nei casi importanti, come l’esperienza insegna, sussistono le maggiori probabilità che abusi e soprusi vengano commessi. Ma quali sono i casi giudiziari che possano essere definiti “importanti”? Non vi sono dubbi: sono quelli relativi a “delitti” politici e quelli concernenti reati intorno ai quali l’opinione pubblica è stata sottoposta a un più intenso martellamento da parte degli organi di informazione: allora si deve trovare non il colpevole, bensì un colpevole da offrire in pasto alla curiosità morbosa e alle crudeli nevrosi del pubblico. Un colpevole, per essere accettabile anche quando le indagini non abbiano dimostrato un bell’accidente, deve essere “reo confesso”: interviene in questa fase il “trattamento” dell’imputato (o indiziato: i poliziotti non sono gente che sottilizza) da parte della polizia, che per l’occasione è, come si dice, giudiziaria.

*I diritti dell’inquisito – arrestato o fermato che sia – e quelli della difesa sono stati ribaditi e teoricamente allargati con 4 recenti disposizioni di legge (una legge, due sentenze d’incostituzionalità, un decreto legge), emanate tra la fine del 1969 e la primavera del ’71: per dovere d’onestà non possiamo sottacerle, in quanto grazie ad esse l’imputato o l’indiziato di reato hanno visto riconosciuto il proprio “diritto al silenzio”. Nello stesso tempo, le norme in parola sono sufficientemente elastiche da consentire ancora molti casi Pinelli (ucciso in caserma, perché dichiarò che la strage di piazza fontana era una strage fatta dallo stato e dai suoi apparati militari occulti): alla polizia è infatti sempre concesso di fermare una persona, senza dichiararla indiziata di reato, e procedere quindi a tutti gli interrogatori desiderati, ovvero alle minacce, alle intimidazioni. C’è inoltre la motivazione dell’ “urgenza” che lascia alla polizia la possibilità di procedere a ricognizioni, perquisizioni, ispezioni, confronti, sequestri e interrogatori dell’indiziato, senza magistrato inquirente e avvocato di difesa, diritti per contro sostenuti dalle leggi in questione. E’ di conforto, comunque, che alla polizia giudiziaria, checché ne ritengano i componenti di questa, i quali sono sembrati dolorosamente colpiti dalla recente legge, ritenendosi privati di molti poteri, questi siano stati, al contrario, conservati. Proprio perché riteniamo che di fatto (e l’attività di polizia è l’attività del fatto compiuto, per eccellenza) tali norme dall’apparenza così democratica non siano in grado di modificare radicalmente la situazione, releghiamo questa precisazione a piè di pagina.

 

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